Cassazione Civile, Ordinanza n. 06062/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune aveva affidato a una professionista esterna l’incarico di progettazione e direzione dei lavori per il completamento di un impianto sportivo. L’ente aveva poi agito per il risarcimento del danno da inadempimento, deducendo errori progettuali che avevano imposto varianti, sospensioni e ritardi nell’esecuzione dell’opera. In appello la domanda era stata accolta in parte, con condanna della professionista al risarcimento di Euro 15.000 per il danno da ritardo, oltre interessi e spese. La ricorrente ha proposto nove motivi di cassazione: ha contestato la motivazione della sentenza d’appello, la prova del danno da ritardo, la possibilità di liquidazione equitativa, la sussistenza del nesso causale tra errore progettuale e pregiudizio, la mancata considerazione del concorso colposo del committente ex art. 1227 c.c., l’esclusione della responsabilità del comune per i controlli tecnici, la condanna all’ulteriore contributo unificato e la regolazione delle spese. Ha inoltre invocato norme sulla responsabilità professionale e sugli appalti pubblici, sostenendo che il comune avrebbe dovuto svolgere verifiche tecniche e che i ritardi non erano imputabili solo alla sua condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha escluso il vizio di motivazione della sentenza impugnata; ha affermato che le censure sulla prova del danno e sulla valutazione del fatto notorio miravano in realtà a contestare apprezzamenti di merito; ha considerato legittima la liquidazione equitativa del danno da ritardo, perché il giudice di merito aveva accertato la sussistenza del pregiudizio e la difficoltà di provarne esattamente il quantum; ha reputato inammissibile o infondata la doglianza sul nesso causale e sul concorso del creditore, anche perché l’eccezione ex art. 1227, secondo comma, c.c. non risultava specificamente e tempestivamente dedotta; ha ritenuto corretto escludere un fatto colposo concorrente del comune nella fase di progettazione; ha dichiarato inammissibile l’impugnazione relativa all’ulteriore contributo unificato; ha infine confermato la regolazione delle spese secondo soccombenza. Alla ricorrente sono state poste a carico anche le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 n. 4 c.p.c.
La motivazione della sentenza deve essere coerente e intellegibile; nel caso concreto la Corte ha escluso la sussistenza di un vizio radicale di motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato come parametro della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; non è stato ravvisato alcun contrasto irriducibile o motivazione perplessa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le censure di violazione di legge sono state spesso ritenute inammissibili quando, in realtà, miravano a contestare apprezzamenti di fatto del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La deduzione di nullità della sentenza per vizio motivazionale è stata esclusa perché la motivazione della Corte d'appello era logicamente coerente.
art. 115 c.p.c.
La doglianza sulla nozione di fatto notorio non poteva essere veicolata con il ricorso per cassazione se volta a contestare la veridicità del fatto considerato dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata secondo le regole di riparto; non quando si contesta la valutazione delle prove.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è stata ritenuta legittima perché, una volta provata l’esistenza del danno, il suo ammontare risultava difficilmente dimostrabile con precisione.
art. 2056 c.c.
Richiamo ritenuto non pertinente, perché la controversia riguardava responsabilità contrattuale e non extracontrattuale.
art. 2236 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità professionale, ma le censure sono state respinte perché la Corte ha ritenuto provato l’inadempimento professionale e il danno conseguente.
art. 1218 c.c.
La responsabilità è stata affermata in base all’inadempimento dell’incarico professionale.
art. 1227 c.c.
primo comma; secondo comma
Il primo comma opera come regola di imputazione causale del fatto colposo del creditore e può essere rilevato d’ufficio se i fatti sono allegati; il secondo comma riguarda il dovere del creditore di attivarsi per evitare l’aggravamento del danno ed è eccezione in senso stretto del debitore.
L. n. 109/1994
Richiamata insieme alla disciplina degli appalti pubblici per sostenere che il responsabile del procedimento dovesse svolgere controlli tecnici; la Corte ha invece ritenuto corretta l’esclusione del concorso colposo della PA.
D.P.R. n. 554/1999
La Corte ha considerato le verifiche del responsabile del procedimento come non idonee, nel caso concreto, a fondare un concorso colposo del committente.
art. 25, comma 1, lett. d), L. n. 109/1994
Norma richiamata per contestare la disciplina dei controlli sul progetto negli appalti pubblici.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La declaratoria dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è stata ritenuta impugnabile, poiché ha natura meramente amministrativa e non decisoria.
art. 91 c.p.c.
Le spese sono state confermate in applicazione del principio di soccombenza.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese del primo grado è stata ritenuta correttamente assorbita dalla complessiva soccombenza dell’appellante.
Massime di principio
- In tema di responsabilità contrattuale del professionista, il danno-evento e i danni-conseguenza devono essere distintamente accertati: l’inadempimento non esaurisce di per sé la prova del pregiudizio risarcibile.
- La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. è legittima quando l’esistenza del danno sia provata ma il suo preciso ammontare non sia dimostrabile o sia dimostrabile con particolare difficoltà.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova; non può essere usata per contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
- La contestazione della nozione di fatto notorio, quando in realtà mira a negare la veridicità del fatto ritenuto notorio dal giudice, non è deducibile come vizio di legittimità con il ricorso per cassazione.
- L’art. 1227, primo comma, c.c. attiene al concorso causale colposo del creditore e può essere applicato d’ufficio se i fatti sono allegati; il secondo comma riguarda invece il dovere del creditore di evitare l’aggravamento del danno ed è eccezione in senso stretto che deve essere tempestivamente dedotta dal debitore.
- Nei contratti d’opera professionale affidati a un esterno, il committente pubblico non è automaticamente responsabile per mancati controlli tecnici se la Corte di merito esclude in concreto un concorso colposo dell’ente e reputa non esigibile l’affidamento di ulteriori incarichi di verifica.
- La dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 non costituisce una condanna sul merito della controversia ed è, quindi, non autonomamente impugnabile.
- La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza e può restare ferma anche quando la domanda sia accolta solo parzialmente, se la valutazione complessiva della lite lo giustifica.
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