Sentenza del 23/01/2018 n. 162 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - revocazione di sentenza - giudizio di cassazione pendente - proponibilità è possibile. Processo tributario - erronea valutazione del contenuto documentale - errore - presupposto di per la revocazione - non è sufficiente. Errore revocatorio - presupposti - erronea percezione - carattere decisivo - sono tali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la sentenza fosse affetta da errore revocatorio, poiché il giudice di secondo grado avrebbe attribuito rilievo decisivo a un documento di accompagnamento relativo a oli minerali che, sotto il profilo organolettico, si erano rivelati diversi da quanto rappresentato. La questione riguardava anche l'ammissibilità della revocazione mentre era già pendente un ricorso per Cassazione. La Corte ha chiarito che la revocazione è astrattamente proponibile anche in tale situazione, ma che l'errore revocatorio deve consistere in un'erronea percezione immediata e obiettivamente rilevabile della realtà processuale, non in una diversa o erronea valutazione delle prove o dei documenti.
La decisione
La revocazione è stata ritenuta non fondata, poiché la censura riguardava l'apprezzamento del contenuto e del valore probatorio di un documento, non una svista percettiva su un fatto decisivo. Non era quindi configurabile un errore di fatto revocatorio, anche perché non risultava oggettivamente evidente quando fosse intervenuta l'alterazione degli oli rispetto a quanto indicato nel documento. La pendenza del ricorso per Cassazione non impediva, in astratto, la proposizione della revocazione, ma non suppliva alla mancanza dei relativi presupposti.
Norme richiamate
Art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario è ammissibile il ricorso per revocazione di una sentenza quando, nei confronti della stessa, sia già pendente ricorso per Cassazione.
La pendenza del giudizio di Cassazione non esclude automaticamente la proponibilità della revocazione. Restano tuttavia necessari tutti i presupposti specifici dell'impugnazione revocatoria.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando il giudice abbia percepito erroneamente la realtà processuale, ad esempio ritenendo esistente un fatto certamente inesistente o viceversa.
- Non costituisce normalmente errore revocatorio la contestazione del modo in cui il giudice ha interpretato, valutato o ponderato una prova, una dichiarazione o un documento.
- L'errore deve essere immediatamente riconoscibile dagli atti, non richiedere una nuova istruttoria o un ragionamento valutativo e deve avere carattere decisivo sull'esito della controversia.
- La revocazione può essere proposta anche se è pendente un ricorso per Cassazione, ma i due rimedi conservano presupposti distinti: la pendenza della Cassazione non trasforma un'erronea valutazione probatoria in errore revocatorio.
- Quando il fatto contestato richiede di stabilire, attraverso valutazioni tecniche o probatorie, quando e come sia intervenuta un'alterazione della realtà documentata, si tratta normalmente di apprezzamento del merito e non di errore percettivo revocatorio.
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