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Ordinanza

Ordinanza n. 288/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 1176/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione Seconda, n. 1176/2025, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale dell’istanza di realizzazione di un’edicola funeraria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente edilizio)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso proposto contro il provvedimento con cui il Comune di Canosa di Puglia aveva negato l’istanza per la realizzazione di un’edicola funeraria. In appello è stata proposta anche domanda cautelare incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Il testo riferisce che le articolate questioni dedotte riguardano la contestata legittimità del diniego comunale, ma non specifica i singoli motivi di appello né i vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare soltanto ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia della sentenza impugnata. Ha ritenuto che le questioni sulla legittimità del diniego comunale richiedessero un approfondimento nella fase di merito e che le esigenze cautelari dell’appellante potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’udienza di merito è stata fissata all’11 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze cautelari prospettate dall’appellante possono essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita fissazione dell’udienza di merito

    La tutela cautelare può essere accordata mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito, senza sospensione dell’efficacia dell’atto o della sentenza impugnata, quando le esigenze cautelari risultino adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione della causa.

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della domanda cautelare in appello; il testo non espone un’interpretazione autonoma della disposizione.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in appello sulla legittimità dell’azione amministrativa sono articolate e richiedono un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice può rinviare la valutazione al merito.
  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia della sentenza o dell’atto impugnato.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell’udienza di merito non equivale alla sospensione dell’efficacia della decisione impugnata né comporta una valutazione definitiva sulla fondatezza dell’appello.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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