Cassazione Penale, Ordinanza n. 09072/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il soggetto condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di diniego della detenzione domiciliare. Il diniego era stato motivato dalla persistente pericolosità sociale del richiedente, desunta dai delitti commessi anche dopo precedenti concessioni di misure alternative e dalle valutazioni negative dell'équipe trattamentale del carcere. Con il ricorso si deduceva violazione di legge: secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe valorizzato solo precedenti condanne e parere sfavorevole dell'équipe, esprimendo un generico giudizio di recidivanza e di non meritevolezza della misura, mentre la legge richiederebbe soltanto l'esistenza di un concreto pericolo di fuga o di commissione di altri delitti, senza possibilità di fondare il diniego su una valutazione astratta di meritevolezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'impugnazione non si confrontasse con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva escluso la detenzione domiciliare sulla base del requisito ostativo di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 199/2010, ossia la presenza di specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti. Tale valutazione era stata sorretta da elementi concreti: la condotta pregressa con commissione di nuovi reati anche dopo precedenti misure alternative, la recente commissione di nuovi e gravi reati e il parere dell'équipe trattamentale che aveva ritenuto necessaria la prosecuzione della detenzione intramuraria. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità ai sensi della sentenza costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lett. d), legge n. 199/2010
specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti
Costituisce requisito ostativo alla concessione della detenzione domiciliare; richiede una prognosi negativa fondata su elementi concreti e specifici circa la possibile commissione di ulteriori reati.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti del magistrato o del tribunale di sorveglianza, il ricorso è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la motivazione effettiva dell'ordinanza impugnata e non evidenzia uno specifico vizio di legge o di motivazione.
- Il diniego della detenzione domiciliare può essere legittimamente fondato sulla prognosi negativa circa la commissione di altri delitti, purché tale prognosi sia sorretta da specifiche e motivate ragioni tratte dalla condotta del condannato e dagli esiti dell'osservazione trattamentale.
- La valutazione di meritevolezza astratta della misura alternativa non è, di per sé, il parametro decisivo; ciò che rileva è la verifica dei requisiti e dei limiti legali previsti per la concessione del beneficio.
- La reiterazione di reati dopo precedenti concessioni di misure alternative, la recente commissione di nuovi reati gravi e il parere sfavorevole dell'équipe trattamentale possono integrare un valido supporto motivazionale per negare la misura.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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