Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 439/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento -della determinazione dirigenziale A1400A – Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14.12.2022, notificata tramite pec in data 14.12.2022, della Regione Piemonte avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” ; -del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, avente carattere provvedimentale e pregiudizievole; nonché per quanto occorrer possa -dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; nonché infine -di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.

Giustizia amministrativa202300095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché decreto ministeriale recante le linee guida propedeutiche

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha proposto ricorso per l'annullamento della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, relativa all'inserimento delle aziende negli elenchi soggetti al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche all'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali. È stata inoltre impugnata, per quanto occorresse, l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e gli ulteriori atti connessi, con riserva di motivi aggiunti. Il testo non espone i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito senza esame del merito a seguito della dichiarazione della ricorrente di rinuncia al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, rilevando che la dichiarazione della ricorrente di rinunciare al ricorso, pur priva delle formalità richieste dall'art. 84, comma 1, c.p.a., consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Non sono stati esaminati i motivi di impugnazione né la legittimità degli atti contestati. Le spese di lite sono state compensate in conformità agli accordi intercorsi tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    priva delle formalità richieste dall’art. 84, co. 1, c.p.a.

    La dichiarazione di rinuncia non è stata formalizzata secondo le modalità previste dalla norma, ma è stata comunque valorizzata quale elemento dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce a tale disposizione una specifica incidenza sulla decisione.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di rinunciare al ricorso, anche quando non presenti le formalità richieste per la rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a., può essere valutata dal giudice quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • Quando il giudizio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla rinuncia sostanziale alla prosecuzione, il giudice non esamina i motivi di impugnazione né la legittimità degli atti amministrativi contestati.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.