Sentenza n. 573/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’accertamento e la declaratoria: - della nullità assoluta e/o dell’inesistenza e/o dell’inefficacia della concessione edilizia in sanatoria n. 30 del 2014 emessa dal Comune di Calasetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: concessione edilizia in sanatoria n. 30 del 2014, rilasciata dal Comune di Calasetta per un immobile in zona agricola E4
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento della nullità, inesistenza o inefficacia della concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 2014 in favore di un privato. Ha sostenuto che il titolo fosse stato adottato in assenza dei presupposti di legge, per indebita duplicazione del cosiddetto “Bonus Sardo per l’edilizia abusiva”, per violazione della disciplina urbanistica applicabile all’area agricola E4 e nonostante la presenza di vincoli paesaggistici. Ha inoltre depositato una querela di falso relativa ad alcune affermazioni contenute nella motivazione del titolo, concernenti la doppia conformità, la sanabilità dell’intervento, l’acquisizione dei pareri, lo stato dei luoghi e la qualificazione dell’opera come ampliamento di un fabbricato preesistente. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha dichiarato inammissibile la querela di falso perché non indicava specificamente gli elementi e le prove della falsità, come richiesto dall’art. 221, comma 2, c.p.c., e perché riguardava in larga parte valutazioni giuridiche o tecniche, non circostanze di fatto suscettibili di essere dichiarate false. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche perché non conteneva censure specifiche contro l’autorizzazione paesaggistica n. 97/2013, presupposto della concessione in sanatoria, e perché le doglianze erano generiche e indeterminate. Nel merito, il Collegio ha ribadito che l’eventuale contrasto di un titolo edilizio in sanatoria con vincoli urbanistici o paesaggistici determina, in linea generale, annullabilità per violazione di legge e non nullità o inesistenza, salvo il ricorrere delle tassative ipotesi dell’art. 21-septies l. 241/1990. Il titolo avrebbe quindi dovuto essere impugnato nel termine decadenziale ordinario, ormai scaduto rispetto a un provvedimento del 2014; anche l’azione di nullità è soggetta al termine di 180 giorni previsto dall’art. 31, comma 4, c.p.a. Le contestazioni sono state inoltre qualificate come sostanzialmente dirette a sollecitare l’autotutela dell’amministrazione, potere discrezionale non coercibile dal privato e non azionabile mediante ricorso avverso il silenzio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori, nonché al pagamento di ulteriori euro 2.000,00 ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, c.p.a., per la manifesta infondatezza delle iniziative e la colpa grave ravvisata nel proliferare strumentale di contenziosi analoghi.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 221, comma 2, c.p.c.
La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.
La querela di falso è inammissibile o nulla se non indica concretamente gli elementi e le prove della falsità e se si limita a contestare valutazioni anziché fatti documentali.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità del provvedimento amministrativo è configurabile soltanto nelle ipotesi tassative previste dalla disposizione; la violazione di vincoli urbanistici o paesaggistici, in assenza di tali presupposti, comporta di regola annullabilità e non nullità.
art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990
I vizi di violazione di legge dei titoli edilizi, inclusi quelli riferiti a vincoli urbanistici o paesaggistici, integrano normalmente annullabilità.
art. 31, comma 4, c.p.a.
L’azione di nullità del provvedimento amministrativo è soggetta al termine decadenziale di 180 giorni.
art. 41 c.p.a.
L’impugnazione del titolo edilizio annullabile deve essere proposta nel termine decadenziale previsto per il ricorso.
art. 26, comma 1, seconda parte, c.p.a.
il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati
Consente la condanna aggiuntiva della parte soccombente quando la domanda sia manifestamente infondata e il comportamento processuale denoti colpa grave.
Massime di principio
- La violazione di vincoli urbanistici o paesaggistici da parte di un titolo edilizio, anche rilasciato in sanatoria, determina normalmente annullabilità per violazione di legge e non nullità o inesistenza, salvo il ricorrere di una delle ipotesi tassative di nullità previste dall’art. 21-septies l. 241/1990.
- Il titolo edilizio annullabile deve essere impugnato nel termine decadenziale ordinario; non è possibile eludere tale termine qualificando l’azione come domanda di accertamento della nullità o dell’inesistenza quando i vizi dedotti attengono alla legittimità del titolo.
- La presenza di un’autorizzazione paesaggistica presupposta dal titolo edilizio impone al ricorrente di formulare specifiche censure anche contro tale atto, ove intenda contestarne gli effetti; la mancata impugnazione rende inammissibili le doglianze fondate sull’asserita abusività paesaggistica dell’intervento.
- L’istanza diretta a rimuovere titoli edilizi già rilasciati e consolidati si colloca nel paradigma dell’autotutela, il cui esercizio è discrezionale e non costituisce oggetto di un obbligo giuridico coercibile dell’amministrazione; essa non può essere trasformata in un’azione avverso il silenzio.
- La querela di falso deve indicare specificamente gli elementi e le prove della falsità e può riguardare fatti documentati, non mere valutazioni giuridiche o tecniche contenute nella motivazione dell’atto.
- La reiterazione di iniziative giudiziarie generiche e manifestamente inammissibili, dirette a ottenere un controllo generalizzato sulla regolarità edilizia di manufatti altrui, può integrare colpa grave e giustificare la condanna d’ufficio a una somma ulteriore rispetto alle spese ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, c.p.a.
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