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Direttiva 2009/81

Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro UE specifico per gli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, bilanciando apertura del mercato e tutela degli interessi essenziali degli Stati membri. Introduce regole su pubblicità, soglie, procedure di gara, criteri di selezione e aggiudicazione, gestione del subappalto, protezione delle informazioni classificate e sicurezza dell’approvvigionamento. Prevede inoltre un sistema di tutela giurisdizionale rafforzato, con termini sospensivi e ipotesi di inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 21 agosto 2011.

Coordinamento delle procedure di aggiudicazione di appalti di lavori, forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza, con regole specifiche su pubblicità, selezione, subappalto, riservatezza e ricorsi.

Ambito di applicazione

Si applica agli appalti aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori nei settori della difesa e della sicurezza aventi ad oggetto: materiale militare, materiale sensibile, lavori/forniture/servizi direttamente legati a tali materiali lungo tutto il ciclo di vita, nonché lavori e servizi per fini specificamente militari o sensibili (art. 2). Sono previste rilevanti esclusioni: appalti disciplinati da norme internazionali o da organizzazioni internazionali, acquisti tra governi, attività di intelligence, appalti talmente sensibili da richiedere la non divulgazione, taluni programmi di cooperazione in R&S tra Stati membri e appalti eseguiti in teatro operativo all’estero quando richiesto dalle esigenze operative (artt. 12-13). Si applica solo sopra le soglie UE di cui all’art. 8 (IVA esclusa): 412.000 EUR per forniture e servizi, 5.150.000 EUR per lavori; per i servizi dell’allegato II il regime è molto limitato (art. 16).

Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza

La direttiva istituisce un regime speciale di coordinamento delle procedure di aggiudicazione per appalti di lavori, forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza. Essa nasce dall’esigenza di conciliare l’apertura del mercato e la concorrenza con la tutela degli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda riservatezza, sicurezza dell’approvvigionamento e carattere sensibile delle prestazioni.

Finalità e logica generale

La direttiva mira a creare un quadro comune per gli appalti della difesa e della sicurezza, riducendo frammentazione normativa e favorendo l’emersione di un mercato europeo dei materiali per la difesa. I considerando sottolineano che la sicurezza nazionale resta di competenza degli Stati membri, ma che un migliore coordinamento degli acquisti può rafforzare la base industriale e tecnologica europea, sostenere la competitività, includere le PMI e ridurre costi e impatti ambientali.

La disciplina è costruita su un equilibrio tra:

  • trasparenza e concorrenza,
  • protezione di informazioni classificate,
  • sicurezza dell’approvvigionamento,
  • possibilità per gli Stati membri di ricorrere alle eccezioni del Trattato quando necessario a tutelare interessi essenziali di sicurezza.

Ambito di applicazione materiale e soglie

L’art. 2 delimita gli appalti coperti: fornitura di materiale militare e sensibile, relativi componenti e parti, lavori e servizi direttamente legati a tali materiali per tutto il ciclo di vita, nonché lavori e servizi per fini specificamente militari o sensibili.

L’art. 8 applica la direttiva solo agli appalti il cui valore stimato, al netto IVA, è almeno pari a:

  • 412.000 EUR per forniture e servizi;
  • 5.150.000 EUR per lavori.

L’art. 9 disciplina il calcolo del valore stimato, includendo opzioni, rinnovi, premi e pagamenti. È vietato frazionare artificiosamente un progetto per sottrarlo alla direttiva. Per gli appalti suddivisi in lotti conta il valore complessivo, con deroghe limitate per lotti di importo contenuto.

Appalti misti e criteri generali

L’art. 3 tratta gli appalti misti: se un contratto comprende prestazioni rientranti nella direttiva e altre soggette alla disciplina ordinaria, la direttiva si applica quando l’aggiudicazione unitaria è giustificata da ragioni oggettive. Se invece una parte non rientra né nella direttiva né nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, l’intero contratto resta fuori dalla direttiva solo se l’unicità dell’appalto è obiettivamente giustificata.

L’art. 4 impone alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di trattare gli operatori economici in modo paritario, non discriminatorio e trasparente.

Esclusioni, deroghe e appalti non soggetti

La direttiva contiene un ampio sistema di esclusioni. In particolare, non si applica:

  • agli appalti disciplinati da norme procedurali internazionali o da organizzazioni internazionali (art. 12);
  • agli appalti aggiudicati da un governo a un altro governo in materia di materiale militare/sensibile o lavori e servizi connessi (art. 13, lett. f);
  • agli appalti per attività di intelligence (art. 13, lett. b);
  • agli acquisti che richiederebbero la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali di sicurezza (art. 13, lett. a);
  • agli appalti eseguiti in un paese terzo, nell’area di operazioni, se richiesto da esigenze operative (art. 13, lett. d);
  • agli appalti relativi a beni immobili, arbitrato e conciliazione, servizi finanziari diversi dalle assicurazioni, contratti di lavoro, e taluni servizi di R&S (art. 13, lett. e, g, h, i, j).

L’art. 11 vieta di usare le esclusioni in modo elusivo. I considerando chiariscono inoltre che gli Stati membri conservano, nei limiti del Trattato, la facoltà di non applicare la direttiva quando ciò sia necessario per la protezione degli interessi essenziali di sicurezza.

Regime dei servizi

Gli appalti di servizi dell’allegato I sono soggetti all’intero corpus procedurale degli artt. 18-54 (art. 15). Quelli dell’allegato II sono invece soggetti solo alle regole tecniche e pubblicitarie minime di cui agli artt. 18 e 30, par. 3 (art. 16). Per gli appalti misti tra le due categorie, il regime pieno si applica solo se prevalgono in valore i servizi dell’allegato I (art. 17).

Specifiche tecniche, varianti e condizioni di esecuzione

L’art. 18 richiede specifiche tecniche neutrali e aperte alla concorrenza. Il richiamo a norme, standard o omologazioni deve essere accompagnato da "o equivalente"; sono ammessi requisiti in termini di prestazioni o requisiti funzionali. È inoltre possibile usare ecoetichette per descrivere caratteristiche ambientali, purché ricorrano requisiti di imparzialità, base scientifica e accessibilità.

L’art. 19 consente le varianti solo se l’amministrazione le autorizza espressamente; in mancanza di indicazione, le varianti non sono ammesse.

L’art. 20 permette di imporre condizioni particolari di esecuzione, anche relative a subappalto, sicurezza delle informazioni, sicurezza dell’approvvigionamento, aspetti ambientali e sociali, ma tali condizioni devono essere pertinenti all’esecuzione del contratto e indicate nella documentazione di gara.

Subappalto

L’art. 21 contiene una disciplina articolata. In linea generale l’aggiudicatario è libero di scegliere i subappaltatori e non può essere obbligato a discriminare sulla base della nazionalità. Tuttavia, l’amministrazione o lo Stato membro possono imporre:

  • la comunicazione preventiva delle quote da subappaltare e dei subappaltatori proposti;
  • l’applicazione delle regole del titolo III ad alcuni o tutti i subappalti;
  • l’obbligo di subappaltare una quota del contratto a terzi.

Se previsto, tale quota deve essere espressa in una forchetta; il limite massimo non può superare il 30% del valore del contratto. I subappaltatori possono essere rigettati solo sulla base dei criteri applicati all’appalto principale, con obbligo di motivazione scritta.

Il titolo III (artt. 50-54) disciplina i subappalti aggiudicati da aggiudicatari che non sono amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, imponendo trasparenza, pubblicità oltre soglia e criteri di selezione qualitativa oggettivi e coerenti con quelli del contratto principale.

Sicurezza delle informazioni e dell’approvvigionamento

Gli artt. 22 e 23 sono centrali per il settore difesa/sicurezza. Per gli appalti che comportano informazioni classificate, la documentazione deve precisare le misure di sicurezza richieste e può imporre impegni specifici a offerenti e subappaltatori, compresi obblighi di riservatezza e prove di capacità a trattare, archiviare e trasmettere tali informazioni.

Per la sicurezza dell’approvvigionamento, l’amministrazione può chiedere prova della capacità di rispettare vincoli su esportazione, trasferimento e transito, indicazioni su restrizioni di divulgazione/uso, dimostrazione della robustezza della catena di fornitura, impegni a mantenere capacità aggiuntive in caso di crisi, a garantire manutenzione e modernizzazione e a fornire mezzi specifici per i ricambi se l’operatore non possa più provvedervi.

Procedimenti di aggiudicazione

L’art. 25 prevede che si applichino le procedure nazionali adattate alla direttiva, con facoltà di ricorrere alla procedura ristretta o alla negoziata con bando, al dialogo competitivo nei casi previsti e alla negoziata senza bando nei casi tassativi dell’art. 28.

L’art. 26 regola la negoziata con pubblicazione del bando, consentendo negoziazioni per adeguare le offerte ai requisiti di gara, nel rispetto della parità di trattamento. L’art. 27 disciplina il dialogo competitivo per appalti particolarmente complessi e prevede che l’unico criterio di aggiudicazione sia l’offerta economicamente più vantaggiosa. L’art. 28 elenca i casi di procedura negoziata senza bando, tra cui urgenza da crisi, estrema urgenza imprevedibile, unicità tecnica o diritti esclusivi, forniture complementari e ripetizioni di lavori/servizi analoghi.

L’art. 29 disciplina gli accordi quadro: durata massima ordinaria di sette anni, salvo eccezioni motivate; divieto di abuso; regole specifiche per accordi con un solo operatore o con più operatori, che devono essere almeno tre se vi è sufficiente concorrenza.

Pubblicità, avvisi e termini

Gli artt. 30-32 stabiliscono il regime di pubblicazione di avvisi di preinformazione, bandi di gara e avvisi di aggiudicazione. L’avviso di aggiudicazione va inviato entro 48 giorni dalla conclusione dell’appalto o dell’accordo quadro. Le informazioni possono essere omesse se la divulgazione pregiudica l’applicazione della legge, l’interesse pubblico, in particolare difesa e sicurezza, o gli interessi commerciali legittimi.

L’art. 33 fissa i termini minimi:

  • 37 giorni per le domande di partecipazione nelle procedure ristrette, negoziate con bando e dialogo competitivo;
  • 40 giorni per la presentazione delle offerte nelle procedure ristrette;
  • riduzione fino a 36 giorni, e comunque non meno di 22, se è stato pubblicato un avviso di preinformazione valido;
  • riduzione di 7 giorni per bandi trasmessi elettronicamente;
  • ulteriore riduzione di 5 giorni se la documentazione è resa accessibile online.

Sono previste proroghe in caso di mancata messa a disposizione del capitolato o necessità di visita dei luoghi, e termini abbreviati per urgenza.

Comunicazioni, verbali e trasparenza procedurale

L’art. 36 ammette posta, fax, strumenti elettronici e, in casi limitati, telefono. Le comunicazioni devono essere comunemente disponibili e garantire integrità, riservatezza e impossibilità di accesso anticipato alle offerte. L’allegato VIII dettaglia i requisiti tecnici dei dispositivi elettronici.

L’art. 37 impone un verbale scritto per ogni appalto o accordo quadro, con indicazione di procedura prescelta, candidati, esclusioni, ragioni di scelte e aggiudicazione, eventuale subappalto e motivi di rinuncia. Il verbale o i suoi elementi essenziali devono essere comunicati alla Commissione su richiesta.

Selezione dei candidati, esclusioni e prove di idoneità

Gli artt. 38-46 disciplinano selezione e qualificazione. L’amministrazione può fissare livelli minimi di capacità, purché proporzionati all’oggetto dell’appalto, e limitare il numero di candidati invitati, con numero minimo non inferiore a tre.

L’art. 39 prevede esclusioni obbligatorie per condanne definitive per organizzazione criminale, corruzione, frode, terrorismo, riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Sono previste esclusioni facoltative per fallimento, gravi illeciti professionali, violazioni di obblighi di sicurezza dell’informazione o dell’approvvigionamento, rischi per la sicurezza dello Stato, irregolarità contributive e fiscali e false dichiarazioni.

Gli artt. 40-44 disciplinano:

  • iscrizione a registri professionali e autorizzazioni all’esercizio;
  • capacità economico-finanziaria;
  • capacità tecniche e professionali, incluse risorse per crisi e mantenimento del ciclo di vita;
  • sistemi di qualità;
  • sistemi di gestione ambientale.

L’art. 45 consente di chiedere integrazioni o chiarimenti. L’art. 46 ammette elenchi ufficiali e certificazione, con effetto di presunzione di idoneità limitato ai requisiti ivi indicati.

Criteri di aggiudicazione, aste elettroniche e offerte anormalmente basse

L’art. 47 limita i criteri di aggiudicazione a:

  • offerta economicamente più vantaggiosa;
  • prezzo più basso.

Nel primo caso devono essere indicati i criteri e la loro ponderazione o, se impossibile motivatamente, l’ordine di importanza. Sono espressamente rilevanti qualità, prezzo, pregio tecnico, funzionalità, caratteristiche ambientali, costi di utilizzo, redditività, assistenza, data e termine di consegna, sicurezza dell’approvvigionamento, interoperabilità e caratteristiche operative.

L’art. 48 consente aste elettroniche solo quando le specifiche siano definibili con precisione. L’asta può riguardare prezzi e, nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa, anche elementi quantificabili dell’offerta. Sono previste regole dettagliate sulla formula di classificazione, sugli inviti, sulla riservatezza e sulla chiusura dell’asta.

L’art. 49 disciplina le offerte anormalmente basse, imponendo la richiesta di chiarimenti sui costi, sulle soluzioni tecniche, sull’originalità, sul rispetto delle norme sociali e sugli aiuti di Stato prima del rigetto.

Tutela giurisdizionale, termine sospensivo e inefficacia

Il titolo IV recepisce un sistema di ricorsi efficace e rapido, in raccordo con le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come modificate dalla direttiva 2007/66/CE. Gli Stati membri devono garantire mezzi cautelari e decisori adeguati, accessibilità del ricorso a chi abbia interesse e sia leso, e tutela della riservatezza delle informazioni classificate.

L’art. 57 introduce il termine sospensivo: il contratto non può essere concluso prima di 10 giorni se la notifica avviene via fax o elettronica, ovvero 15 giorni con altri mezzi, con decorrenze specifiche. L’art. 58 prevede deroghe per assenza di pubblicazione UE, presenza di un solo offerente o appalti basati su accordo quadro, ma con possibili conseguenze di inefficacia nei casi previsti.

L’art. 60 definisce i casi di privazione di effetti del contratto: aggiudicazione illegittima senza bando dove richiesto, violazioni del termine sospensivo o della disciplina sugli accordi quadro; tuttavia sono previste eccezioni quando prevalgono esigenze imperative di interesse generale, in particolare difesa e sicurezza. L’art. 61 consente sanzioni alternative, quali sanzioni pecuniarie o riduzione della durata del contratto. L’art. 62 stabilisce termini minimi per i ricorsi di inefficacia.

Obblighi statistici, comitologia, modifica di altre direttive e trasposizione

Gli Stati membri devono trasmettere ogni anno, entro il 31 ottobre, un prospetto statistico sugli appalti dell’anno precedente (art. 65), con contenuti dettagliati per tipologia, procedura e classificazione CPV (art. 66).

La Commissione è assistita da un comitato consultivo e può adottare misure di esecuzione e aggiornamenti tecnici secondo la procedura di comitato (art. 67), inclusa la revisione delle soglie e l’aggiornamento di nomenclature e requisiti tecnici (artt. 68-69). La direttiva modifica inoltre le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per coordinare il nuovo regime (artt. 70-71).

Recepimento, riesame ed entrata in vigore

L’art. 72 impone agli Stati membri di adottare entro il 21 agosto 2011 le misure nazionali di recepimento e di comunicarle alla Commissione. L’art. 73 prevede una relazione della Commissione entro il 21 agosto 2012 sul recepimento e un riesame complessivo entro il 21 agosto 2016, con attenzione anche al ruolo delle PMI e alla possibile armonizzazione delle condizioni di rientro degli operatori precedentemente esclusi.

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 74) ed è rivolta agli Stati membri (art. 75).

Disposizioni principali

Definizioni e perimetro oggettivo

L’art. 1 definisce nozioni chiave: CPV, appalti di lavori/forniture/servizi, materiale militare, materiale sensibile, informazioni classificate, crisi, accordo quadro, asta elettronica, operatore economico, subappalto, impresa collegata, ciclo di vita e ricerca e sviluppo. L’art. 2 delimita l’ambito agli appalti nei settori difesa e sicurezza relativi a materiale militare, materiale sensibile e prestazioni connesse. L’art. 3 disciplina gli appalti misti, imponendo l’applicazione della direttiva quando la parte rientrante nel suo campo sia aggiudicata unitariamente per ragioni oggettive; è vietato frazionare artificiosamente per eludere la disciplina. L’art. 4 impone parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

Soglie e calcolo del valore stimato

L’art. 8 fissa le soglie di applicazione: 412.000 EUR per forniture e servizi e 5.150.000 EUR per lavori, al netto IVA. L’art. 9 disciplina il calcolo del valore stimato includendo opzioni, rinnovi, premi e pagamenti; vieta il frazionamento elusivo; prevede regole specifiche per lotti, leasing/locazione/acquisto a riscatto, appalti periodici e accordi quadro. Per i lotti, l’applicazione opera sul valore complessivo cumulato con deroghe limitate per lotti di valore contenuto.

Centrali di committenza

L’art. 10 consente agli Stati membri di prevedere il ricorso a centrali di committenza. Gli appalti/accordi quadro acquistati tramite centrale sono conformi alla direttiva se la centrale la rispetta oppure, se la centrale non è un’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore, se applica regole equivalenti e sono garantiti rimedi efficaci comparabili al titolo IV.

Esclusioni e casi non soggetti

Gli artt. 11-13 elencano esclusioni e divieti di uso abusivo delle eccezioni. Sono esclusi, tra l’altro, gli appalti soggetti a norme internazionali, quelli relativi ad attività di intelligence, acquisti eseguiti in paese terzo nell’area di operazioni quando richiesti dalle esigenze operative, appalti di immobili, arbitrato e conciliazione, servizi finanziari diversi dalle assicurazioni, contratti di lavoro e taluni servizi R&S. L’art. 12 riguarda accordi internazionali e organizzazioni internazionali; l’art. 13 include anche la facoltà di non applicare la direttiva quando la divulgazione contrasterebbe con gli interessi essenziali di sicurezza o nei programmi cooperativi di R&S tra almeno due Stati membri.

Appalti riservati

L’art. 14 consente di riservare la partecipazione o l’esecuzione a laboratori protetti o programmi di lavoro protetti, quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta da disabili non in grado di lavorare in condizioni normali; il bando deve menzionare la riserva.

Regime dei servizi

Gli appalti di servizi dell’allegato I sono soggetti integralmente agli artt. 18-54 (art. 15). I servizi dell’allegato II sono soggetti solo agli artt. 18 e 30, par. 3 (art. 16). Per gli appalti misti tra allegati I e II, il regime pieno si applica se il valore dei servizi dell’allegato I è superiore a quello dell’allegato II; altrimenti si applica il regime limitato (art. 17).

Specifiche tecniche, varianti e condizioni di esecuzione

L’art. 18 impone specifiche tecniche non discriminatorie, preferibilmente formulate tramite norme europee/internazionali o in termini di prestazioni e requisiti funzionali; sono ammessi equivalenti e prove equivalenti. L’art. 19 disciplina le varianti solo se autorizzate e con requisiti minimi indicati. L’art. 20 consente condizioni di esecuzione, incluse clausole su subappalto, sicurezza delle informazioni, sicurezza dell’approvvigionamento e considerazioni ambientali/sociali, purché compatibili con il diritto UE e pertinenti all’esecuzione.

Subappalto e sicurezza

L’art. 21 tutela la libertà dell’aggiudicatario di scegliere subappaltatori, salvo requisiti specifici. Gli Stati membri possono imporre l’indicazione preventiva dei subappalti, l’applicazione del titolo III ai subappalti e persino un obbligo di subappaltare una quota del contratto; la quota massima obbligatoria non può superare il 30% del valore dell’appalto. Gli artt. 22 e 23 consentono di imporre requisiti dettagliati per la protezione delle informazioni classificate e per la sicurezza dell’approvvigionamento, inclusi impegni su catena di fornitura, manutenzione, modernizzazione, capacità aggiuntiva in crisi e trasferimento di mezzi specifici per ricambi e supporto.

Procedimenti di gara

L’art. 25 prevede procedure nazionali adattate alla direttiva e consente la procedura ristretta, la negoziata con bando, il dialogo competitivo e, in casi tassativi, la negoziata senza bando. Gli artt. 26-29 disciplinano nel dettaglio negoziata con bando, dialogo competitivo, negoziata senza bando e accordi quadro. La durata degli accordi quadro non può superare sette anni salvo circostanze eccezionali. La procedura negoziata senza bando è ammessa, tra l’altro, per urgenza da crisi, estrema urgenza imprevedibile, unicità tecnica o diritti esclusivi, forniture complementari, ripetizioni di lavori/servizi e servizi di trasporto aereo/marittimo per forze dispiegate all’estero.

Pubblicità, termini e comunicazioni

Gli artt. 30-37 regolano avvisi di preinformazione, bandi di gara, avvisi di aggiudicazione, contenuto minimo, pubblicazione e mezzi di trasmissione. L’avviso di aggiudicazione va pubblicato entro 48 giorni dall’aggiudicazione. L’art. 33 fissa termini minimi: 37 giorni per domande di partecipazione nelle procedure ristrette/negoziate/dialogo competitivo, 40 giorni per offerte nelle ristrette, con riduzioni per preinformazione, mezzi elettronici e accesso diretto ai documenti; in urgenza sono previsti termini abbreviati. L’art. 36 consente posta, fax, elettronico e, in casi limitati, telefono, imponendo integrità e riservatezza; l’allegato VIII detta i requisiti tecnici dei sistemi elettronici.

Selezione dei candidati e cause di esclusione

Gli artt. 38-46 disciplinano idoneità, limiti al numero di candidati, criteri di selezione qualitativa e prove documentali. L’art. 39 prevede esclusioni obbligatorie per condanne definitive per criminalità organizzata, corruzione, frode, terrorismo, riciclaggio e finanziamento del terrorismo; l’art. 39, par. 2, prevede cause facoltative tra cui fallimento, gravi illeciti professionali, rischi per la sicurezza, irregolarità contributive e fiscali e false dichiarazioni. Gli artt. 40-44 regolano abilitazione professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, sistemi di qualità e gestione ambientale. L’art. 46 ammette elenchi ufficiali e certificazioni, con presunzione di idoneità limitata e riconoscimento di certificati equivalenti.

Aggiudicazione, aste elettroniche e offerte anormalmente basse

L’art. 47 limita i criteri di aggiudicazione al prezzo più basso o all’offerta economicamente più vantaggiosa, con criteri collegati all’oggetto dell’appalto e obbligo di indicare ponderazioni o ordine di importanza. L’art. 48 consente aste elettroniche per appalti con specifiche sufficientemente precise, con regole su contenuto dell’asta, svolgimento e classificazione. L’art. 49 disciplina le offerte anormalmente basse e impone la richiesta di chiarimenti prima del rigetto; se l’anomalia dipende da aiuto di Stato, l’offerta può essere respinta solo se l’aiuto non è stato legalmente concesso.

Regole sui subappalti

Il titolo III impone, nei casi di cui all’art. 21, par. 3 e 4, che gli aggiudicatari non amministrazioni aggiudicatrici applichino regole di pubblicità, trasparenza e selezione dei subappaltatori (artt. 50-53), con avvisi di subappalto per importi almeno pari alle soglie dell’art. 8. I criteri di selezione dei subappaltatori devono essere oggettivi, non discriminatori e coerenti con quelli del contratto principale. L’art. 54 prevede che, se l’aggiudicatario è esso stesso amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore, si applichino le regole del contratto principale.

Ricorsi e rimedi

Il titolo IV richiede rimedi effettivi e rapidi contro le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori (art. 55). Gli Stati membri devono assicurare poteri cautelari e di annullamento, un termine sospensivo minimo di 10 giorni se la comunicazione avviene via fax/elettronica o di 15 giorni con altri mezzi, e termini di ricorso almeno equivalenti (artt. 56-59). L’art. 60 prevede la privazione di effetti del contratto nei casi gravi, in particolare aggiudicazione senza bando ove richiesto e violazione del termine sospensivo o dei meccanismi di trasparenza ex ante; l’art. 61 consente sanzioni alternative effettive, proporzionate e dissuasive; l’art. 62 disciplina termini minimi per i ricorsi di inefficacia; l’art. 63 introduce il meccanismo correttore della Commissione.

Obblighi statistici, modifica di altre direttive e trasposizione

Gli artt. 65-66 impongono agli Stati membri la trasmissione alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, di un prospetto statistico sugli appalti dell’anno precedente. Gli artt. 70 e 71 modificano le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per coordinarle con la nuova disciplina. L’art. 72 impone il recepimento entro il 21 agosto 2011 e la comunicazione alla Commissione del testo delle misure nazionali. L’art. 73 prevede un riesame della Commissione, tra cui una relazione entro il 21 agosto 2012 sul recepimento e una valutazione entro il 21 agosto 2016 sull’applicazione e sugli effetti della direttiva, anche per le PMI. L’entrata in vigore è il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE (art. 74).

Come è indicizzato

Materieappalti pubblicidifesa e sicurezzasubappaltotrasparenza e ricorsiriservatezza e sicurezza delle informazioni

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