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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06062/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune aveva affidato a una professionista esterna l’incarico di progettazione e direzione dei lavori per il completamento di un impianto sportivo. L’ente aveva poi agito per il risarcimento del danno da inadempimento, deducendo errori progettuali che avevano imposto varianti, sospensioni e ritardi nell’esecuzione dell’opera. In appello la domanda era stata accolta in parte, con condanna della professionista al risarcimento di Euro 15.000 per il danno da ritardo, oltre interessi e spese. La ricorrente ha proposto nove motivi di cassazione: ha contestato la motivazione della sentenza d’appello, la prova del danno da ritardo, la possibilità di liquidazione equitativa, la sussistenza del nesso causale tra errore progettuale e pregiudizio, la mancata considerazione del concorso colposo del committente ex art. 1227 c.c., l’esclusione della responsabilità del comune per i controlli tecnici, la condanna all’ulteriore contributo unificato e la regolazione delle spese. Ha inoltre invocato norme sulla responsabilità professionale e sugli appalti pubblici, sostenendo che il comune avrebbe dovuto svolgere verifiche tecniche e che i ritardi non erano imputabili solo alla sua condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha escluso il vizio di motivazione della sentenza impugnata; ha affermato che le censure sulla prova del danno e sulla valutazione del fatto notorio miravano in realtà a contestare apprezzamenti di merito; ha considerato legittima la liquidazione equitativa del danno da ritardo, perché il giudice di merito aveva accertato la sussistenza del pregiudizio e la difficoltà di provarne esattamente il quantum; ha reputato inammissibile o infondata la doglianza sul nesso causale e sul concorso del creditore, anche perché l’eccezione ex art. 1227, secondo comma, c.c. non risultava specificamente e tempestivamente dedotta; ha ritenuto corretto escludere un fatto colposo concorrente del comune nella fase di progettazione; ha dichiarato inammissibile l’impugnazione relativa all’ulteriore contributo unificato; ha infine confermato la regolazione delle spese secondo soccombenza. Alla ricorrente sono state poste a carico anche le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve essere coerente e intellegibile; nel caso concreto la Corte ha escluso la sussistenza di un vizio radicale di motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato come parametro della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; non è stato ravvisato alcun contrasto irriducibile o motivazione perplessa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono state spesso ritenute inammissibili quando, in realtà, miravano a contestare apprezzamenti di fatto del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La deduzione di nullità della sentenza per vizio motivazionale è stata esclusa perché la motivazione della Corte d'appello era logicamente coerente.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla nozione di fatto notorio non poteva essere veicolata con il ricorso per cassazione se volta a contestare la veridicità del fatto considerato dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata secondo le regole di riparto; non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è stata ritenuta legittima perché, una volta provata l’esistenza del danno, il suo ammontare risultava difficilmente dimostrabile con precisione.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamo ritenuto non pertinente, perché la controversia riguardava responsabilità contrattuale e non extracontrattuale.

  • art. 2236 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità professionale, ma le censure sono state respinte perché la Corte ha ritenuto provato l’inadempimento professionale e il danno conseguente.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità è stata affermata in base all’inadempimento dell’incarico professionale.

  • art. 1227 c.c.

    primo comma; secondo comma

    Il primo comma opera come regola di imputazione causale del fatto colposo del creditore e può essere rilevato d’ufficio se i fatti sono allegati; il secondo comma riguarda il dovere del creditore di attivarsi per evitare l’aggravamento del danno ed è eccezione in senso stretto del debitore.

  • L. n. 109/1994

    Richiamata insieme alla disciplina degli appalti pubblici per sostenere che il responsabile del procedimento dovesse svolgere controlli tecnici; la Corte ha invece ritenuto corretta l’esclusione del concorso colposo della PA.

  • D.P.R. n. 554/1999

    La Corte ha considerato le verifiche del responsabile del procedimento come non idonee, nel caso concreto, a fondare un concorso colposo del committente.

  • art. 25, comma 1, lett. d), L. n. 109/1994

    Norma richiamata per contestare la disciplina dei controlli sul progetto negli appalti pubblici.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è stata ritenuta impugnabile, poiché ha natura meramente amministrativa e non decisoria.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese sono state confermate in applicazione del principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese del primo grado è stata ritenuta correttamente assorbita dalla complessiva soccombenza dell’appellante.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità contrattuale del professionista, il danno-evento e i danni-conseguenza devono essere distintamente accertati: l’inadempimento non esaurisce di per sé la prova del pregiudizio risarcibile.
  • La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. è legittima quando l’esistenza del danno sia provata ma il suo preciso ammontare non sia dimostrabile o sia dimostrabile con particolare difficoltà.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova; non può essere usata per contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
  • La contestazione della nozione di fatto notorio, quando in realtà mira a negare la veridicità del fatto ritenuto notorio dal giudice, non è deducibile come vizio di legittimità con il ricorso per cassazione.
  • L’art. 1227, primo comma, c.c. attiene al concorso causale colposo del creditore e può essere applicato d’ufficio se i fatti sono allegati; il secondo comma riguarda invece il dovere del creditore di evitare l’aggravamento del danno ed è eccezione in senso stretto che deve essere tempestivamente dedotta dal debitore.
  • Nei contratti d’opera professionale affidati a un esterno, il committente pubblico non è automaticamente responsabile per mancati controlli tecnici se la Corte di merito esclude in concreto un concorso colposo dell’ente e reputa non esigibile l’affidamento di ulteriori incarichi di verifica.
  • La dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 non costituisce una condanna sul merito della controversia ed è, quindi, non autonomamente impugnabile.
  • La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza e può restare ferma anche quando la domanda sia accolta solo parzialmente, se la valutazione complessiva della lite lo giustifica.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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