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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15449/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti quale fideiussore in solido delle obbligazioni della società debitrice principale, deducendo: l'inefficacia del decreto per asserita notifica oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.; l'inefficacia dell'estensione della fideiussione originariamente prestata per un importo inferiore, poi ampliata con nota del 23/12/2004, perché tale estensione sarebbe stata subordinata all'aumento dell'affidamento concesso alla debitrice principale; in via riconvenzionale, il risarcimento del danno per l'iscrizione ipotecaria sui propri beni, che avrebbe ostacolato l'accesso al credito. Il Tribunale rigettava l'opposizione e la Corte d'appello confermava, ritenendo tempestiva la richiesta di notifica del decreto, insussistente una condizione sospensiva o una presupposizione nella lettera di estensione della garanzia e inammissibile la prova testimoniale richiesta perché diretta ad ampliare il contenuto della scrittura. In cassazione venivano proposti tre motivi: violazione dell'art. 2722 c.c. per avere ritenuto inammissibile la prova orale; erronea applicazione dell'art. 2722 c.c. poiché i limiti alla prova testimoniale riguarderebbero i contratti e non gli atti unilaterali; omesso esame/motivazione su un punto decisivo per la mancata ammissione della prova testimoniale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, il difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva adeguatamente riprodotto né specificamente individuato nel fascicolo la nota di estensione della fideiussione e gli atti rilevanti. Inoltre, ha osservato che i motivi non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti applicato l'art. 2722 c.c. ritenendo che la prova testimoniale tendesse a modificare/ampliare il contenuto della lettera del 23/12/2004, senza che risultassero condizioni espresse o implicite da provare. Quanto al terzo motivo, è stato ritenuto inammissibile anche perché, in presenza di doppia conforme, non era stata dimostrata la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado, e comunque mancava la riproduzione delle prove asseritamente decisive. Nessuna spesa di legittimità è stata liquidata per mancata attività difensiva della banca intimata; resta l'onere del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.c.

    Richiamato come termine entro il quale deve essere chiesta la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo; la Corte d'appello ha escluso la sua violazione perché la richiesta era stata formulata tempestivamente.

  • art. 2722 c.c.

    Il divieto di prova testimoniale opera per accordi diretti a modificare il contenuto di un negozio scritto; la Corte ha ritenuto che la prova richiesta mirasse ad ampliare il contenuto della lettera di estensione della fideiussione, e quindi fosse inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato per denunciare violazione di legge in relazione all'art. 2722 c.c.; la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame/motivazione su un punto decisivo; la censura è stata esclusa per difetto di correlazione con la ratio decidendi e, in presenza di doppia conforme, per mancato superamento della relativa preclusione.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, per dedurre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. occorre dimostrare che la sentenza di appello non si fondi sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È necessario riprodurre nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti su cui esso si fonda e indicarli specificamente nel fascicolo; la mancata osservanza comporta inammissibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il requisito di autosufficienza può essere soddisfatto anche mediante il deposito del fascicolo contenente gli atti e i documenti richiamati o mediante idonei riferimenti alla loro collocazione processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non rispetta l'onere di autosufficienza: il ricorrente deve riprodurre il contenuto dei documenti e degli atti processuali su cui fonda le censure e indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca una motivazione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione, il motivo è inidoneo.
  • Il divieto di prova testimoniale ex art. 2722 c.c. riguarda gli accordi diretti a modificare il contenuto di un negozio scritto; la prova orale è invece ammessa solo quando non mira a contraddire o alterare il contenuto del documento.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo se il ricorrente dimostra che la sentenza d'appello non si fonda sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado.
  • Per dedurre la decisività di prove non ammesse, il ricorrente deve riprodurne il contenuto in modo da consentire il controllo della loro effettiva idoneità a mutare l'esito della lite.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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