Cassazione Civile, Ordinanza n. 31454/2024 del 07/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento emessa per la riscossione coattiva di sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada, per un importo complessivo di euro 31.594,45 oltre accessori. In primo grado il giudice di pace aveva accolto l’opposizione e annullato la cartella; il tribunale, in riforma, aveva invece rigettato l’opposizione. In cassazione la società deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali in tema di opposizione all’esecuzione, opposizione avverso verbali e sanzioni del codice della strada, nonché delle disposizioni sulla responsabilità/legittimazione del proprietario del veicolo e della società di noleggio. La censura cumu-lava doglianze ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., lamentando anche omesso esame di fatti decisivi e insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Sosteneva, in sostanza, che il difetto di legittimazione passiva della società di noleggio dovesse incidere sulla pretesa esecutiva e che la questione potesse essere fatta valere con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., anziché solo con l’impugnazione dei verbali di accertamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile, in via preliminare, la censura di insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, perché tale figura non è più prevista tra i motivi di ricorso dopo la riforma del 2012. Ha poi giudicato il motivo inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., poiché formulato come cumulo indistinto di censure eterogenee, senza una chiara intelligibilità e con richiesta alla Corte di isolare le singole doglianze. Ha inoltre ribadito l’orientamento secondo cui, nelle violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva della società di noleggio va fatto valere contro i verbali di contestazione, con i rimedi di cui agli artt. 203 e 204-bis c.d.s., e non mediante opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; la notificazione del verbale integra infatti un fatto costitutivo del diritto dell’amministrazione alla riscossione, non un presupposto di esistenza del titolo esecutivo. Perciò il ricorso era anche in contrasto con un indirizzo già consolidato e risultava inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
L’opposizione all’esecuzione non è il rimedio per contestare il difetto di legittimazione passiva della società di noleggio rispetto a sanzioni stradali già divenute definitive per mancata impugnazione dei verbali.
art. 7 d.lgs. 150/2011
Richiamato dalla ricorrente nel motivo, ma la Corte non ne ricava una diversa possibilità di tutela rispetto a quella ordinaria prevista per i verbali di infrazione.
artt. 201, 203, 204-bis, 205 e 206 d.lgs. 285/1992
Le contestazioni relative alle violazioni del codice della strada devono essere fatte valere con l’impugnazione del verbale nei modi e nei termini previsti dal codice della strada, per impedire la definitività della pretesa sanzionatoria.
art. 196, comma 1, d.lgs. 285/1992
La questione della sua inapplicabilità alle società di noleggio non può essere fatta valere in sede di opposizione all’esecuzione, ma contro il verbale di accertamento.
art. 84 d.lgs. 285/1992
Richiamato in combinato disposto dalla ricorrente; la Corte non vi riconnette una diversa soluzione rispetto al principio consolidato sul rimedio impugnatorio corretto.
art. 360 c.p.c.
La Corte rileva che la censura sulla motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria non è più prevista come motivo autonomo dopo la riforma del 2012; inoltre il motivo è formulato in modo promiscuo e non intelligibile.
art. 366 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e intelligibile; è inammissibile un cumulo indistinto di doglianze eterogenee che rimetta alla Corte il compito di selezionarle e isolarle.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile perché la questione prospettata è già risolta da un orientamento consolidato della Corte, non essendovi argomenti per rimeditare il principio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, chiaro e autonomamente intelligibile: non è ammissibile un cumulo indistinto di censure eterogenee, affidando alla Corte il compito di ricostruirle e separarle.
- La doglianza di insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione non è più deducibile come vizio autonomo nei termini previsti dal previgente art. 360 c.p.c. dopo la riforma del 2012.
- In materia di sanzioni per violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva del soggetto indicato come responsabile non può essere fatto valere in sede di opposizione all’esecuzione contro la cartella, ma va contestato tempestivamente avverso il verbale di accertamento nei rimedi previsti dal codice della strada.
- La notificazione del verbale di accertamento non è un presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma un fatto costitutivo del diritto dell’amministrazione alla riscossione; la sua mancata impugnazione comporta la definitività della pretesa sanzionatoria.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una questione già decisa in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, senza apportare argomenti idonei a sollecitare un mutamento di indirizzo.
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