Tribunale, Sentenza T-134/19
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 marzo 2021. — AM contro Banca europea per gli investimenti. — Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Ricevibilità – Termine per la presentazione della domanda di avvio della procedura di conciliazione – Atto lesivo – Indennità di mobilità geografica – Trasferimento ad un ufficio esterno – Rifiuto di concessione dell’indennità – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni. — Causa T-134/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale accoglie il ricorso di un agente della BEI trasferito da Vienna a Bruxelles e annulla le decisioni che gli avevano negato l’indennità di mobilità geografica. Stabilisce che il diritto all’indennità non dipende dal successivo ritorno alla sede della BEI, ma solo dalle condizioni espressamente previste dalle disposizioni amministrative. Respinge invece le domande di pagamento immediato delle somme e di risarcimento del danno morale.
Personale BEI: condizioni per l’indennità di mobilità geografica in caso di trasferimento a un ufficio esterno dell’Unione e decorrenza del termine per chiedere la conciliazione
La questione giuridica
Se, ai fini dell’indennità di mobilità geografica prevista dalle disposizioni amministrative della BEI, il trasferimento di un agente a un ufficio esterno dell’Unione richieda anche il successivo reintegro della sede della BEI; se la decisione di trasferimento o il primo foglio paga facciano decorrere il termine per chiedere la conciliazione; e se sussistano i presupposti per il risarcimento del danno materiale e morale.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che, per il personale BEI assegnato a un ufficio esterno nell’Unione, l’indennità di mobilità geografica spetta quando sono soddisfatte le due condizioni previste dall’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative, cioè il trasferimento a un’altra sede di servizio nell’Unione per un periodo determinato e il previo svolgimento di almeno dodici mesi nella sede precedente; non è invece richiesta, come ulteriore condizione, la successiva reintegrazione della sede BEI. La decisione del 30 giugno 2017 è il primo atto lesivo e fa decorrere il termine per la domanda di conciliazione, che nel caso di specie è stata presentata tempestivamente. Le decisioni di diniego dell’indennità sono quindi annullate, mentre sono respinte la domanda di pagamento diretto delle somme dovute, perché prematura in esecuzione dell’annullamento, e la domanda di risarcimento del danno morale per difetto di prova sufficiente.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 41 del regolamento del personale II della BEI
- Articolo 1.4 delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI
- Articolo 2 dell’allegato VII delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI
- Articolo 11 dell’allegato VII delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI
- Articolo 1.3 del codice di condotta del personale della BEI
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 66, 89, 106, 130 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale
Indennità di mobilità geografica del personale BEI e ricevibilità del ricorso
La pronuncia riguarda un ricorso del personale della Banca europea per gli investimenti proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE contro il diniego dell’indennità di mobilità geografica. Il Tribunale esamina sia la ricevibilità, con particolare riguardo al termine per attivare la procedura di conciliazione obbligatoria prevista dal regolamento del personale BEI II, sia la legittimità del rifiuto dell’indennità.
Fatti e svolgimento del procedimento interno alla BEI
AM era stato assunto dalla BEI nel 2014 nel quadro del programma Jaspers e aveva lavorato fino al 31 marzo 2017 presso l’ufficio esterno di Vienna. Con decisione del 23 marzo 2017, confermata e integrata da una successiva decisione del 30 giugno 2017, la BEI lo trasferiva a Bruxelles dal 1o aprile 2017 fino al termine del contratto, negandogli però l’indennità di mobilità geografica. Dopo la domanda di conciliazione del 5 ottobre 2017, la BEI ribadiva il diniego con decisione dell’11 dicembre 2017; la commissione di conciliazione concludeva invece che l’indennità era dovuta dal 1o aprile 2017. Il presidente della BEI, con decisione del 20 novembre 2018, non seguiva tali conclusioni.
Oggetto delle domande
Il ricorrente chiedeva:
- l’annullamento delle decisioni del 30 giugno e dell’11 dicembre 2017;
- in subordine, l’annullamento della decisione del 20 novembre 2018;
- la condanna della BEI al pagamento dell’indennità di mobilità geografica dal 1o aprile 2017, con interessi di mora;
- il risarcimento del danno morale;
- la condanna alle spese.
Ricevibilità: decorrenza del termine e atto lesivo
La BEI eccepiva la tardività della domanda di conciliazione, sostenendo che il termine di tre mesi dovesse decorrere dal primo foglio paga di aprile 2017. Il Tribunale respinge l’eccezione: il foglio paga non manifestava chiaramente e per la prima volta il rifiuto dell’indennità e l’omissione nel cedolino non bastava a far presumere il diniego del diritto. Inoltre, la decisione del 23 marzo 2017 presentava due versioni contraddittorie quanto alla base normativa applicabile. Ne consegue che il primo atto lesivo è la decisione del 30 giugno 2017, notificata il 5 luglio 2017; la domanda di conciliazione del 5 ottobre 2017 è quindi tempestiva.
Portata della decisione del 20 novembre 2018
Il Tribunale ritiene che la decisione del presidente della BEI del 20 novembre 2018 non abbia contenuto autonomo, limitandosi a confermare il diniego già espresso. In quanto decisione meramente confermativa, non richiede una specifica statuizione autonoma, ma la sua motivazione può essere considerata nell’esame della legittimità degli atti impugnati.
Interpretazione dell’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative
Nel merito, la questione centrale è l’interpretazione dell’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative BEI e del combinato disposto con gli articoli 2 e 11 dell’allegato VII. Il Tribunale osserva che l’articolo 1.4 prevede due sole condizioni cumulative per l’indennità di mobilità geografica in caso di trasferimento a un’altra sede di servizio nell’Unione:
- il trasferimento a un’altra sede di servizio nell’Unione per un periodo da uno a cinque anni;
- almeno dodici mesi di servizio nella sede precedente.
La norma non contiene alcun rinvio a una condizione ulteriore di rientro alla sede della BEI al termine dell’assegnazione. L’allegato VII, che disciplina gli uffici esterni, prevede invece che l’assegnazione sia temporanea e che, alla sua scadenza, il dipendente debba reintegrare la sede della BEI: tale previsione è letta dal Tribunale come conseguenza naturale della fine dell’assegnazione, non come requisito per maturare il diritto all’indennità.
Nessuna esclusione per il caso di contratto a termine in scadenza
La BEI sosteneva che, poiché il contratto del ricorrente scadeva alla fine dell’assegnazione a Bruxelles, il trasferimento doveva considerarsi “permanente” e l’indennità non era dovuta. Il Tribunale respinge l’argomento: la decisione del 23 marzo 2017 indicava comunque un’assegnazione per un periodo determinato, e il fatto che il contratto terminasse prima di un eventuale reintegro non elimina il diritto all’indennità quando le condizioni dell’articolo 1.4 sono soddisfatte. La mancanza di una disciplina espressa del caso non consente di introdurre una condizione ulteriore non prevista dal testo.
Esito del motivo di annullamento
Accertata la violazione dell’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative, il Tribunale accoglie il primo motivo di ricorso e annulla le decisioni impugnate nella parte in cui negano l’indennità di mobilità geografica. Non è necessario esaminare gli altri motivi, relativi a legittimo affidamento, non discriminazione, buona amministrazione e termine ragionevole.
Domanda di risarcimento del danno materiale e interessi
Il ricorrente chiedeva anche il pagamento dell’importo dell’indennità non corrisposta, oltre agli interessi. Il Tribunale respinge tali domande come premature: ai sensi dell’articolo 266 TFUE, spetta anzitutto alla BEI adottare i provvedimenti necessari per eseguire la sentenza di annullamento, compresa la determinazione delle somme eventualmente dovute.
Domanda di risarcimento del danno morale
Quanto al danno morale, il ricorrente lo faceva derivare dal ritardo con cui il presidente della BEI aveva concluso la procedura di conciliazione. Il Tribunale ricorda che l’annullamento dell’atto illegittimo è normalmente sufficiente a riparare il danno morale, salvo prova di un pregiudizio distinto e non integralmente compensato dall’annullamento. Nel caso di specie, pur potendo il danno lamentato essere separabile dall’illegittimità che fonda l’annullamento, il ricorso non fornisce alcuna prova concreta della sua entità; la domanda risarcitoria è quindi respinta.
Decisione e spese
Il Tribunale:
- annulla le decisioni della BEI del 30 giugno e dell’11 dicembre 2017 nella parte in cui negano ad AM l’indennità di mobilità geografica;
- respinge il ricorso per il resto;
- condanna la BEI alle spese.
Principio affermato
La sentenza chiarisce che, per il personale BEI trasferito a un ufficio esterno nell’Unione, il diritto all’indennità di mobilità geografica nasce al ricorrere delle sole condizioni espressamente previste dall’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative e non può essere subordinato a un requisito ulteriore di reintegrazione della sede della BEI non previsto dal testo. Inoltre, un foglio paga che non renda chiara e per la prima volta la posizione dell’istituzione non fa decorrere, di per sé, il termine per impugnare il diniego della prestazione.
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