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Sentenza

Sentenza n. 1661/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di revoca delle agevolazioni e ingiunzione alla restituzione del contributo erogato, per mancato rispetto dell’indicatore occupazionale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa beneficiaria ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, il decreto regionale che aveva disposto la revoca dell’ammissione alle agevolazioni, la decadenza dai benefici e la restituzione di € 139.417,38, di cui € 121.086,00 per contributi erogati ed € 18.331,38 per interessi. La revoca era motivata dalla mancata dimostrazione del rispetto dell’indicatore occupazionale, con conseguente riduzione del punteggio complessivo al di sotto della soglia minima di ammissibilità. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse l’inadempimento dell’impresa agli obblighi derivanti dal finanziamento.

La decisione

Il TAR ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, compensando le spese. Il Collegio ha applicato il criterio secondo cui, nelle controversie sui contributi pubblici, spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative all’inadempimento del beneficiario agli obblighi derivanti dall’atto di concessione, mentre spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie concernenti la fase procedimentale antecedente all’attribuzione del beneficio oppure l’annullamento o la revoca del beneficio per vizi di legittimità o per contrasto con il pubblico interesse. Nel caso concreto, benché il decreto facesse riferimento alla rivalutazione del punteggio, i fatti posti a fondamento della revoca si collocavano nella fase successiva all’erogazione dei fondi e riguardavano l’inadempimento dell’impresa agli obblighi derivanti dal finanziamento. La controversia poteva essere riproposta dinanzi al giudice civile ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 l. n. 69/2009.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa discussione in camera di consiglio e avviso alle parti.

  • art. 11 c.p.a.

    la controversia potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69

    la controversia potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69

    Disciplina la prosecuzione o riproposizione della domanda davanti al giudice individuato come munito di giurisdizione.

  • art. 19 dell’Avviso Pubblico

    ai sensi dell’art. 19 dell’Avviso Pubblico

    Costituisce la base indicata nel provvedimento regionale per l’ordine di restituzione del contributo e degli interessi.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contributi pubblici, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente l’inadempimento del beneficiario agli obblighi derivanti dall’atto di concessione, in quanto il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo alla conservazione del beneficio nei limiti del rapporto concessorio.
  • La controversia sulla revoca di un finanziamento pubblico rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando la revoca sia fondata esclusivamente sull’inadempimento del beneficiario alle prescrizioni del finanziamento e non coinvolga l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione in ordine all’an, al quid o al quomodo dell’erogazione.
  • Spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative alla fase procedimentale antecedente all’attribuzione del beneficio oppure all’annullamento o alla revoca del beneficio disposti per vizi di legittimità del provvedimento o per contrasto con il pubblico interesse.
  • La qualificazione formale del provvedimento come rivalutazione del punteggio non è decisiva ai fini del riparto di giurisdizione: occorre considerare la concreta causa della revoca e verificare se essa riguardi, sostanzialmente, l’inadempimento successivo all’erogazione del finanziamento.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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