Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13669/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti depositati il 3 novembre 2025: - della nota di Consob prot.-OMISSIS- del 1° ottobre 2025 e comunicata in pari data; - del “foglio richieste n. 1” del 2 ottobre 2025; - del verbale ispettivo del 3 ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso e - in parte qua della nota di Consob prot. -OMISSIS-del 24 luglio 2025; inoltre, anche ai sensi dell’art. 116 c.p.a.: - per l’accertamento della sussistenza del diritto di -OMISSIS- di prendere visione ed estrarre copia integrale di tutta la documentazione richiesta e indicata in atti; - per l’emanazione, ai sensi del quarto comma dell’art. 116 c.p.a., dell’ordine a Consob di esibire i suddetti documenti e di consentire alla società ricorrente di estrarne copia; per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti depositati il 24 dicembre 2025: - del processo verbale di ispezione del 23 ottobre 2025; - della richiesta ispettiva CdQ (Controllo della Qualità) -OMISSIS- del 6 novembre 2025; - dell’allegato alla richiesta ispettiva CdQ -OMISSIS- del 6 novembre 2025; - della richiesta ispettiva CdQ-OMISSIS- del 6 novembre 2025; - della nota di Consob prot.-OMISSIS- del 6 novembre 2025, con cui l’Autorità ha osteso, fra altri: la “Nota per il sig. Presidente” prot.-OMISSIS- del 29 settembre 2025, con cui la Divisione Vigilanza revisori legali e la Divisione Ispettorato hanno proposto l’avvio della verifica ispettiva; la relazione per la Commissione prot. -OMISSIS- del 1° dicembre 2022; la relazione per la Commissione prot. -OMISSIS-del 17 luglio 2025 e relativi allegati; - del processo verbale di ispezione prot. n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2025; - dell’allegato n. 1 al processo verbale di ispezione prot. n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2025; - della nota di Consob prot. n. -OMISSIS- del 4 dicembre 2025, con cui l’Autorità ha dato riscontro all’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, nonché dei seguenti atti presupposti, con la predetta nota conosciuti: “Comunicazione del Presidente” alla Commissione di avvio di ispezione di -OMISSIS-; verbale -OMISSIS- della seduta di Commissione del 9 ottobre 2025, nel corso della quale il Collegio ha preso atto dell’avvio della verifica ispettiva nei confronti di -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Giustizia amministrativa202511911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di avvio e svolgimento di una verifica ispettiva Consob, comprese le richieste documentali, i verbali ispettivi, gli atti presupposti e il report finale di un precedente controllo di qualità

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la nota con cui il Presidente della Consob ha disposto una verifica ispettiva, il foglio delle richieste documentali, i verbali delle attività ispettive, gli atti presupposti e conseguenti e, in parte, il report finale di una precedente verifica sul sistema di gestione della qualità. Ha dedotto che l’incarico di assurance oggetto dell’ispezione, relativo a una società operante nel settore delle stablecoin, sarebbe estraneo all’ambito della vigilanza Consob, delimitato dall’art. 22 del d.lgs. n. 39/2010 e dall’art. 26 del Regolamento (UE) n. 537/2014. Da ciò deriverebbero incompetenza o carenza assoluta di potere, violazione di legge, violazione dei principi di buon andamento, difetto di presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e sviamento. Con i primi motivi aggiunti la società ha prospettato la nullità degli atti per difetto assoluto di attribuzione e la loro immediata lesività, sostenendo che l’ispezione le avrebbe imposto obblighi collaborativi e oneri organizzativi. Con i secondi motivi aggiunti ha censurato ulteriori atti presupposti, conseguenti e relativi alla formazione della decisione di avviare l’ispezione, lamentando anche la mancata adozione di una deliberazione della Commissione. È stata inoltre proposta domanda di accesso ex art. 116 c.p.a.; tale domanda è stata in parte definita con precedente ordinanza, che ha dichiarato cessata la materia del contendere per l’avvenuta ostensione e ha respinto l’istanza relativa all’asserito atto deliberativo, dichiarato inesistente dalla Consob.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Gli atti impugnati sono stati qualificati come atti tipicamente istruttori ed endoprocedimentali: l’avvio dell’ispezione, le richieste documentali, i verbali, le proposte delle strutture interne e gli atti presupposti sono strumenti dell’attività di vigilanza e di accertamento eventualmente funzionale a un successivo procedimento sanzionatorio. In linea generale, l’interesse a ricorrere richiede che l’atto sia immediatamente lesivo e che il suo annullamento procuri un’utilità effettiva; gli atti endoprocedimentali non sono autonomamente impugnabili perché la lesione, di regola, si manifesta solo con il provvedimento conclusivo. Le eccezioni riguardano gli atti intermedi vincolati idonei a determinare ineluttabilmente il contenuto finale e gli atti interlocutori o soprassessori che arrestino il procedimento. Nel caso concreto tali eccezioni non ricorrevano: gli atti ispettivi non determinavano il contenuto di un eventuale futuro provvedimento sanzionatorio né arrestavano il procedimento. La società aveva prospettato soltanto il sacrificio di risorse e l’incidenza organizzativa derivanti dagli obblighi di collaborazione, senza indicare elementi oggettivi e normativamente qualificati, come sanzioni specifiche per il mancato adempimento degli obblighi istruttori o un’accessibilità a terzi dei documenti acquisiti. Tali allegazioni integravano al più un interesse di fatto. La dedotta carenza di potere non consentiva di superare il difetto di interesse, poiché la verifica dell’interesse a ricorrere è preliminare e autonoma rispetto all’esame del merito. Quanto al report finale del precedente controllo di qualità, il TAR ha rilevato inoltre che nessuna censura specifica era stata formulata contro il suo contenuto, essendo le doglianze rivolte esclusivamente alla legittimità dell’ispezione successiva; anche per tale ragione la relativa impugnazione era inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse; la disposizione è stata applicata perché gli atti impugnati non erano immediatamente lesivi.

  • art. 22, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

    eseguire ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari

    Attribuisce alla Consob poteri ispettivi nell’ambito della vigilanza sull’organizzazione e sull’attività dei revisori legali e delle società di revisione legale incaricate della revisione legale di enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio; l’ispezione è stata qualificata come strumento istruttorio.

  • art. 26, comma 1, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

    La Consob quando accerta la violazione delle disposizioni [...] può applicare le seguenti sanzioni

    Individua le sanzioni eventualmente applicabili all’esito dell’attività di accertamento, confermando la natura istruttoria e prodromica dell’ispezione.

  • art. 26, commi 8 e 9, Regolamento (UE) n. 537/2014

    Prevede l’adozione del report finale sul controllo di qualità; il TAR ha rilevato che tale documento può eventualmente condurre all’applicazione di sanzioni in caso di mancata, incompleta o tardiva attuazione degli interventi indicati.

  • art. 20, comma 17, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

    in caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione

    Collega l’eventuale applicazione di sanzioni alla mancata, incompleta o tardiva attuazione degli interventi indicati nel report finale.

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241

    È stato invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità degli atti per difetto assoluto di attribuzione, ma il TAR non ha esaminato nel merito tale censura, ritenendo preliminare e assorbente il difetto di interesse.

  • art. 116 c.p.a.

    Ha disciplinato la domanda di accesso proposta nel giudizio; la relativa istanza era stata già definita con ordinanza, in parte per cessazione della materia del contendere e in parte con rigetto.

Massime di principio

  • Gli atti di avvio e svolgimento di un’ispezione amministrativa, le richieste documentali, i verbali ispettivi e gli atti interni preparatori sono, di regola, atti istruttori ed endoprocedimentali, autonomamente non impugnabili per difetto di interesse, poiché la lesione immediata si collega normalmente al provvedimento conclusivo del procedimento.
  • Un atto endoprocedimentale è immediatamente impugnabile solo quando conformi in maniera determinante e definitiva l’esito del procedimento, come nel caso di un atto intermedio vincolato idoneo a imporre il contenuto della decisione finale, oppure quando determini un arresto procedimentale idoneo a frustrare l’interesse sostanziale del privato.
  • Il mero sacrificio di risorse, gli oneri organizzativi e l’incidenza amministrativa derivanti dalla collaborazione a un’ispezione, se non accompagnati da conseguenze oggettive e normativamente qualificate, integrano un interesse di fatto e non fondano l’interesse concreto e attuale all’impugnazione dell’atto istruttorio.
  • La deduzione della carenza di potere non esonera il ricorrente dalla dimostrazione dell’interesse a ricorrere: l’accertamento di tale condizione dell’azione è logicamente e processualmente preliminare rispetto all’esame dei vizi di merito o dei vizi radicali dell’atto.
  • L’impugnazione di un documento amministrativo presuppone la formulazione di censure specificamente riferite al suo contenuto o alla sua legittimità; la contestazione di altri atti del procedimento non rende ammissibile l’impugnazione di un report rispetto al quale non sia stata dedotta alcuna censura.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaNullità del provvedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.