Cassazione Penale, Sentenza n. 01052/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (5 anni). Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 1, 4 e 6 d.lgs. n. 159/2011) per difetto dei presupposti relativi alla pericolosità qualificata e per mancanza di attualità della pericolosità sociale. Si lamentava altresì che la Corte territoriale non avesse valutato elementi favorevoli prodotti dalla difesa: l'esito liberatorio (rigetto della misura cautelare e successiva assoluzione) nel procedimento c.d. Olimpo, il periodo detentivo 2016-2020 e il successivo comportamento conforme alle regole sociali e l'assenza di frequentazioni pericolose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per una nuova valutazione da diverso collegio. La Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non ha compiutamente esaminato e motivato l'incidenza sugli elementi di attualità della pericolosità sociale delle risultanze favorevoli dedotte dalla difesa (in particolare il rigetto della cautela e l'assoluzione nel procedimento Olimpo e il comportamento post-detentivo). È stata censurata l'adozione, da parte della Corte distrettuale, di argomentazioni stereotipate basate sulla presunzione di stabilità dei legami mafiosi senza ancorare il giudizio a specifici elementi di fatto attuali; per tali ragioni il provvedimento è stato annullato e rinviato affinché si rivalutino tutti gli elementi, compresi quelli favorevoli al ricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
Le norme definiscono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione e richiedono valutazione dell'attualità della pericolosità sociale; la Corte ricorda che la pericolosità qualificata e la sua attualità devono essere adeguatamente motivate e non possono fondarsi unicamente su presunzioni derivate da fatti passati.
Codice penale
art. 416-bis, art. 416-bis.1
Le condanne per associazione mafiosa e reati connessi sono rilevanti ai fini della qualifica di pericolosità sociale, ma la loro efficacia probatoria circa l'attualità della pericolosità può essere mitigata da elementi successivi che indicano distacco o comportamento conforme alle regole civili.
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e); art. 623, comma 1, lett. a); art. 125, comma 3
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge; è consentito denunciare la mancanza o l'apparenza della motivazione. L'art. 623 limita il rinvio e la Corte sottolinea l'obbligo di nuova composizione collegiale in caso di annullamento con rinvio.
Costituzione
Il principio del giusto processo impone che i provvedimenti giurisdizionali abbiano un apparato motivazionale essenziale; la carenza motivazionale può essere causa di annullamento.
Massime di principio
- La misura di prevenzione richiede non solo la prova di condotte passate ma anche una valutazione specifica e motivata dell'attualità della pericolosità: la mera presunzione di persistenza dei legami criminali non è sufficiente.
- Gli elementi successivi alla commissione dei fatti o alla detenzione (esiti liberatori in procedimenti successivi, rigetto di misure cautelari, assoluzioni, comportamento post-detentivo rilevante) devono essere esaminati e motivatamente valorizzati dal giudice delle misure; la loro omissione può comportare l'annullamento del provvedimento.
- In sede di legittimità (Cassazione) è censurabile la mancanza o l'apparenza di motivazione su punti essenziali: se la Corte d'appello omette di confrontarsi con argomentazioni difensive rilevanti si configura violazione dell'obbligo motivazionale.
- La presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo (per reati di tipo mafioso) può essere applicata solo in presenza di elementi sintomatici di partecipazione attuale e non può sostituire la valutazione concreta delle condizioni al momento dell'applicazione della misura.
- In caso di annullamento con rinvio nei procedimenti di prevenzione la nuova valutazione deve essere svolta da diverso collegio, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno adottato il provvedimento impugnato.
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