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Sentenza

Sentenza del 11/04/2019 n. 10126 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Classamento - Rettifica a seguito di dichiarazione DOCFA - Attribuzione di rendita - Decorrenza - Annualità pregresse - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento contestando: l'utilizzo, ai fini ICI, dei valori contabili o venali invece della rendita catastale attribuita nel 2011 a seguito della procedura DOCFA; l'applicazione del coefficiente di rivalutazione riferito al 1982 anziché a quello del 1999, anno del conferimento della centrale; e l'applicazione delle sanzioni, sostenendo l'esistenza di un'obiettiva incertezza normativa circa l'assoggettabilità all'ICI di determinati impianti e componenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha stabilito che la rendita catastale attribuita nel 2011 retroagisce, per le annualità sospese o ancora accertabili, fino al 2004, ma solo per gli immobili effettivamente denunciati con la DOCFA del 1998. Per le aree, gli impianti, i canali e le dighe non denunciati, resta applicabile il criterio del valore venale o contabile, secondo la rispettiva natura. La sentenza è stata cassata con rinvio per rideterminare la base imponibile dei cespiti non denunciati applicando il coefficiente vigente nel 1999, anno del conferimento. Le sanzioni relative agli immobili e agli impianti non dichiarati con DOCFA sono state dichiarate non dovute per obiettiva incertezza normativa.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2 e 3

    Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto e posseduti da imprese, il criterio contabile si applica fino all'anno in cui sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita.

    L'attribuzione della rendita determina il passaggio dal criterio contabile a quello catastale. La rendita notificata può essere utilizzata anche per annualità pregresse ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.

  • L. n. 342 del 2000, art. 74

    Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.

    La notificazione è condizione di efficacia dell'atto e consente al contribuente di contestarlo, ma non limita l'applicabilità della rendita alle sole annualità successive alla notifica.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2

    Le sanzioni tributarie non sono applicabili quando ricorre un'obiettiva e inevitabile incertezza sul contenuto o sull'ambito applicativo della norma.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8

    Consente la disapplicazione delle sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle disposizioni tributarie.

  • L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3

    Tutela il contribuente escludendo le sanzioni nei casi di obiettiva incertezza normativa tributaria.

  • D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies

    Norma di interpretazione autentica che ha chiarito l'assoggettabilità all'ICI delle componenti elettromeccaniche stabilmente infisse al suolo, contribuendo a evidenziare l'incertezza normativa preesistente.

Massime di principio

  • Quando un fabbricato del gruppo catastale D viene accatastato mediante DOCFA e gli viene attribuita una rendita, la rendita notificata può costituire la base imponibile anche per le annualità precedenti ancora aperte, non soltanto per quelle successive alla notifica.
  • La retroattività della rendita riguarda esclusivamente i cespiti effettivamente compresi nella dichiarazione DOCFA; per immobili, impianti o aree non denunciati continuano ad applicarsi i criteri previsti dalla legge per i beni non accatastati.
  • Per i fabbricati non ancora dotati di rendita, il valore contabile deve essere rivalutato utilizzando il coefficiente relativo all'anno di acquisto o di acquisizione del bene, non necessariamente quello dell'anno di costruzione.
  • L'obiettiva incertezza normativa deve essere riconosciuta dal giudice sulla base dell'oggettiva difficoltà di individuare la regola applicabile, anche alla luce di interventi normativi, circolari e orientamenti giurisprudenziali; in tale situazione le sanzioni possono essere escluse, pur restando dovuto il tributo.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni o argomentazioni nuove che non siano state trattate nei precedenti gradi, salvo le questioni rilevabili d'ufficio.

Testo integrale

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