Sentenza n. 1828/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo di due concessioni demaniali marittime, con contestuale decadenza dal diritto di occupare le aree, e successiva ordinanza di sgombero
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato due atti connessi: il decreto presidenziale che ha respinto le istanze di rinnovo delle concessioni demaniali marittime e dichiarato la decadenza dal diritto di occupare le aree, nonché la successiva ordinanza di sgombero. Il diniego era fondato sull’irregolarità contributiva risultante dal DURC, relativa a un debito complessivo di euro 885.935,51 verso INPS e INAIL. La società ha dedotto, anzitutto, eccesso di potere per l’utilizzo di una procedura istruttoria asseritamente abnorme, sostenendo che l’irregolarità contributiva non fosse stata considerata in precedenza e che il termine di trenta giorni assegnato per la regolarizzazione fosse inattuabile. Ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 259 c.p.p., dell’art. 335 c.p. e degli artt. 36 cod. nav., 97 Cost. e 1 l. 241/1990, assumendo che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare il suo incarico di custode giudiziario di imbarcazioni e relitti sequestrati e coordinarsi con l’autorità giudiziaria per il trasferimento dei beni o la cessazione dell’incarico. Con un ulteriore motivo ha dedotto violazione degli artt. 6, comma 4, lett. b), l. 84/1994, 1 e 3 l. 979/1982, 36 cod. nav., 97 Cost. e 1 l. 241/1990, nonché carenza di istruttoria e motivazione, sostenendo che il rilascio delle aree avrebbe impedito lo smaltimento di relitti e causato l’inquinamento dei fondali. Infine ha formulato una domanda risarcitoria subordinata, prospettando responsabilità precontrattuale dell’amministrazione per violazione dei doveri di buona fede e correttezza ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. I medesimi motivi relativi alla custodia giudiziaria e ai relitti sono stati riproposti contro l’ordinanza di sgombero.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., ravvisando una connessione oggettiva derivante dalla successione degli atti amministrativi. Nel merito ha respinto entrambi i ricorsi. Quanto al diniego di rinnovo, ha ritenuto legittimo attribuire rilievo all’irregolarità contributiva, poiché l’art. 2, comma 1-bis, d.l. 210/2002 impone la regolarità contributiva anche ai soggetti che gestiscono servizi o attività in concessione da un ente pubblico, a pena di decadenza o revoca, e i titoli concessori imponevano comunque il rispetto delle leggi e dei regolamenti. Il precedente mancato rilievo dell’irregolarità da parte dell’amministrazione non poteva giustificare la prosecuzione dell’errore. Il termine di trenta giorni indicato nella diffida non è stato ritenuto lesivo, anche perché tra la diffida e il diniego erano trascorsi quasi diciotto mesi e la società non aveva dimostrato di poter estinguere il debito; l’impossibilità di regolarizzazione era quindi riconducibile alla situazione economica della società e non al termine assegnato. Il motivo relativo alla custodia giudiziaria è stato respinto perché tale rapporto intercorreva tra la società e l’autorità giudiziaria ed era estraneo al rapporto concessorio con l’autorità portuale; spettava alla società attivarsi per il trasferimento dei beni o per la revoca dell’incarico. È stata esclusa anche la rilevanza della presenza di natanti e relitti, non ravvisandosi un nesso causale automatico tra lo sgombero e l’inquinamento dei fondali. Inoltre, le condizioni concessorie ponevano sul concessionario l’obbligo di sgomberare l’area a proprie spese, salva la facoltà dell’amministrazione di procedere d’ufficio in danno. La domanda risarcitoria precontrattuale è stata respinta per mancanza di una violazione dei doveri di correttezza e buona fede, essendosi l’amministrazione limitata ad applicare un potere vincolato in presenza della carenza del requisito contributivo. Il rigetto del primo ricorso ha comportato quello del secondo, poiché lo sgombero costituiva conseguenza del mancato rinnovo e della perdita del titolo concessorio. La società è stata condannata al pagamento di euro 3.500, oltre accessori se dovuti, in favore dell’Autorità portuale; spese compensate nei confronti dell’Assessorato regionale e nulla spese per la controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione d’ufficio di ricorsi connessi; il TAR lo ha applicato in presenza di una connessione oggettiva derivante dalla successione degli atti amministrativi impugnati.
art. 2, comma 1-bis, d.l. 210/2002
La certificazione relativa alla regolarità contributiva deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l’ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.
La regolarità contributiva costituisce requisito anche per i titolari di concessioni demaniali pubbliche; la sua mancanza legittima il diniego del rinnovo o la decadenza dalla concessione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato utilizzato nell’ambito del procedimento di diniego del rinnovo delle concessioni.
art. 36 cod. nav.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla concessione e alla compatibilità dell’uso privato del bene demaniale con le esigenze del pubblico uso, ma il TAR ha escluso che potesse impedire il diniego fondato sulla carenza del requisito contributivo.
art. 47, comma 1, lett. f), cod. nav.
È stato richiamato dall’amministrazione, unitamente alla disciplina regolamentare portuale, quale fondamento della decadenza dal diritto di occupare le aree demaniali.
art. 6, comma 4, lett. b), l. 84/1994
La ricorrente lo ha invocato con riferimento ai compiti dell’autorità portuale in materia di manutenzione delle parti comuni del porto; il TAR ha escluso che tale disposizione incidesse sulla legittimità del diniego.
art. 1 l. 979/1982
La norma è stata richiamata dalla ricorrente per la tutela dell’ambiente marino, ma non è stata ritenuta ostativa al diniego e al conseguente sgombero.
art. 1337 c.c.
La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione presuppone una violazione dei doveri di correttezza e buona fede; nel caso concreto tale violazione è stata esclusa.
art. 1338 c.c.
È stato richiamato dalla ricorrente nell’ambito della domanda di responsabilità precontrattuale, ritenuta infondata per assenza di condotte scorrette dell’amministrazione.
art. 1175 c.c.
Il dovere di correttezza non è stato violato dall’amministrazione, che ha esercitato un potere vincolato in presenza dell’irregolarità contributiva.
Massime di principio
- La regolarità contributiva costituisce requisito necessario anche per il rinnovo di una concessione demaniale pubblica quando la normativa applicabile estende tale obbligo ai soggetti che svolgono attività in concessione; la sua mancanza legittima il diniego del rinnovo o la decadenza, indipendentemente dal fatto che l’amministrazione non abbia rilevato tempestivamente l’irregolarità in precedenza.
- Il precedente comportamento omissivo dell’amministrazione, che non abbia rilevato un’irregolarità contributiva, non consolida una posizione illegittima del concessionario né impone la prosecuzione dell’errore amministrativo.
- Quando l’amministrazione assegna un termine per regolarizzare la posizione contributiva e il provvedimento finale interviene molti mesi dopo la diffida, l’eventuale impossibilità di estinguere il debito non può essere imputata al termine inizialmente indicato, ma resta riconducibile alla situazione economica del concessionario.
- Il rapporto di custodia giudiziaria conferito a un soggetto dall’autorità giudiziaria è autonomo ed estraneo al rapporto concessorio intercorrente tra il medesimo soggetto e l’autorità amministrativa titolare del bene demaniale; la perdita della concessione non impone all’autorità concedente di subentrare nell’incarico o di coordinarsi con l’autorità giudiziaria per trasferirlo.
- La presenza di imbarcazioni o relitti nell’area demaniale non rende illegittimo il diniego del rinnovo fondato su un requisito vincolante, se non è dimostrato un nesso causale concreto tra il rilascio dell’area e l’abbandono dei relitti o l’inquinamento dei fondali; gli obblighi di sgombero previsti dal titolo concessorio restano a carico del concessionario, salva l’eventuale esecuzione d’ufficio in danno.
- La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione non sussiste quando il diniego del rinnovo della concessione costituisce applicazione vincolata della disciplina sulla regolarità contributiva e non emerge alcuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
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