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Sentenza

Sentenza del 16/03/2016 n. 1532 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRPEF - Redditi fondiari - Spossessamento - Titolarità del reddito - Non Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata esclusa relativamente ai canoni e agli altri frutti civili dell'immobile sequestrato. Tali somme non devono concorrere alla formazione del reddito complessivo dell'intestatario, poiché sono nella disponibilità del custode giudiziario. La decisione conferma il principio già affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 23620/2011.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava l'inclusione nella propria base imponibile dei canoni e degli altri frutti civili prodotti dall'immobile sequestrato. A causa dello spossessamento, infatti, egli non aveva la disponibilità materiale né giuridica dei frutti, che erano affidati al custode giudiziario ai sensi degli artt. 560 e 676 c.p.c. Mancando il possesso effettivo del reddito, non poteva essere considerato titolare dei relativi redditi fondiari ai fini IRPEF.

Norme richiamate

  • Art. 3, comma 1, d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    L'imposta si applica sul reddito complessivo netto del soggetto, formato [...] da tutti i redditi posseduti

    La tassazione IRPEF richiede che il reddito sia posseduto dal soggetto. Il mero intestatario dell'immobile non è imponibile sui frutti civili quando, per effetto del sequestro, non ne ha la disponibilità.

  • Art. 560 c.p.c.

    Disciplina la custodia e l'amministrazione dell'immobile sottoposto a esecuzione o vincolo giudiziario, attribuendo al custode la gestione dei relativi frutti secondo le regole applicabili.

  • Art. 676 c.p.c.

    Prevede la custodia giudiziaria e consente di individuare nel custode il soggetto cui è affidata la disponibilità e gestione materiale dei beni e dei loro frutti.

  • Cassazione n. 23620/2011

    Conferma che il proprietario o intestatario spossessato per effetto di un sequestro giudiziario non deve dichiarare i redditi prodotti dal bene quando tali redditi sono nella disponibilità del custode.

Massime di principio

  • Ai fini IRPEF, la proprietà formale di un immobile non è sempre sufficiente a imputare al proprietario i redditi fondiari: occorre verificare chi possiede o dispone effettivamente dei frutti.
  • Quando un immobile è sottoposto a sequestro giudiziario con nomina di un custode, i canoni e gli altri frutti civili normalmente devono essere imputati alla gestione custodiale e non al proprietario spossessato.
  • Lo spossessamento deve essere effettivo e giuridicamente documentato; la semplice difficoltà di utilizzare l'immobile o di percepire i canoni non è necessariamente sufficiente a escludere l'imposizione.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare il provvedimento giudiziario, la decorrenza del sequestro, i poteri attribuiti al custode e chi abbia concretamente incassato o avuto la disponibilità dei frutti.
  • Il principio riguarda i redditi non effettivamente posseduti dal contribuente per effetto del vincolo giudiziario e non esclude automaticamente ogni altro obbligo fiscale collegato alla titolarità dell'immobile.

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