Cassazione Penale, Sentenza n. 7246/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza del GUP di Bergamo che aveva riconosciuto la responsabilità per rapina (artt. 110 e 628 c.1 e 3 n.1 c.p.) e condannato l'imputato a 2 anni di reclusione e 600,00 euro di multa, ritenendola illegale per due profili: (1) errata determinazione della pena base, perché il reato era stato consumato il 20/01/2019, dopo l'entrata in vigore della modifica normativa (legge n.103/2017) che aveva innalzato la pena minima prevista dall'art. 628 c.3 a 5 anni e 1.290,00 euro di multa; (2) violazione dell'art. 69 c.4 c.p., poiché il giudice aveva confrontato e fatto prevalere le attenuanti generiche sulle aggravanti speciali previste dall'art. 628 c.3 n.1 (rapina con volto travisato e commessa da più persone), contravvenendo al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti ad effetto speciale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. In particolare: (1) è stato affermato che, essendo il fatto commesso il 20/01/2019, va applicata la normativa modificata dalla legge n.103/2017 (pena minima 5 anni e 1.290,00 euro), per cui la pena base adottata in primo grado è illegittima; (2) è stato chiarito che l'art. 69 c.4 c.p., norma di carattere generale che vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti ad effetto speciale, si applica anche all'aggravante di cui all'art. 628 c.3 n.1 e che il comma 5 dell'art. 628 introduce regole speciali solo per alcune aggravanti (nn.3, 3-bis, 3-ter, 3-quater) senza derogarE al divieto generale di cui all'art. 69 c.4. Conseguentemente la sentenza è annullata solo nella parte relativa alla quantificazione della pena e il causa è rinviata al Tribunale di Bergamo, sezione GUP, in diversa composizione, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
La Corte ricorda che le aggravanti previste dal comma 3 vanno considerate alla stregua di aggravanti ad effetto speciale; inoltre il comma 5 del medesimo articolo introduce regole speciali di divieto di prevalenza/equivalenza solo per talune aggravanti (nn.3, 3-bis, 3-ter, 3-quater) e non deroga alla regola generale dell'art. 69 c.4.
art. 69 comma 4 cod. pen.
Norma di carattere generale che vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti ad effetto speciale; la Corte la applica anche all'aggravante di cui all'art. 628 c.3 n.1, impedendo che le attenuanti generiche prevalgano su tale aggravante.
art. 98 cod. pen.
Richiamato nel contrasto interpretativo: l'art. 98 disciplina una specifica attenuante (minore età o condizioni particolari) ma non esclude l'applicazione dell'art. 69 c.4; la Corte esclude che il richiamo all'art. 98 abbia effetto escludente rispetto al divieto generale di cui all'art. 69 c.4.
legge 23/6/2017 n. 103, art. 1 comma 8 lett. b)
La modifica normativa entrata in vigore il 03/08/2017 ha innalzato la pena minima prevista per l'art. 628 c.3; la Corte afferma che per reati commessi dopo tale data va applicata la nuova misura minima, pertanto la determinazione della pena in primo grado non è conforme alla normativa vigente al momento del fatto (20/01/2019).
Massime di principio
- Per la determinazione della pena va applicata la normativa vigente alla data del fatto: se una legge ha innalzato la pena minima prima del fatto, il giudice non può adottare una base sanzionatoria inferiore a quella nuova.
- L'art. 69 c.4 c.p. vieta che le attenuanti generiche prevalgano sulle aggravanti ad effetto speciale; tale divieto si applica anche alle aggravanti dell'art. 628 c.3, compresa la n.1 (volto travisato e più persone).
- Il comma 5 dell'art. 628 c.p. stabilisce regole speciali per alcune aggravanti (nn.3, 3-bis, 3-ter, 3-quater) ma non elimina il principio generale di cui all'art. 69 c.4; quindi la previsione speciale non autorizza il confronto che porti alla prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti ad effetto speciale non espressamente escluse.
- Se il giudice commette errori nella determinazione della pena (applicazione di una base inferiore alla minima vigente o confronto illegittimo tra attenuanti generiche e aggravanti ad effetto speciale), la Cassazione tende ad annullare la sola parte sanzionatoria e a rinviare per la rideterminazione della pena.
- In impugnazioni di sentenze di merito conviene contestare sia il procedimento di comparazione tra circostanze sia la corretta applicazione della normativa temporale (lex temporis) sulla misura delle pene.
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