Cassazione Penale, Sentenza n. 25570/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in riforma di una precedente assoluzione, ha ritenuto un soggetto responsabile, in concorso con altro imputato, del favoreggiamento/sfruttamento della prostituzione ex legge n. 75 del 1958, perché su incarico dell'organizzatore dell'attività aveva predisposto e pubblicato su siti internet annunci pubblicitari relativi a donne dedite alla prostituzione, corredandoli con fotografie ritoccate (oscuramento degli occhi) e recapiti telefonici, percependo un compenso per tali attività. Il ricorso per cassazione ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, sostenendo: 1) l'equivocità del capo di imputazione, che non distinguerebbe chiaramente le condotte dell'organizzatore da quelle del ricorrente; 2) che la condotta addebitata si sarebbe limitata alla mera pubblicazione di annunci, cioè a un servizio prestato alle singole prostitute e non all'attività di prostituzione; 3) che non era dimostrata la gestione del sito web indicato; 4) che mancavano elementi per ritenere una cooperazione penalmente rilevante, essendo la prestazione assimilabile a un ordinario servizio pubblicitario. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto, osservando che la pubblicazione degli annunci era inserita in un contesto concorsuale di gestione e sfruttamento della prostituzione da parte di un terzo, e che era irrilevante l'assenza di un profitto ulteriore o la mancata gestione tecnica del sito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi. Ha precisato che la condotta effettivamente attribuita al ricorrente era quella, distinta da quella dell'altro imputato, di avere predisposto e curato materialmente la pubblicazione sui siti internet di annunci sessuali destinati a procacciare clienti per le prostitute, con foto e recapiti, su incarico del soggetto che gestiva lo sfruttamento. Ha affermato che tale attività non era un mero servizio reso alla persona della prostituta, ma un contributo consapevole all'esercizio del meretricio, idoneo a facilitarlo e a promuoverlo; è irrilevante che il ricorrente non fosse il gestore del sito o che non abbia ricevuto le richieste direttamente dalle singole donne. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato per qualificare il concorso di persone nel reato
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
dedotta come vizio di violazione di legge processuale
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
dedotta come vizio di motivazione/travisamento della prova
art. 526, comma 1, c.p.p.
richiamato dalla difesa in tema di valutazione delle risultanze probatorie
art. 3 legge n. 75 del 1958
norma incriminatrice del favoreggiamento della prostituzione; la Corte ne ribadisce la configurabilità anche per attività di pubblicazione online che agevolino l'esercizio del meretricio
art. 3, n. 5, legge n. 75 del 1958
richiamato in via analogica con riferimento al lenocinio a mezzo stampa
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamo finale sull'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione
Massime di principio
- Integra il favoreggiamento della prostituzione ogni forma di interposizione agevolativa o qualunque attività idonea a rendere più facili le condizioni per l'esercizio del meretricio, quando sia posta in essere con la consapevolezza di facilitarlo.
- Non è configurabile il reato quando l'attività si esaurisca in un ordinario servizio reso alla persona della prostituta, privo di ulteriori elementi di agevolazione dell'attività di prostituzione in quanto tale.
- La pubblicazione di annunci sessualmente espliciti su siti internet può integrare il favoreggiamento della prostituzione se effettuata su incarico di chi gestisce o sfrutta l'attività di meretricio e se l'attività contribuisce a promuovere e facilitare l'approccio con la clientela.
- Ai fini del reato, non è necessario un fine di profitto specifico diverso dal compenso per l'attività svolta, né assume rilievo decisivo che l'agente non sia il gestore tecnico del sito, se la sua condotta si inserisce consapevolmente nella promozione dell'attività di prostituzione.
- Il giudizio di legittimità non consente di valorizzare un asserito giudicato cautelare non specificamente documentato e, soprattutto, resta ferma l'autonomia tra valutazioni cautelari e giudizio di merito.
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