Sentenza del 05/07/2016 n. 858 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Limite ai costi di sponsorizzazione - Prove inerenti i costi di sponsorizzazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2007, costi di sponsorizzazione e pubblicità ritenuti non congrui, sproporzionati o privi di adeguata prova di inerenza, competenza ed effettività. In particolare, erano stati contestati costi relativi alla prima squadra e al settore giovanile di un'associazione sportiva dilettantistica, nonché una quota pagata nel 2008 e un bonifico inizialmente privo dell'indicazione del beneficiario. L'Ufficio sosteneva che non fosse dimostrato un ritorno commerciale e che la spesa relativa al settore giovanile fosse priva di parametri oggettivi. La società, invece, invocava l'art. 90 della legge n. 289/2002, sostenendo che, entro il limite di 200.000 euro, le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche fossero assistite da una presunzione legale di inerenza ed effettività. Produceva inoltre fatture, bonifici, fotografie delle maglie, striscioni e volantini recanti il marchio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'eccezione preliminare della società sull'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., ritenendo che l'Agenzia avesse comunque formulato specifiche critiche alla sentenza di primo grado. Nel merito, ha confermato integralmente la decisione favorevole alla società. Il Collegio ha ritenuto che, trattandosi di sponsorizzazioni inferiori a 200.000 euro, sussistessero ex lege i presupposti di inerenza ed effettività. Ha inoltre considerato sufficienti, pur generiche e prive dell'indicazione dell'anno di riferimento, le fotografie delle maglie, gli striscioni e i volantini, in quanto idonei a collegare la fattura all'attività sponsorizzata. È stato escluso che l'Amministrazione finanziaria potesse fondare il recupero esclusivamente sull'antieconomicità della sponsorizzazione o sull'assenza di maggiori ricavi nell'anno, poiché la scelta pubblicitaria rientra nell'autonomia imprenditoriale e i suoi risultati non sono necessariamente immediati o misurabili. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate in 2.000 euro.
Norme richiamate
Art. 90 della legge n. 289/2002
Entro il limite di 200.000 euro sussistono ex lege i presupposti di inerenza ed effettività delle sponsorizzazioni.
La decisione interpreta la norma nel senso che le somme corrisposte per sponsorizzazioni a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche, entro il limite di 200.000 euro, beneficiano di una presunzione legale di inerenza ed effettività, rendendo illegittimo un recupero fondato soltanto sulla mancanza di un ritorno commerciale o sulla ritenuta sproporzione del costo.
Art. 74, comma 2, del TUIR
Le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.
La norma è richiamata dalla società per sostenere la deducibilità delle sponsorizzazioni qualificate come spese di pubblicità, secondo la disciplina fiscale applicabile al soggetto erogante.
Art. 109 del TUIR
Requisiti di competenza, certezza, determinabilità e inerenza dei componenti negativi di reddito.
L'Agenzia aveva invocato tale disposizione per sostenere che i costi non fossero adeguatamente provati o inerenti. La Commissione, tuttavia, ha ritenuto soddisfatti i requisiti alla luce della presunzione prevista per le sponsorizzazioni entro il limite normativo e della documentazione prodotta.
Art. 342 c.p.c.
Requisiti di specificità dell'atto di appello.
L'eccezione di inammissibilità è stata respinta perché l'appello dell'Agenzia conteneva critiche riconoscibili alla sentenza di primo grado e alle relative conclusioni.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 2003
La disciplina introduce, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura pubblicitaria delle spese entro il limite di 200.000 euro.
La circolare è stata richiamata a sostegno della qualificazione delle sponsorizzazioni come spese di pubblicità integralmente deducibili, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa fiscale.
Massime di principio
- Per le sponsorizzazioni a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche, entro il limite di 200.000 euro, opera una presunzione legale favorevole quanto all'inerenza e all'effettività della spesa.
- L'Amministrazione finanziaria non può disconoscere automaticamente la deducibilità di una sponsorizzazione soltanto perché il costo appare elevato, sproporzionato o non ha prodotto maggiori ricavi immediati.
- La scelta del mezzo pubblicitario appartiene, in linea generale, all'autonomia dell'imprenditore; l'eventuale insuccesso della campagna non determina da solo l'indeducibilità del costo.
- È comunque opportuno conservare una documentazione coerente e puntuale: contratto, fattura, pagamenti tracciabili, indicazione del periodo della sponsorizzazione e prove dell'esposizione del marchio, come fotografie, striscioni, volantini o altro materiale pubblicitario.
- La presunzione non elimina ogni esigenza probatoria: devono risultare almeno l'effettivo pagamento, il beneficiario, il collegamento con l'attività sponsorizzata e il rispetto del limite quantitativo previsto dalla legge.
- La competenza fiscale della spesa deve essere valutata in relazione al periodo cui si riferiscono le prestazioni pubblicitarie previste dal contratto, non necessariamente alla sola data del pagamento.
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