Cassazione Penale, Sentenza n. 25946/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell\'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l\'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna del 19/01/2023 (condanna a 8 mesi per violazione dell\'art. 13 comma 13 d.lgs. 286/1998). Il ricorrente contestava l\'applicazione dell\'art. 581 commi 1-ter e 1-quater c.p.p.: sosteneva che il Tribunale aveva celebrato il rito abbreviato con la sua presenza effettiva attraverso procura speciale rilasciata al difensore, perciò l\'appello non sarebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza del mandato o della dichiarazione/elezione di domicilio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Pur riconoscendo che l\'imputato era da considerarsi "presente" al primo grado per avere conferito procura speciale per il rito abbreviato, la Suprema Corte ha ritenuto che l\'atto di impugnazione non rispettasse la nuova condizione di ammissibilità introdotta dall\'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (d.lgs. n.150/2022): l\'impugnazione non era accompagnata dalla dichiarazione o elezione di domicilio per la notificazione dell\'atto introduttivo del giudizio d\'appello. La Corte ha quindi confermato l\'inammissibilità dell\'appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, escludendo la sanzione alla Cassa delle ammende per assenza di colpa grave.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-ter e 1-quater)
disposizione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 che prevede, a pena di inammissibilità, che con l\'atto di impugnazione sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell\'atto introduttivo del giudizio di impugnazione
La Corte interpreta la norma come una nuova condizione di ammissibilità: la dichiarazione/elezione di domicilio deve essere allegata con l\'atto di impugnazione e non può essere sostituita da una precedente dichiarazione effettuata in altri atti processuali
art. 585 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
Richiamato per distinzione: l\'incremento di termini previsto per il difensore dell\'imputato giudicato in assenza non si applica quando l\'imputato sia "presente" tramite procuratore speciale che ha richiesto il rito abbreviato (quindi non rileva l\'annotazione di assenza nella sentenza)
art. 420 cod. proc. pen. (comma 2-ter)
Stabilisce che l\'imputato che scelga il rito abbreviato tramite procuratore speciale si considera presente nel giudizio, rilevando ai fini delle impugnazioni la scelta del rito
art. 164 cod. proc. pen.
Riferimento storico: la precedente disciplina attribuiva durata illimitata alla dichiarazione/elezione di domicilio, ma la Corte sottolinea che la nuova norma ha superato tale regime rendendo necessario un nuovo adempimento all\'atto dell\'impugnazione
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Atto di attuazione della legge delega che ha introdotto l\'art. 581 comma 1-ter; la Corte ne applica il principio di rafforzamento delle formalità per le impugnazioni nei processi "in assenza" o comunque con problematiche di notifica
legge delega 27 settembre 2021, n.134 (art.1 comma 13 lett. a)
"fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione"
La Corte richiama la norma di delega come fonte che ha motivato l\'introduzione dell\'obbligo di nuova dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità
art. 13 comma 13 d.lgs. 286/1998
Norma del codice dell\'immigrazione in base alla quale l\'imputato era stato condannato in primo grado; citata come fatto tipico del reato contestato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di condanna per scarsa diligenza: la Corte ha escluso la sanzione in mancanza di colpa del ricorrente
Massime di principio
- La nuova disciplina introdotta dall\'art. 581 comma 1-ter c.p.p. richiede che, per ogni impugnazione, sia allegata contestualmente una dichiarazione o elezione di domicilio specifica ai fini della notificazione dell\'atto introduttivo del giudizio di impugnazione; non è sufficiente richiamare una dichiarazione resa in precedenza.
- Quando il rito abbreviato è stato chiesto tramite procura speciale, l\'imputato si considera presente nel giudizio ai sensi dell\'art. 420 comma 2-ter c.p.p.; ciò comporta che talune tutele/termine aggiuntivi previsti per il processo in assenza possono non trovare applicazione.
- Se l\'atto di impugnazione non rispetta i nuovi requisiti formali (es. mancata dichiarazione/elezione di domicilio), l\'impugnazione può essere dichiarata inammissibile anche se vi sono errori di fatto nella motivazione della decisione di merito sulla presenza/assenza dell\'imputato.
- In presenza di dubbio sulla corretta qualificazione della presenza dell\'imputato (presenza effettiva vs. assenza), il difensore dovrebbe comunque allegare la nuova dichiarazione/elezione di domicilio nell\'atto di impugnazione per evitare il rischio di inammissibilità.
- L\'inammissibilità per vizi formali dell\'atto d\'impugnazione comporta in genere la condanna alle spese processuali, ma la sanzione alla Cassa delle ammende richiede profili di colpa che non sempre sussistono quando l\'errore deriva da equivocabile interpretazione del giudice territoriale.
- Prima di proporre ricorso vanno verificate le novità legislative e la giurisprudenza recente (es. pronunce della Cassazione citate), perché modifiche formali possono incidere significativamente sull\'ammissibilità delle impugnazioni.
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