Cassazione Penale, Sentenza n. 620/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del riesame che aveva confermato la misura cautelare in carcere. Motivi principali: 1) insufficienza della gravità indiziaria e mancata prova degli elementi costitutivi dell'associazione dedita al narcotraffico (in particolare del sottogruppo Caputo-Presta) e della partecipazione consapevole della Presta; criticata la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e la mancata indicazione di utenze, veicoli, contributi economici alla cassa comune e rapporti con i vertici; 2) violazione in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen., sostenendo che non fosse stata valutata l'esclusione dell'aggravante sotto il profilo dell'adesione psicologica; 3) mancata adeguata valutazione delle esigenze cautelari, atteso il decorso del tempo dall'ultimo fatto contestato (maggio 2021), l'interruzione di rapporti con associati e lo smantellamento dell'associazione, che avrebbero dovuto rendere applicabile una misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi: 1) sulla gravità indiziaria ha confermato che esiste un robusto compendio probatorio basato su dichiarazioni di collaboratori reciprocamente riscontrate, intercettazioni, servizi di osservazione, arresti e sequestri, che descrivono il funzionamento del 'Sistema Cosenza' e la presenza di un sottogruppo Caputo-Presta con base logistica nell'abitazione della coppia, partecipi e ruoli identificati, nonché l'assunzione da parte della Presta di funzioni direttive dopo l'arresto del marito; critiche difensive ritenute generiche e non capaci di dimostrare illogicità della motivazione; 2) sull'aggravante ex art. 416-bis (e art. 416-bis.1 richiamato in motivi) la Corte ha condiviso l'argomentazione del Tribunale che il traffico di stupefacenti costituiva parte del programma criminoso dell'organizzazione mafiosa e che la Presta, pur non originaria della compagine, era consapevole della caratura criminale dei sodali e aveva assunto posizione apicale nel sottogruppo; 3) sulle esigenze cautelari il rigetto è stato motivato con riferimento alla persistenza del pericolo di recidiva, al ruolo apicale e alla capacità di approvvigionamento e distribuzione di rilevanti quantitativi di stupefacente, a precedenti anche successivi, e all'ampia rete di rapporti: il mero decorso del tempo non è stato ritenuto idoneo a mutare il giudizio di pericolosità. La Corte ha altresì condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 80
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
L'articolo è richiamato come aggravante in relazione alla commissione di reati in materia di stupefacenti; la Corte dà rilievo al ruolo della produzione/traffico nello schema associativo per valutare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari.
codice penale, art. 416-bis
L'aggravante di associazione mafiosa è stata ritenuta sussistente in quanto il traffico di stupefacenti è parte del programma criminoso dell'organizzazione e la ricorrente, assumendo posizione apicale nel sottogruppo, era consapevole della caratura criminale dei membri.
codice penale, art. 416-bis.1
Richiamato dal ricorso e valutato dalla Corte: la pronuncia verifica che l'aggravante collegata all'appartenenza mafiosa trova supporto nel compendio probatorio e nella consapevolezza della ricorrente; la censura sulla adesione psicologica è stata ritenuta generica e infondata.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato nel ricorso come critica di qualificazione del reato; la Corte osserva che i requisiti per la configurazione dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti risultano soddisfatti dal compendio probatorio citato.
disposizioni sul processo penale, art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla articolazione dei motivi di cassazione: la Corte ricorda che il ricorso deve enunciare i motivi nei limiti necessari per la motivazione e che non sono ammesse valutazioni rinnovate dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari è limitato a verificare l'adeguatezza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non a rivedere e rivalutare integralmente le prove raccolte.
- Dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se reciprocamente riscontrate e corroborate da intercettazioni, servizi di osservazione, arresti e sequestri, possono costituire base solida per la gravità indiziaria.
- La carica apicale o direzionale in un sottogruppo può essere desunta anche da elementi come la gestione delle utenze per contatti criminali, l'uso dell'abitazione come base logistica, l'organizzazione del trasporto e lo smistamento della droga, anche se beni o utenze risultano formalmente intestati ad altri.
- La qualificazione dell'aggravante mafiosa richiede che il traffico di stupefacenti sia parte integrante del programma criminoso dell'organizzazione; la responsabilità si estende a soggetti non originari del sodalizio se dimostrano consapevolezza della natura mafiosa e assumono ruolo centrale.
- Il solo decorso del tempo dall'ultimo episodio contestato non è sufficiente a escludere le esigenze cautelari: occorrono elementi concreti che dimostrino l'attenuazione del pericolo di recidiva o la perdita dell'attualità del rischio.
- Per impugnare efficacemente la motivazione di merito è necessario dimostrare l'incoerenza o l'illogicità delle argomentazioni del giudice, non formulare critiche generiche o alternative rivalutazioni dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 525/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 526/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 530/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 533/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 535/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 536/2025 del 08/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →