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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17570/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Preda, condannato in Romania per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (sentenza Tribunale di Bucarest 22/03/2018, confermata Corte d'Appello Bucarest 30/10/2019), chiedeva la revoca in Italia del riconoscimento e dell'esecuzione della sentenza rumena ex art. 673 cod. proc. pen., sostenendo che una pronuncia della Corte costituzionale rumena (n.297 del 26/04/2018) aveva reso incostituzionale la norma che interrompeva i termini di prescrizione e che, per effetto di quella pronuncia, il reato si era prescritto l'11/02/2017, cioè prima della sentenza di condanna. La Corte di appello di Bari aveva inizialmente accolto la richiesta di revoca (16/04/2024), ma la decisione fu annullata dalla prima sezione penale della Corte di cassazione (18/09/2024) che richiese interlocuzione con l'autorità dello Stato emittente. In ottemperanza, la Corte di appello interpellò l'autorità giudiziaria rumena, la quale rispose che il termine di prescrizione non era maturato prima della condanna e rivendicò la competenza esclusiva dello Stato di emissione su questioni di revisione. Sulla base di tale risposta la Corte di appello di Bari, con ordinanza del 07/11/2025, respinse la richiesta di revoca; avverso tale provvedimento il ricorrente ha impugnato dinanzi a questa Corte.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha confermato che, nei casi in cui sopravvengano novità nella disciplina interna dello Stato di emissione potenzialmente idonee a incidere sul mantenimento del giudicato, il giudice dello Stato di esecuzione deve previamente interpellare l'autorità competente dello Stato emittente e tenere conto della sua valutazione; l'autorità rumena ha comunicato che la prescrizione non era maturata prima della condanna e che la revisione spetta esclusivamente alle autorità rumene, pertanto la Corte di appello di Bari ha correttamente rigettato la richiesta di revoca dell'esecuzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione resa il 24/04/2026.

Norme richiamate

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'istanza per la revoca dell'esecuzione di una sentenza straniera: utilizzata come titolo per la richiesta del condannato; la Corte ha ritenuto che tale strumento va valutato alla luce del principio che impone l'interlocuzione con lo Stato di emissione quando siano in gioco questioni che incidono sul giudicato.

  • Decisione quadro 2008/909/GAI

    La Decisione quadro ripartisce competenze tra Stato di esecuzione e Stato di emissione: lo Stato di esecuzione regola l'esecuzione secondo la propria legge (art.17), ma la revisione della sentenza trasmessa per l'esecuzione è di competenza esclusiva dello Stato di emissione (art.19 comma 2). La Corte ha applicato questa ripartizione per escludere una valutazione autonoma italiana della rivedibilità del titolo penale straniero.

  • d.lgs. 10 settembre 2010, n. 161

    Attuazione nazionale della Decisione quadro: riconferma che l'esecuzione della pena è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione e che la revisione della sentenza trasmessa spetta all'autorità dello Stato di emissione; la Corte ha richiamato tali disposizioni per sostenere l'obbligo di interlocuzione e la prerogativa esclusiva dello Stato emittente sulle questioni di rivedibilità.

  • art. 17 d.lgs. 161/2010 (richiamato)

    Interpretato come conferma del principio che lo Stato di emissione conserva la competenza esclusiva a decidere sulla revisione della sentenza che abbia effetto sull'eseguibilità del titolo.

  • art. 16 d.lgs. 161/2010 (richiamato)

    Distinzione tra questioni di esecuzione da trattare dallo Stato di esecuzione e questioni di merito che incidono sul mantenimento del giudicato riservate allo Stato di emissione.

  • art. 627 e art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Citate nei motivi di ricorso relativi a presunti vizi di motivazione e violazione del vincolo di rinvio; la Corte ha ritenuto tali censure infondate alla luce della corretta identificazione della pronuncia rescindente e del rispetto del vincolo di rinvio.

  • art. 82 TFUE

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio del reciproco riconoscimento nell'UE; la Corte ha ritenuto che il rispetto della competenza esclusiva dello Stato di emissione non confligge con il principio del reciproco riconoscimento previsto dall'UE.

  • art. 4 Protocollo 7 CEDU

    Censurato dal ricorrente come possibile violazione per duplicazione esecutiva; la Corte ha ritenuto che eventuali profili costituzionali o convenzionali attengono all'esame di eventuali vizi dell'atto impugnato e alla comunicazione tra gli Stati, ma non giustificano l'accoglimento del ricorso.

  • art. 50 Carta dei diritti fondamentali UE

    Invocato dal ricorrente per ragioni analoghe al diritto a un ricorso effettivo; la Corte non ha ritenuto che il procedimento di interlocuzione e la risposta dello Stato emittente abbiano violato tale principio.

  • Decisione/Corte costituzionale rumena n.297 del 26/04/2018

    Atto estero rilevante secondo il ricorrente perché avrebbe inciso sul regime della prescrizione; la Corte italiana ha ritenuto però che l'effetto concreto sulla vicenda processuale dovesse essere valutato dall'autorità rumena e che l'interlocuzione con quest'ultima fosse imprescindibile.

  • Decisione della prima sezione penale della Corte di cassazione (annullamento con rinvio, 18/09/2024)

    Sentenza rescindente che ha disposto il rinvio imponendo la necessità di previa interlocuzione con lo Stato di emissione e ha precisato che il giudice di esecuzione non può effettuare una valutazione autonoma della disciplina interna dello Stato emittente quando la questione incide sul giudicato.

  • Giudice responsabile della cooperazione giudiziaria internazionale del Tribunale di Bucarest (nota 04/06/2025)

    Risposta formale dello Stato emittente che ha escluso la maturazione della prescrizione e che ha rivendicato la competenza esclusiva dello Stato rumeno sulla revisione: elemento decisivo per la Corte italiana ai fini del rigetto della richiesta di revoca.

Massime di principio

  • Quando sopravvengono mutamenti nella normativa interna dello Stato di emissione (es. pronunzia costituzionale) che possono incidere sul mantenimento del giudicato, il giudice dello Stato di esecuzione deve previamente interpellare l'autorità competente dello Stato emittente e tenere conto della sua valutazione.
  • La ripartizione di competenze prevista dalla Decisione quadro 2008/909/GAI e dal d.lgs. 161/2010 distingue nettamente le questioni di esecuzione (regolate dalla legge dello Stato di esecuzione) dalle questioni di revisione o rivedibilità del titolo, che spettano esclusivamente allo Stato di emissione.
  • La risposta formale dell'autorità giudiziaria dello Stato emittente circa l'effetto di modifiche normative o giurisprudenziali sulla sentenza straniera ha rilievo decisivo e può legittimare il rigetto di istanze di revoca nell'ordinamento di esecuzione.
  • Il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi all'autorità dello Stato emittente nell'interpretazione del diritto interno di quello Stato quando la questione incide sulla esistenza o sulla validità del titolo da eseguire.
  • La documentazione comprovante che il ricorrente ha già attivato rimedi interni nello Stato emittente (es. istanze di annullamento o di revisione) e l'esito di tali rimedi sono elementi probatori rilevanti nel giudizio di esecuzione.
  • Eventuali profili di rischio di duplicazione esecutiva o violazioni di diritti fondamentali vanno valutati alla luce delle comunicazioni tra Stati e, ove necessario, possono dar luogo a ulteriori azioni o richieste di chiarimento, ma non autorizzano il giudice dell'esecuzione a bypassare la competenza esclusiva dello Stato emittente sulla revisione del titolo.
  • In casi analoghi è opportuno attivare la cooperazione ufficiale tramite il Ministero della Giustizia e richiedere risposte formali dall'autorità giudiziaria dello Stato emittente per evitare censure per violazione del vincolo di rinvio o per valutazioni autonome del diritto straniero.

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