Sentenza del 11/04/2019 n. 10126 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Classamento - Rettifica a seguito di dichiarazione DOCFA - Attribuzione di rendita - Decorrenza - Annualità pregresse - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento contestando: l'utilizzo, ai fini ICI, dei valori contabili o venali invece della rendita catastale attribuita nel 2011 a seguito della procedura DOCFA; l'applicazione del coefficiente di rivalutazione riferito al 1982 anziché a quello del 1999, anno del conferimento della centrale; e l'applicazione delle sanzioni, sostenendo l'esistenza di un'obiettiva incertezza normativa circa l'assoggettabilità all'ICI di determinati impianti e componenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha stabilito che la rendita catastale attribuita nel 2011 retroagisce, per le annualità sospese o ancora accertabili, fino al 2004, ma solo per gli immobili effettivamente denunciati con la DOCFA del 1998. Per le aree, gli impianti, i canali e le dighe non denunciati, resta applicabile il criterio del valore venale o contabile, secondo la rispettiva natura. La sentenza è stata cassata con rinvio per rideterminare la base imponibile dei cespiti non denunciati applicando il coefficiente vigente nel 1999, anno del conferimento. Le sanzioni relative agli immobili e agli impianti non dichiarati con DOCFA sono state dichiarate non dovute per obiettiva incertezza normativa.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2 e 3
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto e posseduti da imprese, il criterio contabile si applica fino all'anno in cui sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita.
L'attribuzione della rendita determina il passaggio dal criterio contabile a quello catastale. La rendita notificata può essere utilizzata anche per annualità pregresse ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.
L. n. 342 del 2000, art. 74
Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
La notificazione è condizione di efficacia dell'atto e consente al contribuente di contestarlo, ma non limita l'applicabilità della rendita alle sole annualità successive alla notifica.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
Le sanzioni tributarie non sono applicabili quando ricorre un'obiettiva e inevitabile incertezza sul contenuto o sull'ambito applicativo della norma.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
Consente la disapplicazione delle sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle disposizioni tributarie.
L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
Tutela il contribuente escludendo le sanzioni nei casi di obiettiva incertezza normativa tributaria.
D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies
Norma di interpretazione autentica che ha chiarito l'assoggettabilità all'ICI delle componenti elettromeccaniche stabilmente infisse al suolo, contribuendo a evidenziare l'incertezza normativa preesistente.
Massime di principio
- Quando un fabbricato del gruppo catastale D viene accatastato mediante DOCFA e gli viene attribuita una rendita, la rendita notificata può costituire la base imponibile anche per le annualità precedenti ancora aperte, non soltanto per quelle successive alla notifica.
- La retroattività della rendita riguarda esclusivamente i cespiti effettivamente compresi nella dichiarazione DOCFA; per immobili, impianti o aree non denunciati continuano ad applicarsi i criteri previsti dalla legge per i beni non accatastati.
- Per i fabbricati non ancora dotati di rendita, il valore contabile deve essere rivalutato utilizzando il coefficiente relativo all'anno di acquisto o di acquisizione del bene, non necessariamente quello dell'anno di costruzione.
- L'obiettiva incertezza normativa deve essere riconosciuta dal giudice sulla base dell'oggettiva difficoltà di individuare la regola applicabile, anche alla luce di interventi normativi, circolari e orientamenti giurisprudenziali; in tale situazione le sanzioni possono essere escluse, pur restando dovuto il tributo.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni o argomentazioni nuove che non siano state trattate nei precedenti gradi, salvo le questioni rilevabili d'ufficio.
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