Sentenza n. 14202/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento: - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 settembre 2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 quantificando la quota di ripiano a livello regionale da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute pubblicato nella G.U.R.I. del 26 ottobre 2022 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181 del 7 novembre 2019 sottoscritto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del D.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022; - dell’intesa sancita dalla Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - del Decreto del Direttore generale n. 29985 del 14 dicembre 2022 della Direzione centrale Salute, Politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia, con relativa allegazione, nella parte in cui ha inserito la MEDLINE nell’elenco delle imprese tenute teoricamente al ripiano dello sforamento per gli anni 2015/2018 un importo di € 582.100,00, nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla MEDLINE di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, atti di intesa e circolari relativi al payback sui dispositivi medici, nonché provvedimento regionale che ha quantificato a carico dell'impresa una quota di ripiano di 582.100 euro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato gli atti statali e regionali relativi alla determinazione e al riparto del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, contestando in particolare l'inserimento nell'elenco regionale dei soggetti tenuti al ripiano per l'importo di 582.100 euro. Nel corso del giudizio, la Regione Friuli Venezia Giulia e la ricorrente hanno dichiarato cessata la materia del contendere in ragione dell'avvenuto pagamento, da parte dell'impresa, della somma dovuta a titolo di payback nella misura del 25% dell'importo determinato, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, come convertito. Poiché non è stato depositato il provvedimento regionale attestante l'avvenuto pagamento, il Collegio ha qualificato tali dichiarazioni non come cessazione della materia del contendere, ma come dichiarazioni di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La qualificazione processuale è dipesa dal fatto che le dichiarazioni della ricorrente e della Regione attestavano il venir meno dell'interesse alla decisione, ma non consentivano di dichiarare formalmente cessata la materia del contendere, non essendo stato prodotto il provvedimento regionale comprovante il pagamento richiesto dalla disciplina sopravvenuta. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione dello sviluppo complessivo della vicenda.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 95/2025, come convertito
pagamento delle somme dovute a titolo di payback nella misura corrispondente al 25% di quanto determinato a carico dell'impresa
La disciplina sopravvenuta ha determinato il pagamento, da parte dell'impresa, di una quota ridotta del debito da payback; tale pagamento ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso.
art. 34 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 35 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria da remoto.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, una condotta sopravvenuta fa venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La cessazione della materia del contendere richiede che sia adeguatamente comprovato il definitivo venir meno della situazione controversa; in mancanza della documentazione attestante l'evento satisfattivo, le dichiarazioni delle parti possono essere qualificate come sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- Il pagamento di una quota ridotta dell'importo richiesto a titolo di payback sui dispositivi medici, effettuato in applicazione della disciplina sopravvenuta, può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti di determinazione del ripiano.
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