Cassazione Penale, Sentenza n. 31948/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione penitenziaria)
La controversia
Un detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., affetto da follicolite dermatologica al volto, aveva ottenuto dal Magistrato di sorveglianza l'autorizzazione ad acquistare una pinzetta metallica, ritenuta necessaria per esigenze sanitarie. Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva respinto il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria, confermando l'autorizzazione e disponendo che la pinzetta fosse utilizzata al bisogno per circa dieci minuti, eventualmente alla presenza di un agente, e poi custodita all'esterno della camera di pernottamento. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen., sostenendo che non ricorressero i presupposti per l'intervento giurisdizionale, poiché non vi sarebbe stata una condotta dell'Amministrazione lesiva di un diritto soggettivo con grave e attuale pregiudizio. L'Amministrazione ha richiamato la disciplina interna che consente l'uso di pinzette di plastica e ha contestato che il diario clinico dimostrasse l'indispensabilità di una pinzetta metallica o l'inidoneità di quella di plastica. Con il secondo motivo ha denunciato l'invasione della discrezionalità amministrativa, sostenendo che i giudici di sorveglianza avessero imposto direttamente tempi d'uso, vigilanza e modalità di custodia dello strumento, sostituendo un proprio modello di gestione alle valutazioni dell'Amministrazione in materia di sicurezza nel regime ex art. 41-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, rilevando che il rimedio ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. tutela soltanto posizioni qualificabili come diritti soggettivi, lese da una condotta illegittima dell'Amministrazione dalla quale derivi un grave e attuale pregiudizio. Ha distinto il nucleo intangibile del diritto all'igiene personale e alla salute dalle modalità concrete del suo esercizio, che possono essere regolamentate dall'Amministrazione penitenziaria per ragioni di ordine, sicurezza e organizzazione, purché le limitazioni siano ragionevoli e proporzionate e non rendano sostanzialmente impossibile la fruizione del diritto. Nel caso concreto, la disciplina prevedeva la disponibilità di una pinzetta di plastica e l'Amministrazione aveva motivato il diniego della pinzetta metallica con esigenze di sicurezza. Il Tribunale non aveva indicato elementi obiettivi comprovanti l'indispensabilità della pinzetta metallica per la patologia del detenuto, né l'inidoneità della pinzetta di plastica, e non aveva dimostrato che il diniego producesse un grave e attuale pregiudizio tutelabile con il reclamo giurisdizionale. La Corte ha quindi annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza sia la precedente decisione del Magistrato di sorveglianza.
Norme richiamate
art. 35-bis Ord. pen.
grave e attuale pregiudizio
Il reclamo giurisdizionale presuppone una posizione soggettiva qualificabile come diritto, una condotta illegittima dell'Amministrazione penitenziaria e un grave e attuale pregiudizio derivante da tale condotta.
art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
La magistratura di sorveglianza può intervenire a tutela dei diritti del detenuto quando siano incisi da condotte dell'Amministrazione penitenziaria in violazione della legge penitenziaria o del relativo regolamento.
art. 41-bis Ord. pen.
regime penitenziario differenziato
Il regime differenziato consente l'adozione di limitazioni organizzative e di sicurezza, la cui concreta configurazione rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, salvo i limiti di ragionevolezza, proporzionalità e sostanziale non vanificazione dei diritti.
art. 8 legge 26 luglio 1975, n. 354
diritto all'igiene personale
Il diritto all'igiene personale costituisce una posizione tutelata, collegata alla dignità della persona detenuta, ma le sue modalità di esercizio possono essere regolamentate per esigenze di sicurezza e organizzazione.
art. 6 circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017
La disciplina amministrativa prevede la consegna regolamentata di strumenti per l'igiene personale, compresa la pinzetta di plastica, lasciando alle Direzioni degli istituti la possibilità di ulteriori limitazioni coerenti con esigenze di sicurezza e organizzazione.
art. 52, comma 1, decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196
omesse le generalità e gli altri dati identificativi
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate.
Massime di principio
- Il reclamo giurisdizionale del detenuto presuppone cumulativamente l'esistenza di una posizione soggettiva qualificabile come diritto, una condotta illegittima dell'Amministrazione penitenziaria incidente su tale posizione e un grave e attuale pregiudizio causalmente derivante dalla condotta.
- La tutela giurisdizionale riguarda il nucleo sostanziale del diritto del detenuto, mentre le modalità concrete di esercizio possono essere disciplinate discrezionalmente dall'Amministrazione penitenziaria per esigenze di ordine, sicurezza e organizzazione, purché le limitazioni siano ragionevoli, proporzionate e non sostanzialmente inibiscano il diritto.
- L'autorizzazione giudiziale all'uso di uno strumento soggetto a regolamentazione penitenziaria non può fondarsi sulla mera allegazione di esigenze sanitarie: occorrono elementi obiettivi che dimostrino l'indispensabilità dello specifico strumento richiesto e l'inidoneità delle alternative già consentite.
- Il giudice di sorveglianza non può sostituirsi all'Amministrazione penitenziaria nella definizione delle modalità operative di gestione della sicurezza, quali tempi d'uso, vigilanza e custodia degli strumenti, quando non sia stata accertata una lesione illegittima di un diritto produttiva di grave e attuale pregiudizio.
- Il diritto all'igiene personale e alla salute del detenuto non implica il diritto a ottenere uno specifico strumento o una determinata modalità di fruizione, se il diritto è comunque assicurato mediante strumenti alternativi e le limitazioni amministrative perseguono finalità di sicurezza o organizzazione non manifestamente irragionevoli.
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