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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25100/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

La vicenda riguarda un condannato detenuto che aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza il differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, c.p., anche in forma di detenzione domiciliare umanitaria ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha rigettato l'istanza ritenendo compatibile lo stato di salute con il regime carcerario e reputando necessario il mantenimento della detenzione per asserita pericolosità sociale. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando: mancata considerazione delle gravi condizioni di salute; mancata disposizione di una perizia sullo stato psichiatrico, nonostante gli stessi sanitari penitenziari avessero segnalato la necessità di approfondimenti; omessa considerazione del regime alimentare rigido necessario e non somministrabile in carcere; valutazione solo parziale del quadro clinico, senza verificare anche il rischio che la detenzione si risolvesse in trattamento contrario al senso di umanità; difetto di attualizzazione della pericolosità sociale; mancata considerazione della buona condotta tenuta durante la precedente detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in presenza di documentazione clinica e di segnalazioni sanitarie che prospettavano un possibile quadro di incompatibilità con il carcere, il giudice di sorveglianza avrebbe dovuto svolgere un accertamento tecnico concreto, anche mediante perizia, e motivare in modo specifico sia sulla effettiva possibilità di assicurare le cure in ambito penitenziario sia sul bilanciamento con il diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità. La motivazione impugnata è stata giudicata illogica e contraddittoria perché basata su certificazioni risalenti, priva di una concreta verifica della terapia e della dieta effettivamente somministrabili, e perché la pericolosità sociale era stata solo affermata ma non argomentata. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Potenza per nuovo giudizio, disponendo l'oscuramento dei dati identificativi per ragioni di riservatezza sanitaria.

Norme richiamate

  • art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen.

    Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica richiede un accertamento rigoroso sulle condizioni di salute e sulla loro compatibilità con la detenzione; non basta un richiamo generico alla possibilità di cure in carcere.

  • art. 146 cod. pen.

    Richiamato come istituto di differimento obbligatorio, a fondamento del sistema di tutela della salute del detenuto e del rispetto del senso di umanità.

  • art. 47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975, n. 354

    La detenzione domiciliare umanitaria può fungere da alternativa quando le condizioni di salute rendano inadeguata o incompatibile la permanenza intramuraria.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di eguaglianza è richiamato come base costituzionale degli istituti di differimento della pena e della detenzione domiciliare per ragioni sanitarie.

  • art. 27 Cost.

    La pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione; ciò impone una valutazione comparativa tra esigenze punitive e tutela della salute.

  • art. 32 Cost.

    La salute è diritto fondamentale che deve essere salvaguardato anche in fase esecutiva, attraverso cure effettivamente adeguate.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato solo per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In materia di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica o di detenzione domiciliare per ragioni sanitarie, il giudice deve compiere una verifica concreta e aggiornata delle condizioni di salute del detenuto, non limitandosi a un giudizio astratto di compatibilità con il circuito penitenziario.
  • Non è necessario che esista un'incompatibilità assoluta tra patologia e detenzione: è sufficiente che la malattia esponga il condannato a serio pericolo di vita, a sofferenze aggiuntive ed eccessive, oppure renda non assicurabili cure adeguate in ambito carcerario.
  • Se la documentazione clinica o le segnalazioni sanitarie prospettano un possibile quadro di incompatibilità con la detenzione, il giudice che intenda rigettare l'istanza deve fondare la decisione su dati tecnici concreti e, quando occorra, disporre accertamenti medici e perizia.
  • Il diniego non può essere motivato in modo generico sulla mera affermazione della pericolosità sociale o sulla semplice esistenza di strutture sanitarie penitenziarie, ma deve spiegare in modo specifico perché, in concreto, le cure necessarie sono assicurabili e perché la detenzione resta indispensabile.
  • La valutazione deve essere comparativa: va bilanciata la tutela della salute e del senso di umanità dell'esecuzione penale con le esigenze di certezza, indefettibilità della pena e difesa sociale, dando conto delle ragioni per cui l'una o l'altra esigenza prevale nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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