Cassazione Penale, Sentenza n. 1438/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per guida in stato di alterazione da stupefacenti (art.187 d.lgs. 285/1992). Il ricorrente deduceva: errata applicazione dell'art.546 c.p.p. connessa all'incertezza sull'avviso della facoltà di farsi assistere da difensore (richiamando artt.356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.); travisamento della prova circa lo stato di alterazione psico-fisica al momento della guida. Nella vicenda il prelievo ematico, disposto su richiesta delle forze dell'ordine dopo incidente e ricovero, risultò positivo per cannabinoidi ma il medico non attestò lo stato di alterazione; la richiesta di accertamenti urgenti presentava correzioni manuali e mancava la firma del conducente; non furono eseguite analisi di conferma e il test su urine era negativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Torino ai sensi dell'art.569, comma 4, c.p.p. Sul piano sostanziale, la Corte ha affermato che l'esito positivo degli esami ematici e la loro "compatibilità" con uno stato di alterazione non sono di per sé sufficienti a provare, oltre ogni ragionevole dubbio, lo stato di alterazione psico-fisica al momento della guida: è necessaria una corroborazione probatoria ulteriore che dimostri effettivamente l'alterazione idonea a compromettere l'idoneità alla guida. Sul piano processuale, la Corte ha ricordato che la violazione dell'obbligo di avviso sulla facoltà di difesa relativamente al prelievo ematico costituisce nullità intermedia che può essere sanata dalla richiesta del rito abbreviato ex artt.438, comma 6-bis e 464 c.p.p.; tuttavia, nel caso concreto il Tribunale aveva erroneamente fondato la condanna su un giudizio probabilistico, commettendo un vizio di valutazione che ha determinato l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
responsabilità per essersi posto alla guida di un veicolo in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti
Per la contravvenzione prevista dall'art.187 la Corte richiede la prova concreta dello stato di alterazione psico-fisica al momento della guida; la sola positività di esami biologici non è sufficiente
art. 546 c.p.p.
Norma richiamata nel motivo di ricorso circa l'applicazione procedurale; la Corte valuta l'erronea applicazione in relazione alla prova e agli avvisi difensivi
artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.
Riferiti all'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; la loro violazione costituisce nullità di ordine generale a regime intermedio
art. 180 e art. 182, comma 2, c.p.p.
Richiamati dalla Corte per i termini entro i quali possono essere dedotte nullità di ordine generale a regime intermedio
art. 438, comma 6-bis, e art. 464 c.p.p.
Norme che consentono la sanatoria della nullità intermedia quando l'imputato richiede il rito abbreviato successivamente all'opposizione a decreto penale di condanna
art. 569, comma 4, c.p.p.
Fondamento giuridico dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione
Massime di principio
- La positività di esami biologici (sangue/urine) per metaboliti di stupefacenti è elemento importante ma da sola non prova lo stato di alterazione psico-fisica al momento della guida: occorrono elementi corroboranti (osservazioni cliniche, certificazioni mediche, comportamenti, testimonianze, dinamica della guida).
- Il giudice non può fondare la condanna su un ragionamento meramente probabilistico o su affermazioni di "compatibilità" tra esito biologico e alterazione: serve una valutazione che raggiunga la certezza processuale attraverso la corroborazione dell'ipotesi accusatoria.
- La violazione dell'obbligo di avviso della facoltà di difesa prima di un prelievo ematico costituisce nullità intermedia sanabile se l'imputato richiede il rito abbreviato dopo opposizione a decreto penale, ma la sanatoria non elimina la necessità che la prova sostanziale dimostri compiutamente lo stato di alterazione.
- In casi simili è essenziale: (a) conservare e documentare la catena di custodia dei campioni; (b) eseguire analisi di conferma e produrre referti dettagliati; (c) acquisire certificazioni mediche sulle condizioni psicofisiche e rilevazioni cliniche effettuate al momento; (d) documentare le modalità di richiesta e il consenso/avvisi al soggetto sottoposto ad accertamento.
- Per la difesa: contestare l'insufficienza probatoria quando mancano analisi di conferma o riscontri clinici, sollevare eventuali nullità procedurali tempestivamente e valutare l'effetto sanante di una eventuale richiesta del rito abbreviato.
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