Cassazione Penale, Sentenza n. 45926/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 17/09/2021 per contestata violazione degli artt. 157 c.p. e 129 c.p.p.; il ricorrente deduce l'estinzione del reato per prescrizione essendo trascorsi più di otto anni dai fatti (6-10 giugno 2013). Sostiene inoltre che il decreto-legge 23/12/2013 n.146 (conv. L. 21/02/2014 n.10) ha trasformato l'attenuante prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in titolo autonomo di reato e che tale modifica, essendo favorevole, deve essere applicata ai fini della prescrizione (termine più breve). Infine contesta che la recidiva possa influire sul calcolo della prescrizione, poiché nel giudizio è stata ritenuta subvalente rispetto all'attenuante
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sia possibile selezionare aspetti favorevoli della disciplina sopravvenuta senza tenerne conto complessivamente e che, ai fini della prescrizione, vada considerata anche la recidiva ad effetto speciale anche se subvalente nel giudizio di bilanciamento. La Corte ha precisato che la disciplina vigente indica una pena detentiva massima di 4 anni per l'autonomo titolo di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ma che la recidiva reiterata va tenuta in conto ai sensi dell'art. 157, comma 2 c.p., portando la pena edittale massima a 6 anni e 8 mesi; avendo inoltre il corso della prescrizione subito più interruzioni, si applica l'aumento di due terzi ai sensi dell'art. 161, comma 2 c.p., con conseguente esclusione dell'estinzione per prescrizione. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Usato per qualificare il concorso di persone nel reato (concorso di reati per la detenzione a fini di cessione di cocaina).
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (comma 5)
Comma che prevedeva inizialmente una circostanza attenuante poi trasformata in titolo autonomo di reato dal decreto-legge 23/12/2013 n.146 (conv. L. 21/02/2014 n.10); la Corte ha considerato la disciplina vigente indicando la pena detentiva massima di 4 anni per l'autonomo titolo.
decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 (conv. L. 21/02/2014 n. 10)
Ha trasformato l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, in titolo autonomo di reato; il ricorrente invocava la nuova disciplina per ottenere effetti favorevoli sulla prescrizione, ma la Corte ha ritenuto che non sia possibile applicare soltanto l'aspetto favorevole senza considerare l'insieme della disciplina e gli altri elementi (es. recidiva).
art. 157 cod. pen.
Norma sulla prescrizione: la Corte ha richiamato i criteri di determinazione del tempo prescrizionale (comma 2 e terzo) e ha stabilito che la recidiva ad effetto speciale deve essere computata ai fini del calcolo della pena edittale massima e quindi anche della prescrizione.
art. 161 cod. pen.
Norma che disciplina gli effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione: la Corte ha rilevato che, essendo la prescrizione stata interrotta più volte, trova applicazione il comma 2 che comporta l'aumento del termine massimo di prescrizione di due terzi.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma processuale invocata dal ricorrente (violazione)- la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, dunque il vizio dedotto non ha superato il vaglio di ammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alla somma per la Cassa delle Ammende nei casi di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte ha disposto il pagamento di € 3.000,00.
Giurisprudenza e pronunce richiamate (es. Corte EDU, sent. Zolotoukhine c. Russia, 10/02/2009; varie sezioni della Cassazione citate)
La Corte ha richiamato orientamenti consolidati secondo i quali non vi è violazione del principio ne bis in idem quando la recidiva incide sul calcolo della prescrizione e che la Corte EDU, nella pronuncia citata, non estende la tutela al regime della prescrizione.
Massime di principio
- Non è possibile applicare selettivamente la parte 'più favorevole' di una riforma penale trascurando altri effetti della stessa: la valutazione deve tenere conto della disciplina nel suo complesso.
- Ai fini della prescrizione si deve considerare la recidiva ad effetto speciale anche se, nel bilanciamento delle circostanze, è stata ritenuta subvalente rispetto ad un'attenuante; cioè il giudizio di bilanciamento non annulla l'incidenza della recidiva sul piano prescrizionale.
- Per calcolare il termine prescrizionale si parte dalla pena edittale massima prevista dalla norma vigente (art.157 c.p.); se ricorrono circostanze ad effetto speciale la pena massima va aumentata prima di determinare i termini di prescrizione.
- Gli atti interruttivi della prescrizione rendono applicabile l'aumento del termine massimo di prescrizione ai sensi dell'art.161 c.p. (aumento di due terzi), con conseguente estensione del periodo utile e possibile esclusione dell'estinzione per prescrizione anche dopo lunghi intervalli temporali.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanne alle spese processuali e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende se sussiste colpa nella proposizione del ricorso (art. 616 c.p.p.).
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