Cassazione Penale, Ordinanza n. 09705/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè in sede di concordato in appello. Dalla motivazione emerge che il ricorso censurava il mancato riscontro, da parte del giudice di appello, di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., deducendo quindi un difetto di motivazione su tale profilo. La Corte di cassazione ha ritenuto che una doglianza di questo tipo non sia proponibile contro una sentenza resa a seguito di concordato, perché attiene a profili assorbiti dalla rinuncia implicita nel concordato stesso. Ha richiamato il principio per cui, in tale ipotesi, il ricorso è ammissibile solo se investe vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione del giudice rispetto all'accordo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era stata pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. fuori dei casi in cui è consentita una critica in cassazione. Ha quindi disposto la definizione semplificata e non partecipata del procedimento ai sensi degli artt. 599-bis e 610, comma 5-bis, c.p.p. e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello può essere impugnata in cassazione solo per vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo.
art. 129 c.p.p.
La deduzione del mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è considerata doglianza non ammissibile quando la decisione sia il frutto di concordato in appello, poiché la questione risulta assorbita dalla rinuncia sottesa al concordato.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità è stata resa con procedura semplificata e non partecipata.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa in sede di concordato in appello è ammesso il ricorso per cassazione solo per dedurre vizi della formazione del consenso, del consenso del pubblico ministero o della corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Non è deducibile in cassazione il mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando la sentenza derivi da concordato in appello, poiché tale profilo è assorbito dalla rinuncia implicita nell'accordo.
- L'inammissibilità del ricorso contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. può essere dichiarata con procedura semplificata e non partecipata.
- Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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