Circolare numero 173 del 11-08-2016
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori Pensionati Invalidi (S.N.A.D.A.P.I.) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 6 luglio 2016 tra INPS e S.N.A.D.A.P.I. per il versamento, mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Sono indicati i beneficiari, le modalità di delega e revoca, le percentuali di contribuzione, i tempi di riversamento all’associazione, il costo del servizio a carico del sindacato, nonché le clausole di responsabilità, durata, rinnovo e le istruzioni contabili con i relativi conti istituiti.
Convenzione INPS-S.N.A.D.A.P.I. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-S.N.A.D.A.P.I. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 6 luglio 2016 tra INPS e S.N.A.D.A.P.I. per la trattenuta e il riversamento dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto agli iscritti. Vengono disciplinate le modalità di delega, revoca, versamento, responsabilità delle parti e le relative istruzioni contabili.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Possono aderire alla trattenuta i beneficiari dei seguenti trattamenti:
- mobilità;
- NASpI;
- ASDI;
- DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Il contributo associativo viene trattenuto direttamente sulle prestazioni spettanti e versato a favore del sindacato stipulante.
Delega all’INPS e documentazione richiesta
L’autorizzazione alla trattenuta deve essere conferita mediante apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla richiesta della prestazione. La delega deve:
- essere sottoscritta dal soggetto delegante;
- essere accompagnata da copia del documento di identità.
Il codice identificativo del sindacato S.N.A.D.A.P.I. è 8701.
Gestione delle trattenute nei casi di integrazione salariale
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.
La documentazione, insieme a eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati:
- l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione;
- l’associazione sindacale restituisce le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
Revoca della delega e nuovi conferimenti
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto.
Se l’INPS riceve direttamente la revoca dall’associato, procede quanto prima all’acquisizione della stessa e ne dà comunicazione all’associazione revocata.
Nel caso in cui venga presentata una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega a favore di diversa associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento d’identità.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’associazione.
Per S.N.A.D.A.P.I. le percentuali comunicate sono:
- 3% per NASpI;
- 3% per ASDI;
- 3% per DIS-COLL;
- 3% per CIG;
- 3% per i restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Modalità di riversamento e servizi informativi
L’INPS versa all’associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Attraverso i servizi online, nell’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Istituto mette a disposizione dell’associazione:
- l’elenco dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali;
- l’invio delle fatture relative al costo del servizio;
- le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e durata della convenzione
L’associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,80 euro per singola delega.
La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Responsabilità, sospensione ed eventuale recesso dell’INPS
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’organizzazione sindacale e alle vicende ad esso connesse.
L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’associazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’associazione stipulante si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, previa presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni riguardanti:
- l’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
- il legittimo esercizio dei poteri statutari;
- la perdita dei requisiti di legge per la stipula;
- l’intervenuta necessità di adottare un nuovo testo per effetto di modifiche normative o regolamentari.
L’Istituto può anche recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Sede del sindacato e istruzioni contabili
La sede legale del S.N.A.D.A.P.I. è indicata in Taranto, via Calamandrei n. 2/B.
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25563, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35563, per l’accreditamento al S.N.A.D.A.P.I. dei contributi associativi;
- GPA11563, per la rilevazione del debito verso il S.N.A.D.A.P.I.;
- GPA24042, per gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione.
Le rimesse a favore dell’associazione sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile.
Punti principali
Ambito di applicazione e beneficiari
Possono aderire alla trattenuta i soggetti che percepiscono trattamenti di mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché sussidi per lavori socialmente utili. I contributi associativi sono riscossi dall’INPS mediante trattenuta sulle prestazioni spettanti agli iscritti al sindacato.
Delega, documentazione e codice identificativo
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Il codice identificativo del sindacato è 8701.
Gestione delle trattenute su cassa integrazione e contestazioni
Nel pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe dei lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, comprese revoche e nuove deleghe, resta depositata e conservata presso il datore di lavoro. Se vi è contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione e l’associazione restituisce le somme indebitamente ricevute.
Revoca, nuova delega e cessazione degli effetti
La delega produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS o tramite le associazioni sindacali secondo le modalità concordate. Se l’INPS riceve la revoca dall’associato, la acquisisce al più presto e ne informa l’associazione revocata. Una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata e allegata copia del documento d’identità. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute.
Misura del contributo e percentuali applicate
Il contributo deve essere indicato espressamente nella delega in percentuale alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti. Per S.N.A.D.A.P.I. le percentuali comunicate sono: 3% NASpI, 3% ASDI, 3% DIS-COLL, 3% CIG e 3% per gli altri trattamenti, inclusi disoccupazione speciale, indennità di mobilità e sussidi per lavori socialmente utili.
Versamenti all’associazione e servizi on line
L’INPS versa all’associazione l’importo delle trattenute operate, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’Istituto rende disponibili gli elenchi dei soggetti trattenuti, i dati anagrafici e gli importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici e all’invio delle fatture per il costo del servizio e delle comunicazioni relative alla convenzione.
Costo del servizio, durata e recesso
L’associazione corrisponde all’INPS un costo servizio pari a 0,80 euro per singola delega. Ogni variazione annuale dei costi è comunicata con apposita nota e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Clausole di responsabilità, sospensione e recesso dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e sindacato. L’Istituto è esonerato da responsabilità per le vicende applicative, incluso il pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l’associazione soccombente rimborsa l’interessato; inoltre deve ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione per contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenute esigenze normative, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Indicazioni di sede e istruzioni contabili
La sede legale del sindacato è indicata in Taranto, via Calamandrei n. 2/B. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25563 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35563 per l’accreditamento al sindacato e GPA11563 per il debito verso il sindacato; il rimborso spese per il servizio di esazione è imputato al conto GPA24042. I versamenti all’associazione avvengono con le ordinarie procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili.
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