Sentenza n. 1425/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della selezione per il conferimento di un incarico professionale di esperto in gestione, rendicontazione e controllo, inclusi l'ammissione e la nomina della vincitrice, la graduatoria finale, i verbali e le griglie di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (comune e amministrazione finanziatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, classificatosi secondo con 38,5 punti, ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura, chiedendo l'annullamento, la riedizione della valutazione da parte di una diversa commissione e il risarcimento dei danni. Ha dedotto, anzitutto, che la vincitrice non possedesse il requisito di almeno cinque anni di esperienza professionale specifica, contestando il cumulo di esperienze sovrapposte e la pertinenza di alcune attività professionali. In subordine, ha lamentato la mancata attribuzione di 1,70 punti per attività di docenza e corsi di formazione, nonché l'illegittimità dell'avviso nella parte in cui avrebbe escluso o limitato la valutazione di determinati titoli. Sono stati inoltre dedotti l'incompetenza del Sindaco nella nomina del responsabile del procedimento e l'incompetenza del responsabile del settore tecnico nell'approvazione della graduatoria; la sottoscrizione delle griglie da parte del solo Segretario comunale; la violazione del principio di collegialità; il conflitto di interessi e la mancata astensione dei commissari, in ragione dei pregressi rapporti istituzionali con la vincitrice; l'omessa predeterminazione analitica dei criteri, del numero e del contenuto delle domande del colloquio; la mancata comunicazione preventiva del punteggio dei titoli; l'assenza di verbalizzazione delle domande rivolte ai candidati; la disparità di trattamento, il difetto di istruttoria, l'eccesso di potere e la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Con motivi aggiunti ha specificato la domanda risarcitoria, riferita al danno patrimoniale e alla perdita di chance.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha riconosciuto la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, poiché la selezione era connessa alla gestione di fondi PNRR e a risorse finanziarie gestite dall'amministrazione centrale, pur nell'autonomia comunale di selezione e stipula. Ha respinto l'eccezione di tardività dell'impugnazione dell'avviso, ritenendo che le sue clausole non fossero immediatamente lesive e che il pregiudizio si fosse concretizzato con la loro applicazione e con l'approvazione della graduatoria. Nel merito, ha ritenuto che la vincitrice possedesse comunque più di cinque anni di esperienza anche eliminando il cumulo delle esperienze sovrapposte; le attività di natura contabile, amministrativa e professionale contestate non erano manifestamente estranee al profilo richiesto. Ha ritenuto legittima e non manifestamente illogica la mancata attribuzione di punteggio alle docenze, in ragione della loro non specifica attinenza economico-finanziaria o della loro durata limitata, rilevando comunque che il punteggio massimo conseguibile non avrebbe superato la prova di resistenza. Analogamente, ha escluso che lauree ulteriori, tirocinio abilitante e corsi non specificamente attinenti potessero essere equiparati ai corsi di formazione valutabili; ha osservato, tuttavia, che anche l'eventuale attribuzione di punteggio per due corsi avrebbe lasciato il ricorrente senza il necessario primato. Ha escluso l'incompetenza degli organi comunali, valorizzando le ridotte dimensioni dell'ente, l'assenza di una struttura dirigenziale complessa, l'astensione del responsabile amministrativo e il ruolo del Segretario quale presidente della commissione; il Sindaco poteva quindi individuare il responsabile del procedimento e il responsabile del settore tecnico poteva occuparsi di una procedura trasversale connessa alla gestione di fondi PNRR. Ha ritenuto legittima la valutazione paritaria dei curricula, trattandosi di giudizio qualitativo e non meramente quantitativo, non sindacabile in assenza di manifesta illogicità. Ha escluso i vizi relativi alle griglie, poiché la sottoscrizione era riferibile al presidente della commissione e i verbali delle sedute attestavano la valutazione collegiale. Ha escluso l'obbligo di astensione dei commissari, non essendo sufficiente la mera pregressa carica di assessore della vincitrice a dimostrare rapporti di collaborazione o contiguità rilevanti; erano necessarie circostanze gravi, precise e concordanti, non provate. Ha ritenuto sufficientemente predeterminati i macrocriteri dell'avviso e non direttamente applicabile il d.P.R. 487/1994, trattandosi di selezione comparativa per incarico autonomo ex art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, non di concorso pubblico in senso stretto. Non era quindi necessario predeterminare il numero esatto delle domande, comunicare preventivamente il punteggio dei titoli o verbalizzare integralmente i quesiti; in ogni caso il ricorrente non aveva dimostrato un pregiudizio concreto e determinante. È stata respinta anche la censura contro la distinzione tra titoli accademici post laurea e corsi di formazione specificamente attinenti. Conseguentemente è stata respinta la domanda risarcitoria per difetto di illegittimità degli atti. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Comune 2.500 euro, oltre accessori; spese compensate nei rapporti con la Presidenza del Consiglio e nulla spese nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, l. 79/2022
La procedura comunale, connessa alla gestione di fondi PNRR e finanziata nell'ambito del programma operativo indicato in sentenza, giustifica la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
art. 1 dell'avviso di selezione
Per poter partecipare a tale procedura è necessario aver maturato complessivamente 5 anni di servizio.
Le esperienze sovrapposte non sono cumulabili, ma il requisito quinquennale risulta comunque soddisfatto sulla base delle esperienze non sovrapposte e pertinenti.
art. 5 dell'avviso di selezione
La disposizione predetermina macrocriteri sufficienti per la valutazione comparativa dei curricula e distingue tra docenze, corsi di formazione e titoli accademici post laurea.
art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001
La selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo a un professionista altamente specializzato non è un concorso pubblico in senso stretto e non richiede necessariamente una griglia analitica di sub-punteggi.
art. 107 d.lgs. 267/2000
Il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione deve essere coordinato con le dimensioni e l'organizzazione concreta dell'ente locale; nei comuni privi di una struttura dirigenziale complessa le funzioni gestionali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o, in caso di necessità, esercitate dal Sindaco.
art. 109, comma 2, d.lgs. 267/2000
Nei comuni privi di personale dirigenziale le funzioni dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla qualifica funzionale.
art. 6-bis l. 241/1990
L'obbligo di astensione per conflitto di interessi richiede una situazione concreta e dimostrata; la mera conoscenza o vicinanza istituzionale tra commissari e candidato non è sufficiente.
art. 51 c.p.c.
Nelle procedure selettive le cause di astensione dei commissari sono tassative e non possono essere estese analogicamente; occorrono circostanze idonee a evidenziare un'influenza concreta sulla valutazione.
art. 11 d.P.R. 487/1994
Le regole sulle incompatibilità delle commissioni concorsuali non impongono l'astensione per la sola appartenenza allo stesso ufficio o per generici rapporti istituzionali, in assenza di una concreta posizione favorevole a un candidato.
art. 12 d.P.R. 487/1994
Le regole sulla preventiva comunicazione del punteggio dei titoli e sulla predeterminazione analitica delle modalità della prova orale non sono direttamente applicabili a una selezione comparativa per incarico autonomo, se non richiamate dalla lex specialis.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è respinta quando non è accertata l'illegittimità dell'attività amministrativa posta a fondamento del danno.
Massime di principio
- Nelle selezioni comparative per il conferimento di incarichi professionali autonomi, fondate sulla valutazione dei curricula e su un colloquio, è sufficiente che la lex specialis predetermini macrocriteri chiari e coerenti con l'incarico; non è necessariamente richiesta una griglia analitica di sub-punteggi propria dei concorsi con prove standardizzate.
- Il requisito di esperienza professionale deve essere calcolato senza cumulare periodi temporalmente sovrapposti, ma le esperienze devono essere escluse per non pertinenza solo quando tale estraneità sia concreta e dimostrata; attività amministrative, contabili, di bilancio o libero-professionali possono risultare pertinenti a un incarico di gestione, rendicontazione e controllo.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione comparativa dei curricula e dei titoli resta estrinseco e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella della commissione, salvo manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento.
- L'obbligo di astensione dei componenti di una commissione esaminatrice non deriva dalla mera conoscenza, appartenenza allo stesso ente o pregressa vicinanza istituzionale con un candidato; occorrono una causa tassativa di astensione o circostanze concrete, gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare un rischio effettivo di parzialità.
- Le irregolarità formali relative alla verbalizzazione del colloquio o alla comunicazione dei punteggi non determinano l'illegittimità della selezione se il ricorrente non dimostra, secondo la prova di resistenza, che esse abbiano inciso concretamente e in modo determinante sull'esito della procedura.
- Nei comuni privi di una struttura dirigenziale complessa, il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione deve essere applicato in rapporto alle concrete esigenze organizzative dell'ente; la nomina del responsabile del procedimento da parte del Sindaco può essere legittima quando sia giustificata da esigenze organizzative specifiche e non determini un'invasione arbitraria della gestione amministrativa.
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