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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19966/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la decisione di appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva condannato per ricettazione. I tre motivi di impugnazione erano ritenuti dalla Corte sostanzialmente ripetitivi e valutativi: il primo contestava la configurabilità del reato di ricettazione; il secondo lamentava la mancata assunzione di prova in appello; il terzo censurava l'applicazione della recidiva. La Corte rileva che i primi due motivi mirano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. Quanto al terzo motivo, la determinazione del trattamento sanzionatorio, inclusa l'applicazione della recidiva, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica, come nel caso di specie.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Il riferimento alla ricettazione indica che la censura difensiva riguardava la configurabilità del reato, ma la Corte non entra nel merito perché la doglianza è valutativa e volta a una rivalutazione del fatto.

  • recidiva

    La recidiva è richiamata come profilo del trattamento sanzionatorio: la sua applicazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione in assenza di contraddizioni o manifesta illogicità della motivazione.

  • trattamento sanzionatorio

    La Corte afferma che la commisurazione della pena, la comparazione delle circostanze, la continuazione e la clausola di esclusione della punibilità sono aspetti riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se la motivazione è coerente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
  • Le censure che attaccano la configurabilità del reato ma si risolvono in una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili se non denunciano specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La disciplina della recidiva e, più in generale, il trattamento sanzionatorio appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e non possono essere rivisti in cassazione quando la motivazione sia immune da contraddizioni manifeste o illogicità evidenti.
  • La mancata assunzione di una prova in appello non è di per sé censurabile in cassazione se il motivo non supera il piano valutativo e non evidenzia un vero vizio processuale rilevante.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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