Cassazione Civile, Ordinanza n. 20768/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
Dalla parte finale della sentenza emerge che il giudizio verteva sulla possibilità, nella memoria ex art. 183 c.p.c., di modificare la domanda originaria: i fatti storici posti a fondamento della prima domanda, poi abbandonata, erano gli stessi della domanda successivamente proposta, mentre era mutato solo il petitum, restando invariata la causa petendi e la vicenda sostanziale dedotta. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 12310 del 2015 sull'ammissibilità della modifica della domanda nel rispetto del quadro fattuale originario. Il ricorso incidentale riguardava la compensazione delle spese per la soccombenza parziale, ma viene indicato come assorbito dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile la modifica della domanda effettuata nella memoria ex art. 183 c.p.c. perché fondata sugli stessi fatti storici già dedotti in giudizio e caratterizzata dal solo mutamento del petitum, senza alterazione della causa petendi. Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, il motivo incidentale sulla compensazione delle spese è stato dichiarato assorbito; il giudice di rinvio dovrà provvedere anche a una nuova regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 183 c.p.c.
memoria ex art. 183 cod. proc. civ.
La memoria può essere utilizzata per modificare la domanda originaria, purché la modifica non introduca una diversa vicenda sostanziale e resti immutata la causa petendi, con mutamento del solo petitum.
Sez. U, sent. n. 12310 del 2015
«... e consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art.183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda ...»
È ammessa la modificazione della domanda nella memoria ex art. 183 c.p.c. quando i fatti dedotti a base della nuova domanda coincidono con quelli della domanda originaria e il cambiamento riguarda soltanto il petitum.
Massime di principio
- Nel rito civile, la modifica della domanda nella memoria ex art. 183 c.p.c. è ammissibile se resta ferma la vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non viene introdotto un nuovo fatto costitutivo autonomo.
- Il criterio distintivo tra mutamento ammissibile e domanda nuova va individuato nella causa petendi: se i fatti storici sono identici e cambia soltanto il bene della vita richiesto, la modifica è consentita.
- Quando il motivo sul merito è accolto e impone il rinvio, le censure sulle spese possono risultare assorbite, spettando al giudice di rinvio la nuova regolazione della soccombenza.
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