Cassazione Penale, Sentenza n. 8954/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di conferma del riesame che aveva mantenuto la custodia in carcere per De Barre Terens, De Barre Daniel e Gabrieli Roberto e applicato una misura attenuata (istituto a custodia attenuata per detenute madri) alla Gabrielli Susanna. I motivi dedotti sono: 1) violazione degli artt. 125, comma 3, e 292, lett. c) c.p.p. per omessa o insufficiente motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari; 2) vizio di motivazione relativamente alla valutazione del pericolo di reiterazione, al mancato apprezzamento del tempo trascorso e all'attenuante informativa di P.G. del 22/01/2021 che non avrebbe riferito rilievi; 3) mancanza di adeguata motivazione nella scelta della custodia in carcere per i primi tre ricorrenti; 4) carenza di motivazione rafforzata e di prova dell'eccezionalità delle esigenze cautelari per l'applicazione dell'art. 285-bis alla Gabrielli Susanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi ritenendoli manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione ampia, logica e persuasiva sulla sussistenza dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, evidenziando gravità indiziaria, modalità professionali e reiterate delle condotte, organizzazione di mezzi e persone, e la capacità di delinquere dei ricorrenti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il controllo di legittimità non è idoneo a rinnovare la valutazione probatoria di merito e ha confermato che l'autonoma valutazione prevista dall'art. 292 c.p.p. è richiesta solo per le ordinanze cautelari 'genetiche' (inaudita altera parte). Esito pratico: inammissibilità dei ricorsi; conferma, di fatto, delle misure cautelari disposte in sede precedente; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; adempimenti da parte della Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter c.p.p.
Norme richiamate
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
La Corte ha trattato la censura come ricadente nella valutazione della motivazione sulle esigenze cautelari; non ha ravvisato violazione dato che il riesame ha fornito argomentazioni sufficienti e coerenti
art. 292, lett. c) cod. proc. pen. (art. 292, comma 2)
La Corte ribadisce che l'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è richiesta in modo rigoroso esclusivamente per le ordinanze cautelari 'genetiche' (inaudita altera parte); per gli altri provvedimenti è sindacabile solo la motivazione assente o apparente
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che indica il pericolo di reiterazione dei reati come causa di custodia cautelare; la Corte conferma che tale pericolo può essere desunto dalle modalità delle condotte anche se risalenti nel tempo, se persistono elementi sintomatici
art. 274, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla necessità, per talune misure, di esigenze cautelari di particolare rilievo; la Corte ha valutato che, nel caso concreto, tali esigenze erano sufficientemente motivate
art. 285-bis cod. proc. pen.
Norma relativa alla custodia in istituto a custodia attenuata per detenute madri; la Corte ha ritenuto che l'applicazione richieda verifica delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e che il Tribunale abbia fornito motivazione adeguata in tal senso
art. 285 cod. proc. pen.
Richiamato nell'impugnazione; la Corte non ha ritenuto che l'adozione delle misure richiedesse motivazione mancante o irragionevole rispetto ai parametri previsti
art. 133 cod. pen.
Utilizzato come riferimento per i criteri prognostici sulla pericolosità; la Corte ha trovato congruo il giudizio prognostico del Tribunale in base a tali criteri
art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti della Cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha ordinato che vengano eseguiti
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito: le censure che propongono una diversa lettura degli stessi sono inammissibili se non dimostrano un vizio di motivazione specifico (omissione, apparente o contraddittoria).
- L'assenza di recenti comportamenti illeciti o il decorso del tempo non determinano automaticamente l'assenza di attualità delle esigenze cautelari: il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità, dall'organizzazione e dalla 'professionalità criminale' e dalla persistenza di collegamenti e atteggiamenti proclivi al reato.
- L'autonoma valutazione prevista dall'art. 292 c.p.p. è richiesta con maggior rigore solo per le ordinanze emesse inaudita altera parte; per gli altri provvedimenti cautelari è sindacabile la motivazione solo se essa è assente, apparente o illogica in modo manifesto.
- Per la scelta della misura cautelare (es. custodia in carcere vs arresti domiciliari) il giudice deve motivare il grado dell'attualità del pericolo e l'adeguatezza della misura rispetto alla personalità dell'indagato e alle modalità del reato; il ricorrente deve indicare vizi specifici nella motivazione per ottenere accoglimento.
- Per misure speciali (es. art. 285-bis per detenute madri) è richiesta una motivazione 'rafforzata' che dimostri esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; l'impugnazione efficace deve mostrare l'assenza o l'inconsistenza di tali elementi.
- Ricorrere per cassazione senza individuare con precisione un vizio motivazionale rilevante espone il ricorrente al rigetto e alla condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. somma a favore della cassa delle ammende).
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