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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35914/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da sei avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per gli anni 2006, 2007 e 2008, con recupero di imposte, interessi e sanzioni. Le riprese riguardavano, tra l'altro, la deduzione e detrazione dei canoni di leasing relativi a un immobile industriale non utilizzato direttamente dall'impresa ma dato in locazione a terzi, nonché costi per consulenza esterna e per la rimozione e lo smaltimento di copertura in amianto del fabbricato. In appello la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere per alcune poste e, per le altre, aveva riconosciuto l'inerenza dei costi e quindi la legittimità della deduzione/detrazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sulla questione dell'inerenza dei costi di bonifica amianto e consulenza amministrativa; con il secondo ha denunciato motivazione apparente e quindi nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 118 e 132 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la motivazione non consentisse di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, qualificando la motivazione della CTR come apparente: la sentenza impugnata si limitava ad affermare che le spese di rimozione e smaltimento dell'amianto erano detraibili perché straordinarie, inerenti la sicurezza del fabbricato e imposte dalla legge, e che la consulenza esterna era stata richiesta ai fini della detassazione, ma senza un effettivo accertamento in fatto del requisito dell'inerenza e dei presupposti della sussunzione nella disciplina invocata. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese. Il primo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per violazione di norme processuali, in relazione sia all'omessa pronuncia sia alla motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    La ricorrente ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa valutazione della questione dell'inerenza dei costi.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale norma che impone l'obbligo di motivazione nelle sentenze tributarie.

  • art. 118 c.p.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sul requisito motivazionale della sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale disposizione che richiede la motivazione della sentenza a pena di nullità.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato a fondamento del dovere costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dalla Corte nel passaggio sul criterio ermeneutico per leggere la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    Richiamato per spiegare la riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    Non espressamente citato nel testo, ma il tema della prova dell'inerenza è trattato come accertamento in fatto rimesso al giudice di merito; non si desume un'applicazione diretta della norma.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando è solo graficamente esistente ma non consente di percepire il fondamento della decisione né il ragionamento seguito dal giudice, sicché l'interprete non può integrarla con congetture.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": sono rilevanti la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile.
  • In materia tributaria, il riconoscimento della deduzione o detrazione di un costo richiede un effettivo accertamento in fatto del requisito dell'inerenza e dei presupposti della norma invocata; non basta un'affermazione tautologica o apodittica.
  • Laddove la sentenza di merito si limiti a richiamare la finalità o la natura del costo senza spiegare perché esso sia fiscalmente inerente, la decisione è censurabile per motivazione apparente.
  • L'accoglimento del motivo che denuncia la motivazione apparente comporta la cassazione con rinvio, restando assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongano la validità della sentenza cassata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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