Cassazione Civile, Ordinanza n. 12414/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto da un dipendente di una comunità montana per il pagamento di tre mensilità di retribuzione relative a ottobre, novembre e dicembre 2014. L'ente datore di lavoro si era opposto sostenendo che, in quei mesi, il lavoratore non avesse reso la prestazione perché era stato sospeso per la mancata erogazione dei fondi regionali e per la mancata attivazione della CISOA; aveva inoltre chiesto di chiamare in causa la Regione Campania a titolo di manleva, assumendo che la disciplina regionale imponesse alla Regione di farsi carico dei maggiori oneri. In appello l'ente ha insistito sia sulla necessità/interesse alla chiamata della Regione, sia sull'interpretazione dell'art. 46 del CCNL del settore idraulico-forestale, sostenendo che la garanzia retributiva fosse limitata a 181 giornate annue e che tale monte fosse già esaurito. Ha inoltre dedotto che la Corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi sull'eccezione di extrapetizione, perché il lavoratore avrebbe chiesto le retribuzioni senza allegare specificamente di non aver lavorato o di essere stato sospeso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione del giudice di merito di autorizzare o negare la chiamata in causa del terzo ex art. 106 c.p.c. è discrezionale e non sindacabile in appello o in cassazione; ha ritenuto il secondo motivo improcedibile per mancato deposito dell'integrale contratto collettivo su cui la censura si fondava e, comunque, infondato nel merito, perché l'art. 46 del CCNL richiama solo la garanzia minima di 181 giornate per la distinzione tra operaio a termine e a tempo indeterminato e non legittima la sospensione unilaterale della prestazione e della retribuzione una volta superato quel monte; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva comunque deciso in modo incompatibile con la tesi di extrapetizione, rigettandola implicitamente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 106 c.p.c.
La chiamata in causa del terzo è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti consentiti dal sistema e non come vizio denunciabile nel merito del gravame.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Quando il ricorso per cassazione si fonda su clausole di contratto collettivo nazionale, deve essere depositato l'integrale testo del contratto e non il solo articolo invocato, per consentire il controllo nomofilattico dell'interpretazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di clausole collettive, ma il motivo deve essere ammissibile e correttamente supportato dagli atti necessari.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione della clausola collettiva deve avvenire secondo i criteri ermeneutici contrattuali e nel contesto dell'intero testo negoziale, non sulla base di un frammento isolato.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice abbia comunque deciso in modo incompatibile con la questione dedotta, realizzandosi una decisione implicita.
art. 342 c.p.c.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata nell'appello, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché superata da una decisione implicita della Corte territoriale.
art. 352 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel terzo motivo, senza che ciò abbia condotto a un diverso esito della censura.
art. 46 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
"Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine; b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative"
La clausola individua la regola di qualificazione del rapporto come a tempo indeterminato e la garanzia minima di durata del rapporto, ma non attribuisce al datore di lavoro il potere di sospendere unilateralmente la prestazione e il pagamento della retribuzione una volta raggiunto il monte giornaliero.
art. 30 L.R. Campania n. 11/1996
Richiamato dalla ricorrente come base del sistema degli interventi per le comunità montane, senza che la Corte di cassazione ne abbia accolto la lettura difensiva.
art. 6, comma 1, L.R. Campania n. 1/2016
La Corte territoriale l'ha letto nel senso che la Regione riconosce i maggiori oneri nei limiti degli stanziamenti regionali, senza obbligo di responsabilità solidale o di diretta erogazione al lavoratore; la Cassazione ha ritenuto irrilevante, ai fini della chiamata in causa, la contestazione sulla fondatezza della manleva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto, conseguenza processuale del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il provvedimento del giudice di merito che autorizza o nega la chiamata in causa di un terzo ex art. 106 c.p.c. è espressione di potere discrezionale funzionale alla durata ragionevole del processo e non è autonomamente censurabile in appello o in cassazione per il solo profilo della sua opportunità.
- Quando il ricorso per cassazione denuncia la violazione di norme di un contratto collettivo nazionale, il ricorrente deve depositare l'integrale testo del contratto, perché la clausola va interpretata nel contesto complessivo dell'accordo e non isolatamente.
- La clausola collettiva che prevede una durata minima del rapporto o un numero minimo di giornate garantite non legittima, di per sé, la sospensione unilaterale della prestazione e della retribuzione da parte del datore di lavoro, salvo una diversa base normativa o l'effettiva prova di un'impossibilità sopravvenuta.
- Il datore di lavoro che sospenda unilateralmente l'attività lavorativa e il pagamento della retribuzione assume l'onere di dimostrare il presupposto giustificativo della sospensione; in difetto, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione ordinaria.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione di merito, accogliendo la domanda o rigettando la censura in termini incompatibili con la tesi difensiva, determini un rigetto implicito della questione o dell'eccezione dedotta.
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