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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20931/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. con cui l'imputato era stato condannato, in continuazione, per ricettazione aggravata di fitofarmaci illegali e per partecipazione aggravata a un'associazione per delinquere, con contestuale confisca e devoluzione all'Erario di una somma di denaro sequestrata. Il ricorrente non contesta il patteggiamento sulla pena, ma deduce violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in relazione alla confisca: assume che tale statuizione non fosse stata oggetto di accordo tra le parti e che il giudice si sia limitato a un richiamo generico al verbale di sequestro, senza indicare il nesso di pertinenzialità né spiegare se e perché la somma costituisse prodotto o profitto dei reati. Lamenta inoltre che la motivazione resa non consenta di comprendere il collegamento tra il denaro sequestrato e i reati contestati, anche perché il provvedimento non ne specificava neppure con chiarezza l'ammontare.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato l'ammissibilità dell'impugnazione perché la confisca non risultava oggetto di accordo tra le parti, con conseguente applicabilità della regola generale di ricorribilità per vizio di motivazione. Ha poi ritenuto insufficiente la motivazione del giudice del patteggiamento, osservando che il mero rinvio a un verbale di sequestro non basta a giustificare la confisca, neppure se facoltativa, e che la sentenza non spiegava in alcun modo perché la somma fosse profitto dei reati contestati. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; in tale contesto il controllo del giudice e la motivazione seguono la natura negoziale del rito, ma non possono mancare del tutto quando si dispone anche la confisca.

  • art. 445 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro del giudizio di patteggiamento e dei limiti del controllo sulla sentenza.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Opera come limite alla ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento quando la misura di sicurezza sia stata oggetto dell'accordo tra le parti; se non vi è accordo, resta proponibile il ricorso per vizio di motivazione secondo la disciplina generale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Consente il ricorso per violazione di legge e per mancanza/illogicità della motivazione; nel caso concreto la censura è stata accolta sotto il profilo del difetto di motivazione sulla confisca.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato come norma generale sull'obbligo di motivazione del provvedimento giudiziario.

  • art. 240 c.p.

    Base normativa della confisca disposta dal giudice; la Corte ribadisce che, anche nel patteggiamento, la confisca del profitto richiede una motivazione adeguata sul nesso tra bene confiscato e reato.

  • art. 21368 del 26/09/2019, Sez. U, Savin

    Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01

    Le Sezioni unite hanno affermato che, nella sentenza di patteggiamento, se la misura di sicurezza è stata oggetto dell'accordo tra le parti, il ricorso per cassazione è consentito solo nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; diversamente, il provvedimento è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

  • Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio

    Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081-01

    In tema di patteggiamento, l'obbligo motivazionale sulla confisca diretta del profitto non può essere ridotto a una mera presa d'atto del patto o a formule stereotipate; il giudice deve comunque spiegare il collegamento tra il bene confiscato e il reato.

Massime di principio

  • Nella sentenza di applicazione della pena su richiesta, la confisca può essere impugnata per vizio di motivazione quando non risulti compresa nell'accordo tra le parti; il limite speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. opera solo se la misura è stata pattuita.
  • Anche nel rito del patteggiamento, il giudice non può disporre la confisca del profitto o del prezzo del reato con formule apodittiche o con un semplice rinvio agli atti di sequestro: deve emergere, sia pure in forma sintetica, il nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato.
  • La particolare snellezza motivazionale compatibile con il patteggiamento non elimina l'obbligo del giudice di verificare e spiegare i presupposti della confisca; la motivazione non può essere sostituita dal solo accordo sulla pena.
  • Quando la confisca riguarda somme di denaro, il giudice deve indicare con sufficiente chiarezza perché esse costituiscano prodotto, profitto o prezzo del reato, non essendo sufficiente un richiamo generico a somme sequestrate in atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
IstitutiInutilizzabilità della prova

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