Ordinanza n. 64/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a. del decreto n. 0002072/2026 del 9 gennaio 2026, comunicato con nota prot. 0003145/2026 del 12.01.2026, con cui il Comandante della Scuola Nautica della Guardia di Finanza ha disposto l'esclusione del Consorzio Stabile Impero dalla procedura ristretta per l'affidamento del servizio di mensa obbligatoria (CIG B8F4E72E69); b. della proposta di esclusione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento in data 08/01/2026, richiamata nel decreto sub a); c. ove occorra, del verbale di gara n. 2/2026, nella parte in cui il Seggio di gara ha dato atto della mancata allegazione del "Verbale di Sopralluogo" da parte del consorzio ricorrente; d. delle comunicazioni e-mail del 21.11.2025 e del 26.11.2025, con cui la stazione appaltante ha negato la calendarizzazione del sopralluogo richiesto dall'odierno ricorrente; e. della comunicazione a mezzo PEC del 05.12.2025, con cui la Stazione Appaltante ha confermato il proprio diniego all'effettuazione del sopralluogo; f. del paragrafo 13 del Capitolato d'Oneri della procedura di gara, nella parte in cui ha previsto l'obbligatorietà del sopralluogo a pena di esclusione ed ha fissato un termine per la relativa richiesta (ore 10:00 del 21.11.2025) da intendersi come perentorio; g. di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per l’accertamento del diritto del Consorzio ricorrente alla ammissione alla procedura di gara controversa, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. e) c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura ristretta per l'affidamento del servizio di mensa obbligatoria, motivata dalla mancata produzione del verbale di sopralluogo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il consorzio ha impugnato il provvedimento di esclusione, la proposta del responsabile unico del procedimento, il verbale di gara, i dinieghi della stazione appaltante alla calendarizzazione del sopralluogo e la clausola del capitolato d'oneri che prevedeva l'obbligatorietà del sopralluogo e fissava alle ore 10:00 del 21 novembre 2025 il termine per richiederlo. Ha dedotto l'illegittimità dell'esclusione, sostenendo che il termine per la richiesta non fosse espressamente qualificato come perentorio e che, comunque, la richiesta inoltrata alle ore 12:08 dello stesso giorno, con successive reiterazioni, avrebbe consentito di effettuare il sopralluogo entro il 27 novembre 2025, termine previsto per l'esecuzione dell'adempimento. Ha inoltre contestato il diniego dell'amministrazione di consentire il sopralluogo e chiesto l'ammissione alla gara, in sede di giurisdizione esclusiva.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, prima facie, i presupposti cautelari e ha accolto la domanda di sospensione. Ha rilevato che il termine per inoltrare la richiesta di sopralluogo non poteva essere considerato perentorio a pena di esclusione, poiché l'art. 13 del capitolato non lo qualificava espressamente come tale e perché le cause di esclusione nelle gare sono tassative e riconducibili a quelle previste dagli artt. 94 e 95 del codice dei contratti pubblici. Il termine è stato quindi considerato ordinatorio; la sua violazione, pari a circa due ore, è stata ritenuta irrilevante, anche perché la richiesta era stata reiterata e il sopralluogo avrebbe potuto essere fissato entro il termine del 27 novembre 2025. L'esclusione per mancata produzione del verbale è apparsa illegittima poiché l'amministrazione aveva impedito al consorzio di effettuare il sopralluogo. Il giudice ha sospeso l'esclusione, ordinando la rimessione in termini del consorzio per l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio, poiché la gara risultava ancora in corso di esecuzione. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 29 aprile 2026 e condannato l'amministrazione al pagamento di 1.000 euro per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.
È richiamato quale fondamento della giurisdizione esclusiva in materia di controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici; il TAR ha ritenuto la propria giurisdizione.
art. 94 d.lgs. 36/2023
È richiamato insieme all'art. 95 per affermare la tassatività delle cause di esclusione dalle procedure d'appalto.
art. 95 d.lgs. 36/2023
Le cause di esclusione sono considerate tassative; una clausola del capitolato non può determinare automaticamente l'esclusione in assenza di una base normativa o di un'espressa qualificazione del termine come perentorio, secondo la valutazione cautelare del TAR.
art. 13 del capitolato d'oneri
la richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 10.00 del 21 novembre 2025
La previsione del termine per la richiesta di sopralluogo, non qualificato espressamente come perentorio, è stata interpretata come fissazione di un termine ordinatorio, non idoneo a fondare l'esclusione dalla gara.
Massime di principio
- In una procedura di gara, un termine previsto dalla lex specialis per richiedere un sopralluogo obbligatorio non può essere considerato perentorio a pena di esclusione se la clausola non lo qualifica espressamente come tale e se non emerge una specifica base normativa che riconduca la relativa violazione a una causa tassativa di esclusione.
- La tassatività delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento impedisce alla stazione appaltante di disporre l'esclusione per la mera inosservanza di un termine ordinatorio previsto dal capitolato, quando tale inosservanza non compromette la possibilità di eseguire l'adempimento entro il termine sostanziale stabilito dalla lex specialis.
- Quando la mancata produzione del verbale di sopralluogo dipende dal fatto che la stazione appaltante ha negato o non ha consentito l'effettuazione del sopralluogo, l'esclusione del concorrente può risultare illegittima se l'adempimento era ancora concretamente eseguibile entro il termine previsto per la sua effettuazione.
- In sede cautelare, la sospensione dell'esclusione può essere accompagnata dall'ordine di rimettere in termini il concorrente per consentirgli di compiere il sopralluogo obbligatorio, ove la procedura di gara sia ancora in corso e sussista la possibilità concreta di riedizione dell'adempimento.
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