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Sentenza

Sentenza n. 10694/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 31630 a conclusione del procedimento PS12782, adottato nell'adunanza del 15 luglio 2025 e notificato in data 24 luglio 2025; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi compresi, per quanto occorrer possa: (i) la comunicazione di avvio del procedimento PS12782, (ii) la comunicazione prot. n. 18334 del 13 marzo 2025, con cui l'Autorità ha richiesto “Precisazioni in merito alla risposta alla richiesta di informazioni pervenuta in data 23 gennaio 2025 (prot. n. 5070) nell'ambito del procedimento PS/12782”; (iii) il provvedimento del 1° aprile 2025 con cui l'Autorità ha rigettato gli impegni presentati da Farmacia Internazionale, (iv) della decisione del 4 giugno 2025 con cui è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, (v) la comunicazione del termine di conclusione dell'istruttoria contenente la precisazione delle contestazioni del 20 maggio 2025, nonché, ove occorrer possa, del “Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa” approvato dall'Autorità con delibera n. 31356 del 5 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202513336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento sanzionatorio dell’AGCM relativo a due pratiche commerciali scorrette nella vendita online di farmaci e parafarmaci

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento AGCM che l’aveva ritenuta responsabile di due pratiche commerciali scorrette, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti e al regolamento sulle procedure istruttorie dell’Autorità. La prima pratica riguardava informazioni ritenute ingannevoli sui tempi di spedizione e consegna, indicati sul sito come «2-5 giorni lavorativi» o «12-96 ore lavorative», senza chiara distinzione tra evasione, spedizione e consegna e senza adeguata informazione sul termine massimo di trenta giorni e sui ritardi connessi al trasferimento della logistica. La seconda pratica riguardava le inefficienze dell’assistenza post-vendita, i ritardi o le omissioni nella gestione dei reclami e dei rimborsi e l’erogazione, fino a luglio 2024, di coupon in luogo della restituzione in denaro, con limitazioni al loro utilizzo. Sono stati dedotti sei motivi: mancata audizione davanti al Collegio dell’AGCM e illegittimità del regolamento per l’esclusione di tale audizione; eccessiva durata della fase preistruttoria; erroneità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione nell’accertamento della pratica ingannevole; erroneità nell’accertamento della pratica aggressiva e violazione dei principi di legalità, tipicità e specialità; illegittima duplicazione della qualificazione delle medesime condotte come ingannevoli e aggressive; sproporzione delle sanzioni, pari complessivamente a 1.100.000 euro, e questione di legittimità costituzionale della cornice edittale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il procedimento sanzionatorio per pratiche commerciali scorrette abbia natura prevalentemente cartolare e che il contraddittorio non debba necessariamente svolgersi mediante audizione personale davanti al Collegio. Il nuovo regolamento AGCM garantisce comunque un contraddittorio scritto effettivo, consentendo al professionista di prendere posizione sugli addebiti; nel caso concreto, la ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di conclusione dell’istruttoria e il termine per presentare deduzioni al Collegio, senza avere peraltro contestato nel procedimento la mancata audizione. Il secondo motivo è stato respinto perché l’AGCM non disponeva già nel gennaio 2024 di tutti gli elementi essenziali dell’illecito: ulteriori denunce e recensioni online erano state acquisite nei mesi successivi e l’istruttoria era stata avviata poco dopo tali acquisizioni, mentre le condotte erano ancora in corso. Il giudice ha richiamato la sentenza CGUE C-510/23, escludendo la necessità di un termine decadenziale fisso di 90 giorni e ritenendo sufficiente il rispetto di un termine ragionevole, non lesivo in concreto del diritto di difesa. Il terzo motivo è stato respinto perché le indicazioni del sito erano ambigue e fuorvianti: confondevano consegna, spedizione ed evasione dell’ordine, indicavano tempistiche diverse e non chiarivano adeguatamente che il termine massimo poteva arrivare a trenta giorni. La responsabilità riguardava le informazioni precontrattuali, non il mero ritardo dei corrieri; il trasferimento della logistica e le difficoltà organizzative non escludevano l’obbligo di informare correttamente i consumatori. Anche il quarto motivo è stato respinto. L’AGCM aveva individuato specifiche condotte consistenti nell’inefficienza dell’assistenza post-vendita e nella sostituzione dei rimborsi in denaro con coupon limitati. Le circa cinquanta segnalazioni e le recensioni online erano sufficienti, comunque rilevando la potenzialità lesiva dell’illecito consumeristico. I ritardi superiori a trenta giorni, le consegne mancanti, parziali o difformi, la mancata gestione dei reclami e i coupon utilizzabili soltanto per prodotti non scontati integravano ostacoli non contrattuali e sproporzionati all’esercizio dei diritti del consumatore, idonei a limitarne la libertà di scelta. Il quinto motivo è stato respinto perché le due pratiche riguardavano fasi negoziali autonome: la prima la fase promozionale e precontrattuale, la seconda l’esecuzione del contratto e l’assistenza post-vendita. Era quindi legittimo qualificarle separatamente come pratica ingannevole e pratica aggressiva. Il sesto motivo è stato respinto perché le sanzioni erano state determinate secondo i criteri dell’art. 11 l. 689/1981, richiamato dall’art. 27 Codice del consumo, considerando gravità, condotta riparatoria, natura e condizioni economiche dell’impresa. Era legittimo considerare il fatturato complessivo dell’operatore per assicurare la deterrenza; la sanzione risultava comunque inferiore al 2% dei ricavi e circa pari a un decimo del massimo edittale. È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità della cornice edittale. La società è stata condannata alle spese in favore dell’AGCM, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 20, 21, 22 e 23 d.lgs. 206/2005

    Sono state applicate per valutare l’ingannevolezza delle informazioni commerciali sui tempi di consegna e la loro idoneità a influenzare la decisione economica del consumatore.

  • artt. 20, 24, 25, 49 e 61 d.lgs. 206/2005

    Sono stati applicati per qualificare come aggressiva la condotta post-vendita consistente nelle inefficienze dell’assistenza, nei ritardi e nella sostituzione dei rimborsi in denaro con coupon limitati.

  • art. 27 d.lgs. 206/2005

    Attribuisce all’AGCM il potere sanzionatorio in materia di pratiche commerciali scorrette e richiama i criteri di determinazione della sanzione previsti dalla legge n. 689/1981.

  • art. 11 l. 689/1981

    Impone di considerare, nella quantificazione della sanzione, gravità della violazione, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze, personalità dell’autore e condizioni economiche.

  • art. 74 c.p.a.

    È stato richiamato quale base per la motivazione mediante precedenti conformi.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    È stato richiamato per il rilievo dei precedenti conformi nella motivazione della sentenza.

  • art. 6 CEDU

    Il giudice ha ritenuto compatibile con le garanzie convenzionali il procedimento cartolare, purché assicuri un contraddittorio scritto effettivo.

  • artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa, al contraddittorio e alle garanzie procedimentali, ma le censure sono state respinte.

  • art. 27, comma 9, d.lgs. 206/2005

    La cornice edittale ampia è stata ritenuta funzionale alla deterrenza e sufficientemente guidata dai criteri legali di quantificazione, senza attribuire all’Autorità un potere arbitrario.

Massime di principio

  • Nel procedimento sanzionatorio per pratiche commerciali scorrette il contraddittorio non richiede necessariamente l’audizione personale del professionista davanti al Collegio dell’AGCM, quando il procedimento garantisca una fase scritta effettiva nella quale l’interessato possa conoscere gli addebiti e presentare deduzioni al Collegio.
  • La fase preistruttoria dell’AGCM deve concludersi entro un termine ragionevole, da valutare in concreto alla luce del momento in cui l’Autorità acquisisce elementi sufficienti a delineare l’illecito; non è necessariamente previsto un termine decadenziale fisso decorrente dalla prima segnalazione, soprattutto quando le condotte siano ancora in corso e l’istruttoria richieda ulteriori acquisizioni.
  • Le informazioni sui tempi di consegna pubblicate da un venditore online devono distinguere in modo chiaro tra evasione dell’ordine, spedizione e consegna e devono indicare adeguatamente eventuali termini massimi o carattere meramente orientativo delle stime; la loro formulazione ambigua o categorica può integrare una pratica commerciale ingannevole.
  • Le difficoltà organizzative interne, il trasferimento della logistica o l’inadempimento dei corrieri non escludono la responsabilità del venditore per informazioni precontrattuali non veritiere o per l’omessa informazione sui prevedibili ritardi, né lo esonerano dall’obbligo di predisporre un’efficiente assistenza post-vendita.
  • Le condotte relative alla promozione dell’acquisto e quelle successive, concernenti la consegna, l’assistenza e il rimborso, possono integrare pratiche commerciali autonome e cumulativamente sanzionabili quando si riferiscano a fasi negoziali distinte e presentino differenti elementi lesivi.
  • Una pratica commerciale può essere qualificata come aggressiva quando il professionista frapponga ostacoli non contrattuali, onerosi o sproporzionati all’esercizio dei diritti del consumatore, tra cui la sostituzione del rimborso in denaro con un buono utilizzabile solo a condizioni limitative e idoneo a costringere il consumatore a un nuovo acquisto.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarie
RamiAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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