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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4136/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per inosservanza ed erronea applicazione delle norme sulla prescrizione (artt. 2, comma quarto; 157; 161, comma secondo, c.p.) per mancato riconoscimento della sopravvenuta prescrizione del reato di estorsione (art. 629, comma 1 c.p.). Il ricorrente sostiene che, riqualificato il fatto in estorsione semplice, il termine massimo di prescrizione (10 anni dalla data del fatto, 01/04/2008) si sarebbe perfezionato in ottobre 2020 e quindi prima della decisione di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di estorsione è estinto per prescrizione. La Corte ha ricostruito il decorso dei termini: termine ordinario decennale per il fatto del 01/04/2008, determinazione della durata massima degli eventi interruttivi (2 anni e 6 mesi) e computo delle cause di sospensione occorse (complessivi 1 anno, 1 mese e 6 giorni, dettagliati per singoli differimenti e sospensioni, inclusi quelli derivanti dal d.l. n.18/2020). Con tali computi il termine di prescrizione è risultato maturato il 07/11/2021, quindi dopo la sentenza di primo grado (01/03/2021) ma prima della pronuncia di secondo grado (30/11/2023). La condanna applicata in appello viene pertanto annullata senza rinvio per estinzione del reato; restano ferme le statuizioni civili pronunciate in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    art. 629, comma primo, cod. pen.

    Individuato il reato di estorsione semplice come titolo di responsabilità; da tale norma deriva il termine ordinario di prescrizione (decennale per il fatto del 01/04/2008) che la Corte ha calcolato tenendo conto di interruzioni e sospensioni.

  • art. 2 cod. pen. (comma quarto)

    art. 2, comma quarto, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale norma relativa all'applicazione delle sanzioni e alla determinazione della pena e del relativo termine di prescrizione; la Corte ha ritenuto fondata la censura sui profili di prescrizione, pur senza basare la decisione esclusivamente su questa specifica disposizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato nella doglianza difensiva come norma rilevante nella verifica dei termini di prescrizione; la Corte ha comunque effettuato un autonomo calcolo dei termini e delle cause di sospensione/interruzione risultanti dagli atti.

  • art. 161 cod. pen. (comma secondo)

    art. 161, comma secondo, cod. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione agli effetti della sentenza sulla durata dei termini; comunque la decisione della Cassazione si è basata sul computo delle interruzioni e sospensioni così come emergenti dagli atti processuali.

  • art. 83 d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020

    art. 83, commi 1, 2 e 4 d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020

    La sospensione dei termini processuali introdotta per l'emergenza COVID è stata considerata nel computo delle cause di sospensione (si annoverano giorni di differimento per udienze nella fase pandemica) e ha inciso sul termine finale di prescrizione.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Riferito dalla Corte di Cassazione per chiarire l'effetto sulle statuizioni civili: la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione da parte della Corte d'appello o della Cassazione non abroga automaticamente le statuizioni civili rese in primo grado quando la prescrizione sia sopravvenuta dopo la decisione di primo grado. Pertanto le statuizioni civili di primo grado restano ferme.

  • art. 7 d.l. 152/1991

    Norma relativa a circostanza aggravante precedentemente contestata: la Corte di Appello aveva escluso l'applicazione di tale aggravante; la Cassazione non ha ritenuto necessario rimettere la questione al giudice di merito, essendo il reato ormai estinto per prescrizione.

  • Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022 (Di Paola)

    Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Di Paola

    Principio richiamato dalla Corte: le statuizioni civili restano valide se la prescrizione sopravviene dopo la sentenza di primo grado; art. 578 c.p.p. fa riferimento al solo giudice d'appello o Cassazione che dichiari l'estinzione per prescrizione benché non menzioni il giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato si perfeziona dopo la sentenza di primo grado ma prima della sentenza di appello, la Cassazione può annullare senza rinvio la condanna perché il reato è estinto per prescrizione.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno tenuti insieme: termine ordinario previsto per il reato, durata massima degli eventi interruttivi e tutte le cause di sospensione documentate (anche quelle derivanti da differimenti d'udienza per agitazioni dei difensori o per misure straordinarie come la sospensione COVID).
  • Le sospensioni operate per motivi straordinari (es. disposizioni emergenziali contenute in d.l. n.18/2020) incidono sul computo della prescrizione e devono essere considerate dal giudice.
  • Le statuizioni civili pronunciate in primo grado restano efficaci se la prescrizione sopravviene dopo la sentenza di primo grado; la dichiarazione di estinzione in appello o in Cassazione non modifica automaticamente le pronunce civili di primo grado.
  • Quando la corte riqualifica il fatto (es. da tentata estorsione aggravata a estorsione semplice) occorre ricalcolare il termine di prescrizione in base alla nuova fattispecie e applicare puntualmente interruzioni e sospensioni risultanti dagli atti processuali.
  • Se il ricorrente deduce la sopravvenuta prescrizione, il giudice di legittimità verifica il corretto computo delle cause di sospensione/interruzione e, se la prescrizione è accertata, annulla la sentenza di condanna senza rinvio.

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