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Sentenza

Sentenza n. 1/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia della “Ingiunzione al ripristino” emessa in data 5 settembre 2022, in pari data notificata a mezzo pec, avente ad oggetto “Lavori su terreno individuato catastalmente al foglio 32 mappali 16 e 1316”, e per la condanna del Comune di Cassino al risarcimento del danno sofferto per il periodo di illegittima - ed integrale – sospensione dei lavori.

Giustizia amministrativa202200617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi ante operam e delle polle sorgive presenti sul terreno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione comunale di ripristino relativa a lavori di pulizia, sistemazione e movimentazione del terreno, eseguiti dopo un’ordinanza sindacale che imponeva ai proprietari la cura dei terreni. Ha dedotto: I) carenza, illogicità e insufficienza della motivazione, per mancata indicazione della tipologia dei lavori, della distanza dal fiume, della polla sorgiva asseritamente coperta e delle opere soggette a titolo edilizio, in violazione dell’art. 3 l. 241/1990; II) nullità o annullabilità per indeterminatezza e genericità dell’ingiunzione, non essendo specificate le opere da eseguire per il ripristino, in relazione all’art. 21-septies l. 241/1990; III) eccesso di potere per carenza di istruttoria e di contraddittorio, sviamento, contraddittorietà, incongruità, travisamento, erronea valutazione dei fatti, illogicità e irragionevolezza, poiché il sopralluogo del 29 luglio 2022 sarebbe stato svolto senza preavviso; IV) violazione degli artt. 21-octies l. 241/1990, 96 e 58, comma 2, r.d. 523/1904, sostenendo che i lavori, consistenti nella pulizia da rifiuti, sterpaglie e rovi, fossero migliorativi delle polle sorgive, rispettassero la distanza dal fiume e non avessero alterato il regime delle acque; V) eccesso di potere per disparità di trattamento, poiché lavori analoghi sarebbero stati eseguiti sui terreni confinanti. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata contestazione autonoma dell’accertata violazione della disciplina edilizia e ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha superato l’eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo comunque il ricorso infondato nel merito. Ha respinto il terzo motivo perché il sopralluogo del 29 luglio 2022 aveva natura meramente ricognitiva e istruttoria, senza contenere valutazioni definitive, essendo diretto a reperire cartografie e svolgere rilievi tecnici. Ha respinto il quinto motivo perché la dedotta disparità di trattamento era generica e non consentiva, sulla base delle prove prodotte, un confronto concreto con le situazioni dei terreni confinanti. Ha esaminato congiuntamente i motivi relativi a motivazione, determinatezza e istruttoria, valorizzando la verificazione disposta dal giudice e svolta dalla Provincia di Frosinone con sopralluogo, rilievi GPS e drone, ricognizione fotografica e confronto tra cartografie storiche e stato attuale. La verificazione ha confermato l’esecuzione di lavori di riporto per circa 485,99 mc su un’area di circa 624 mq, la parziale copertura della polla sorgiva posta al confine nord e la riduzione della lunghezza dei canali di deflusso per effetto del terreno riportato, nonché l’installazione di tubazioni di drenaggio. Il collegio ha ritenuto attendibili le conclusioni del verificatore, considerata la metodologia utilizzata e l’apporto di un gruppo di tecnici, affermando che esse confermavano sia l’adeguatezza dell’istruttoria sia la sufficienza della motivazione dell’ingiunzione. Il ricorso è stato pertanto respinto. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 3.500, oltre accessori, in favore del Comune, nonché delle spese della verificazione, da liquidarsi separatamente.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta sufficiente alla luce degli accertamenti svolti e delle risultanze della verificazione, che hanno precisato la consistenza e l’incidenza dei lavori sulle polle sorgive e sui canali di deflusso.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La genericità denunciata dalla ricorrente non è stata ritenuta idonea a determinare la nullità dell’ingiunzione di ripristino.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il giudice ha respinto il motivo ritenendo comunque legittimo il provvedimento sotto il profilo istruttorio e motivazionale.

  • art. 96 r.d. 25 luglio 1904, n. 523

    Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: lett. f) ... gli scavi e lo smovimento del terreno ... a distanza minore di metri quattro ...; lett. g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso ... degli argini ...; lett. h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde ...

    La norma è stata posta dal Comune a fondamento dell’ingiunzione; gli accertamenti giudiziali hanno confermato che i lavori di riporto e la copertura parziale dei canali di deflusso incidevano sull’area delle sorgenti e sulle acque del fiume Gari.

  • art. 58, comma 2, r.d. 25 luglio 1904, n. 523

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il relativo motivo è stato respinto.

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Ha costituito la base normativa dell’ordinanza comunale di sospensione dei lavori, richiamata nell’ingiunzione di ripristino.

  • d.P.R. 380/2001

    Il Comune ha contestato l’esecuzione dei lavori in assenza del prescritto titolo edilizio; il TAR ha respinto il ricorso senza accogliere le censure relative a tale presupposto.

  • art. 14, comma 2, l.r. Lazio 15/2008

    La disposizione è stata richiamata nel provvedimento comunale per qualificare l’ordinanza di sospensione dei lavori come avviso di avvio del procedimento.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    L’ordinanza di sospensione dei lavori è stata considerata dal Comune quale avviso di avvio del procedimento.

Massime di principio

  • La legittimità di un’ingiunzione di ripristino può essere confermata sulla base di una verificazione giudiziale successiva, quando essa, mediante metodologia tecnica adeguata e confronto tra documentazione storica e rilievi attuali, ricostruisca in modo attendibile la consistenza degli interventi e confermi i fatti posti a fondamento dell’atto.
  • La contestazione della disparità di trattamento richiede l’allegazione e la prova di situazioni concretamente comparabili; il mero richiamo all’esecuzione di lavori analoghi su terreni confinanti non è sufficiente.
  • Un sopralluogo avente natura meramente ricognitiva e finalizzato alla raccolta degli elementi tecnici necessari per accertare eventuali violazioni non costituisce, di per sé, un’attività valutativa definitiva lesiva del contraddittorio procedimentale.
  • La motivazione di un’ingiunzione di ripristino è sufficiente quando, anche attraverso gli atti istruttori richiamati, consenta di individuare la natura dei lavori, la loro localizzazione e l’incidenza sulle acque pubbliche, sulle sorgenti e sui relativi canali di deflusso.
  • La movimentazione di terreno e l’installazione di tubazioni di drenaggio in prossimità di sorgenti e corsi d’acqua possono giustificare un ordine di ripristino quando gli accertamenti tecnici evidenzino la copertura, anche parziale, delle polle o la riduzione dei canali naturali di deflusso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAcque e demanio idricoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaAmbienteProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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