Ordinanza n. 288/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 1176/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione Seconda, n. 1176/2025, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale dell’istanza di realizzazione di un’edicola funeraria
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente edilizio)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso proposto contro il provvedimento con cui il Comune di Canosa di Puglia aveva negato l’istanza per la realizzazione di un’edicola funeraria. In appello è stata proposta anche domanda cautelare incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Il testo riferisce che le articolate questioni dedotte riguardano la contestata legittimità del diniego comunale, ma non specifica i singoli motivi di appello né i vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare soltanto ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia della sentenza impugnata. Ha ritenuto che le questioni sulla legittimità del diniego comunale richiedessero un approfondimento nella fase di merito e che le esigenze cautelari dell’appellante potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’udienza di merito è stata fissata all’11 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari prospettate dall’appellante possono essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita fissazione dell’udienza di merito
La tutela cautelare può essere accordata mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito, senza sospensione dell’efficacia dell’atto o della sentenza impugnata, quando le esigenze cautelari risultino adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione della causa.
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della domanda cautelare in appello; il testo non espone un’interpretazione autonoma della disposizione.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in appello sulla legittimità dell’azione amministrativa sono articolate e richiedono un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice può rinviare la valutazione al merito.
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia della sentenza o dell’atto impugnato.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell’udienza di merito non equivale alla sospensione dell’efficacia della decisione impugnata né comporta una valutazione definitiva sulla fondatezza dell’appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 85/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 86/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →