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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43890/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale che, dopo aver ritenuto che l'azione estorsiva fosse riferibile solo ad Angelo Calvi e che nei confronti di Ngjela fosse configurabile una diversa fattispecie (tentata estorsione aggravata), aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., senza però pronunciare una decisione sulla imputazione originaria. Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e violazioni di norme processuali, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto, se il fatto emerso fosse stato solo una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto, correggere la qualificazione in sentenza; inoltre contesta che la restituzione degli atti sia stata usata per evitare una pronuncia assolutoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato come abnorme l'ordinanza impugnata perché il Tribunale, pur potendo disporre la trasmissione degli atti al PM con riferimento al nuovo fatto emerso in dibattimento (art. 521, comma 2, c.p.p.), non ha pronunciato alcuna decisione sull'imputazione originaria già sottoposta a giudizio. La Cassazione ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio al Tribunale di Teramo affinché emetta il provvedimento dovuto rispetto alla contestazione originaria e gestisca correttamente la nuova notitia criminis secondo i principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. 2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518. 3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

    La Corte ricorda che il giudice può modificare la qualificazione giuridica del fatto in sentenza se resta il medesimo fatto storico (comma 1). Se invece emerge un fatto storico diverso, il giudice deve limitarsi a trasmettere gli atti al PM (comma 2) per la nuova contestazione, ma ciò non esime il giudice dal pronunciarsi definitivamente sulla imputazione originaria: non è consentito disporre la regressione dell'intero procedimento senza decisione sul capo già sottoposto a giudizio.

  • artt. 516, 517, 518 cod. proc. pen.

    Riferimento alle norme che disciplinano la contestazione e le nuove contestazioni; la Corte utilizza tali articoli per distinguere i casi in cui il PM debba riformulare o integrare la contestazione e quando il giudice debba trasmettere gli atti.

  • art. 110, 629, 628, terzo comma n.1 e art. 99 cod. pen.

    Norme penali richiamate per descrivere le imputazioni originarie (concorso di persone, estorsione e relative aggravanti e pene). La sentenza esamina se la condotta di Ngjela si dovesse considerare estorsiva o altra fattispecie (tentativo, minaccia).

  • art. 648-bis cod. pen. (richiamato in giurisprudenza comparata)

    Citato come esempio giurisprudenziale in cui la riqualificazione dell'intera vicenda è stata ritenuta abnorme: la Corte ribadisce che non è possibile travolgere la contestazione originaria con una rinotifica per fattispecie non assorbente.

Massime di principio

  • Se in dibattimento emerge un fatto che è storicamente diverso dalla fattispecie contestata in imputazione, il giudice deve disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., ma ciò non esime il giudice dal pronunciare una decisione definitiva sul capo originario rimasto sub iudice.
  • La modificazione della sola qualificazione giuridica (nomen iuris) è consentita in sentenza quando il fatto storico è lo stesso; in tal caso il giudice può correggere la qualificazione nella parte dispositiva.
  • Non è legittimo utilizzare l'ordinanza di restituzione degli atti per determinare la regressione dell'intero procedimento su tutti i capi senza decidere sull'imputazione originaria: ciò configura un provvedimento abnorme e suscettibile di annullamento in cassazione.
  • Se il giudice di appello o di grado successivo rileva una diversità del fatto non colta nei precedenti gradi, è tenuto a disporre la trasmissione degli atti al PM e, se necessario, a dichiarare la nullità della decisione di grado inferiore per evitare il passaggio in giudicato di una decisione che precluda ulteriori gradi di giudizio.
  • Quando emerge un nuovo fatto-reato in dibattimento che non è stato contestato dal PM, il potere del giudice di trasmettere gli atti al PM può essere esercitato anche prima della sentenza, ma il giudice deve comunque dare un epilogo decisionale alla imputazione originaria.

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