Cassazione Civile, Ordinanza n. 35914/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da sei avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per gli anni 2006, 2007 e 2008, con recupero di imposte, interessi e sanzioni. Le riprese riguardavano, tra l'altro, la deduzione e detrazione dei canoni di leasing relativi a un immobile industriale non utilizzato direttamente dall'impresa ma dato in locazione a terzi, nonché costi per consulenza esterna e per la rimozione e lo smaltimento di copertura in amianto del fabbricato. In appello la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere per alcune poste e, per le altre, aveva riconosciuto l'inerenza dei costi e quindi la legittimità della deduzione/detrazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sulla questione dell'inerenza dei costi di bonifica amianto e consulenza amministrativa; con il secondo ha denunciato motivazione apparente e quindi nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 118 e 132 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la motivazione non consentisse di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, qualificando la motivazione della CTR come apparente: la sentenza impugnata si limitava ad affermare che le spese di rimozione e smaltimento dell'amianto erano detraibili perché straordinarie, inerenti la sicurezza del fabbricato e imposte dalla legge, e che la consulenza esterna era stata richiesta ai fini della detassazione, ma senza un effettivo accertamento in fatto del requisito dell'inerenza e dei presupposti della sussunzione nella disciplina invocata. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese. Il primo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per violazione di norme processuali, in relazione sia all'omessa pronuncia sia alla motivazione apparente.
art. 112 c.p.c.
La ricorrente ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa valutazione della questione dell'inerenza dei costi.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma che impone l'obbligo di motivazione nelle sentenze tributarie.
art. 118 c.p.c.
Richiamato insieme alle altre norme sul requisito motivazionale della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale disposizione che richiede la motivazione della sentenza a pena di nullità.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato a fondamento del dovere costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 12 preleggi
Richiamato dalla Corte nel passaggio sul criterio ermeneutico per leggere la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
Richiamato per spiegare la riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.
art. 2697 c.c.
Non espressamente citato nel testo, ma il tema della prova dell'inerenza è trattato come accertamento in fatto rimesso al giudice di merito; non si desume un'applicazione diretta della norma.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando è solo graficamente esistente ma non consente di percepire il fondamento della decisione né il ragionamento seguito dal giudice, sicché l'interprete non può integrarla con congetture.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": sono rilevanti la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile.
- In materia tributaria, il riconoscimento della deduzione o detrazione di un costo richiede un effettivo accertamento in fatto del requisito dell'inerenza e dei presupposti della norma invocata; non basta un'affermazione tautologica o apodittica.
- Laddove la sentenza di merito si limiti a richiamare la finalità o la natura del costo senza spiegare perché esso sia fiscalmente inerente, la decisione è censurabile per motivazione apparente.
- L'accoglimento del motivo che denuncia la motivazione apparente comporta la cassazione con rinvio, restando assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongano la validità della sentenza cassata.
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