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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10947/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari aveva rigettato l'istanza dell'interessato volta a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra fatti già definiti con due diverse sentenze. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta, in unico articolato motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso. La doglianza sosteneva, in sostanza, che i reati dovevano essere ricondotti a un programma criminoso unitario. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, rilevando che mancavano elementi per desumere che, sin dalla commissione del primo reato, fosse stato già programmato anche il successivo; ha valorizzato la notevole distanza temporale tra i fatti e l'assenza di allegazioni concrete idonee a dimostrare una programmazione originaria della successiva condotta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione circa l'assenza del medesimo disegno criminoso tra i fatti, osservando che i reati risultavano espressione di autonome risoluzioni criminose e di una pervicace volontà criminale, non sufficiente per applicare la continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non avendo ravvisato elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    medesimo disegno criminoso

    La continuazione richiede che i reati siano stati programmati, sia pure nelle linee generali, sin dall'origine; non basta la mera prossimità o connessione fattuale tra fatti lontani nel tempo.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione postula la prova di una programmazione originaria, almeno nelle linee essenziali, anche del reato successivo; in difetto, i fatti restano espressione di autonome risoluzioni criminose.
  • La sola deduzione di un collegamento tra reati o la richiesta di una diversa lettura del materiale fattuale non è sufficiente in cassazione quando il provvedimento impugnato abbia già motivato in modo coerente e non manifestamente illogico.
  • La notevole distanza temporale tra i fatti costituisce un indice fortemente contrario alla configurabilità del medesimo disegno criminoso, specie se mancano elementi concreti che colleghino sin dall'origine il primo e il secondo reato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, è dovuta anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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