Sentenza n. 10487/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio di non idoneità all’avanzamento “a scelta” del ricorrente, al grado di Maresciallo Aiutante, con riferimento alle aliquote dal 31/12/2010 al 31/12/2016, nonché dal 31/12/2017 al 31/12/2018, entrambe in valutazione, espresso dalla Commissione Permanente di Avanzamento, con verbale del 26/05/2020, notificato con nota prot. n. -OMISSIS- del 04/09/2020 nonché di tutti gli altri atti conseguenti e presupposti, non conosciuti e non notificati, tra cui gli atti istruttori, ispettivi, d’accertamento, di giudizio e di verifica compiuti e sottesi ai provvedimenti impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 24\2\2025: ANNULLAMENTO del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13/01/2025 notificato a mezzo PEC, in pari data, alla scrivente, in qualità di domiciliataria, con il quale è stata rigettata l’istanza di revoca in autotutela del provvedimento avente ad oggetto “il giudizio di non idoneità all’avanzamento “a scelta””, al grado di Maresciallo Aiutante di parte istante, con riferimento alle Aliquote dal 31/12/2010 al 31/12/2016 nonché a quelle dal 31/12/2017 al 31/12/2018, entrambe in valutazione, espresso dalla Commissione Permanente di Avanzamento, con verbale del 26/5/2020, notificato con nota prot. -OMISSIS- del 4/9/2020, per la sopravvenuta modifica, medio-tempore, dell’art. 1051, comma 2, lettera A, del C.O.M., con l’entrata in vigore della L. 9/8/2024 n. 114, art. 7, con conferma dello stesso, già ritualmente impugnato, illegittimo anche sotto tale profilo di mancata applicazione della intervenuta modifica legislativa, avente efficacia retroattiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'avanzamento a scelta al grado di Maresciallo Aiutante per le aliquote dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2018 e diniego di autotutela del giudizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione Permanente di Avanzamento, con il quale era stato dichiarato non idoneo all'avanzamento a scelta al grado di Maresciallo Aiutante perché ritenuto privo dei requisiti morali e professionali necessari per svolgere le funzioni del grado superiore. Ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina sugli avanzamenti e sullo stato giuridico del personale della Guardia di Finanza, violazione del diritto di difesa, nullità o inesistenza dell'atto, incompetenza ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, erroneità, difetto e abuso di istruttoria, sviamento, straripamento di potere, disparità di trattamento e contraddittorietà. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego di revoca in autotutela, sostenendo che la modifica dell'art. 1051, comma 2, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, introdotta dall'art. 7 della l. n. 114/2024, avrebbe dovuto applicarsi retroattivamente in senso favorevole al ricorrente, anche in forza del principio del favor rei esteso dalla Corte costituzionale alle sanzioni amministrative. Il TAR ha rilevato d'ufficio e sulla base dell'eccezione dell'amministrazione che i militari parigrado inseriti nei quadri di avanzamento sono controinteressati sostanziali, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso e la conseguente promozione del ricorrente avrebbero potuto modificare la loro collocazione e anzianità relativa. Tali soggetti erano facilmente individuabili mediante i Fogli d'Ordine del Comando Generale o il portale istituzionale, ma il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti non erano stati notificati ad alcuno di essi.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza immediata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dopo aver informato le parti della possibilità di decisione in forma semplificata. Ha qualificato le procedure come avanzamenti a scelta, e non come procedure fondate sulla mera anzianità. In tali procedure, i militari idonei e quelli iscritti a ruolo in posizione prossima a quella del ricorrente hanno la qualità di controinteressati sostanziali, perché titolari di un interesse giuridicamente qualificato, diretto e contrario all'annullamento del giudizio impugnato. Ne consegue che, ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a., il ricorso per annullamento doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, alla pubblica amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati individuabili. Poiché nessun parigrado era stato destinatario della notificazione e il ricorrente avrebbe potuto individuarlo agevolmente, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, senza esame dei motivi di merito. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Sussistendo i presupposti e previa informazione delle parti, il giudizio può essere definito immediatamente nel merito in forma semplificata.
art. 27, comma 1, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base dell'obbligo di instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
art. 41, comma 2, c.p.a.
qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza
L'omessa notificazione ad almeno un controinteressato individuabile determina l'inammissibilità del ricorso di annullamento.
art. 1051, comma 2, lettera a), codice dell'ordinamento militare
La disposizione è stata invocata nei motivi aggiunti in relazione alla modifica legislativa del 2024, ma la questione non è stata esaminata per l'inammissibilità processuale del ricorso.
art. 7 l. 9 agosto 2024, n. 114
La norma, modificativa dell'art. 1051 del codice dell'ordinamento militare, è stata invocata per sostenere l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole; la relativa censura non è stata esaminata.
Massime di principio
- Nelle procedure di avanzamento militare a scelta, i militari idonei e quelli iscritti a ruolo in posizione prossima a quella del ricorrente possono assumere la qualità di controinteressati sostanziali quando l'eventuale accoglimento del ricorso sia idoneo a modificare la loro collocazione o anzianità relativa.
- Quando i controinteressati sostanziali sono facilmente individuabili dagli atti pubblicati dall'amministrazione, il ricorso per annullamento deve essere notificato ad almeno uno di essi ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.; l'omissione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La procedura di avanzamento a scelta non può essere equiparata a una procedura basata sulla mera anzianità ai fini dell'individuazione dei controinteressati: l'incidenza potenziale dell'accoglimento sulla posizione degli altri partecipanti rende necessario il loro coinvolgimento processuale.
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