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Sentenza

Sentenza n. 1445/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che riconosceva il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannava il Ministero al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario, notificata al Ministero e divenuta irrevocabile, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, con condanna dell’Amministrazione all’erogazione di tre buoni elettronici da € 500,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese del giudizio presupposto. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e ha domandato l’adozione delle misure necessarie all’integrale esecuzione, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione e ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha documentato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, dichiarando l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Il Collegio ha rilevato che il titolo giudiziale era stato correttamente notificato, era passato in giudicato e non risultava eseguito; inoltre, gravava sull’Amministrazione l’onere di provare l’adempimento, prova che non è stata fornita. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente, previa attestazione della scadenza del termine e della perdurante inottemperanza. Il commissario dovrà compiere anche gli eventuali atti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e reperimento delle somme; l’esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione discrezionale delle ragioni ostative e, nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a escluderla. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La penalità di mora è astrattamente ammissibile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma il giudice dell’ottemperanza deve verificare discrezionalmente l’assenza di manifesta iniquità e di altre ragioni ostative, potendo negarla o ridurne l’importo.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all’art. 87, comma 3, c.p.a. per affermare la ricevibilità del ricorso depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato insieme all’art. 45, comma 1, c.p.a. per il termine di deposito del ricorso per ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale.

  • art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto del docente di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Richiamato nel titolo esecutivo presupposto per la decorrenza di interessi e rivalutazione sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo del giudice ordinario è stato notificato ed è passato in giudicato e l’Amministrazione non dimostra di averlo eseguito, il giudice amministrativo deve dichiarare l’obbligo di conformazione e fissare un termine per l’adempimento.
  • Nei giudizi aventi a oggetto l’esecuzione di titoli esecutivi di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali, l’azione di ottemperanza è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • L’onere di provare l’avvenuto adempimento del giudicato grava sull’Amministrazione debitrice; la costituzione meramente formale e la mancata produzione della prova del pagamento giustificano l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta incaricandolo anche delle attività contabili e finanziarie necessarie al pagamento, comprese l’allocazione in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il reperimento delle somme.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato di pagamento; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile l’adempimento.
  • L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, non è automatica: il giudice dell’ottemperanza deve valutare le ragioni ostative connesse alla posizione del debitore pubblico e può escluderla quando, in concreto, la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico assumano rilievo impeditivo.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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