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Sentenza

Sentenza n. 8262/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, - del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni; - del decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019; - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute); - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute); - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute); - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze); - dell'accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l’anno 2019; - dell’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022; - dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 6/2/2023: per l’annullamento, - della determinazione n° DPF/121 del 13.12.2022 della Giunta Regionale Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, avente ad oggetto D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”; - dei seguenti provvedimenti della ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila: deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, recante: “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018”; deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”, entrambi non noti; - dei seguenti provvedimenti della ASL 2 Lanciano Vasto Chieti: deliberazione del Direttore Generale n.373 del 13/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici”; deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015 2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”, entrambi non noti; - dei seguenti provvedimenti della ASL 3 Pescara: deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9”; deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”, entrambi non noti; - dei seguenti provvedimenti della ASL 3 Teramo: deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’applicazione dell’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”; deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015 2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”, entrambi non noti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti proposti il 6/2/2023: per l’annullamento, - del decreto n. 40 del 15/12/2022 della Direzione generale per la salute, Commissario ad Acta (per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 05.08.2021) della Regione Molise avente ad oggetto: ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; - della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise del 6 dicembre 2022, n. 1446, “Certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per singolo anno 2015 - 2015 – 2016 - 2017 - 2018. art. 9-ter commi 8 e 9 d.l. 19/06/2015 n.78 convertito, con modificazioni, dalla l. 6/08/2015 n.125” con i relativi allegati, acquisita agli atti in data 12.12.2022, prot. n. 205039”, non nota; - della relazione istruttoria della Direzione Generale Salute prot. 205620/2022 del 13/12/2022; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 27/11/2025: per l’annullamento, - della tabella fornitori contenente il valore del payback inizialmente dovuto e quello ridotto al 25%, pubblicato su sito web della Regione Marche, in data non conosciuta; - del decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche n. 150/ARS del 9.10.2025 avente ad oggetto “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018: pubblicazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici che hanno provveduto al versamento delle quote determinate ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.L. 34/2023 e dell’art. 7 comma 1 del D.L. 95/2025.”; - della tabella fornitori contenente il valore del payback inizialmente dovuto e quello ridotto al 25%, pubblicato su sito web della Regione Abruzzo, in data non conosciuta; - della delibera del Commissario ad Acta per la Regione Molise n. 138 del 5.9.2025 avente ad oggetto “art.7 del decreto-legge 30 giugno2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Presa d'atto del prospetto riepilogativo, per ciascun fornitore, dell'ammontare degli oneri dovuti a titolo di ripiano del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonche' dei relativi importi iva detraibili ai sensi della normativa vigente.”; - degli atti già impugnati con i precedenti motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202214720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali di determinazione e attuazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché provvedimenti regionali e delle aziende sanitarie di individuazione del fatturato e degli importi dovuti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, che ha certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018 e quantificato, per ciascuna Regione, la quota complessiva di ripiano a carico delle imprese fornitrici; il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per i successivi provvedimenti regionali; gli accordi e le circolari presupposti, nonché, con motivi aggiunti, i provvedimenti della Regione Abruzzo, della Regione Molise, delle ASL e gli atti successivi delle Regioni Marche, Abruzzo e Molise, con cui sono stati individuati i fornitori, ricostruiti i fatturati e determinati gli importi di payback. Le censure erano dirette, in via derivata, contro gli atti regionali e contestavano il meccanismo del payback, anche sotto il profilo della sua applicazione retroattiva, della lesione dell'affidamento, della libertà di iniziativa economica, della riserva di legge e della determinazione degli importi dovuti. Il Collegio ha inoltre sollevato d'ufficio l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti regionali di concreta quantificazione del debito.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato respinto quanto agli atti statali e della Conferenza permanente. Il TAR ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, ritenendo legittimo, per il periodo 2015-2018, il meccanismo legislativo del payback. Secondo il giudice, il contributo imposto alle imprese è giustificato dall'esigenza di razionalizzare la spesa sanitaria, il tetto di spesa e l'obbligo di ripiano erano conoscibili dal 2015 e la disciplina contiene gli elementi essenziali richiesti dalla riserva di legge. I motivi aggiunti sono stati in parte respinti, nella parte riferita agli atti statali già impugnati, e per la restante parte dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione. Il TAR ha ritenuto che i provvedimenti regionali e provinciali non esercitino un potere autoritativo o discrezionale, ma svolgano attività vincolata, tecnica e meramente ricognitiva: verificano i dati contabili, individuano i fornitori, applicano la percentuale prevista dalla legge al fatturato e determinano il quantum dell'obbligazione. La posizione dell'impresa è quindi un diritto soggettivo di natura patrimoniale, la cui tutela spetta al giudice ordinario. Sono stati assegnati i termini per la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e, originariamente, poneva il ripiano del superamento a carico della Regione.

  • art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard

    Ha fissato il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici nella misura indicata.

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    ciascuna azienda fornitrice concorre ... in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa

    Disciplina il concorso delle imprese al ripiano, la rilevazione del superamento del tetto e la procedura di individuazione degli operatori e degli importi dovuti.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    il superamento del tetto di spesa ... è rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA

    Ha precisato le modalità di rilevazione del superamento del tetto e il riferimento al fatturato lordo IVA.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, assegnando alle Regioni e alle Province autonome il compito di individuare gli elenchi delle aziende soggette al ripiano previa verifica della documentazione contabile.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR ha precisato che la controversia non rientra in una ipotesi di giurisdizione esclusiva, sicché il riparto va effettuato secondo la natura della situazione giuridica soggettiva.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023

    Ha previsto una misura di riduzione dell'importo dovuto dalle imprese e un fondo destinato alle Regioni e alle Province autonome.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    importo pari alla quota ridotta (25%)

    Ha previsto il pagamento ridotto e la cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi ai provvedimenti regionali e provinciali, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla norma.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre d'ufficio alle parti la questione del difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Nel sistema del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la determinazione del tetto di spesa, la certificazione del suo superamento e la quantificazione della quota complessiva di ripiano spettano allo Stato, mentre le Regioni e le Province autonome svolgono i successivi compiti di verifica contabile, individuazione dei fornitori e determinazione individuale delle somme dovute secondo criteri legislativamente predeterminati.
  • I provvedimenti regionali e provinciali adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. 78/2015, quando si limitano a ricognizione del fatturato, compilazione dell'elenco dei fornitori e applicazione matematica della percentuale di ripiano, costituiscono attività vincolata e meramente tecnico-contabile, priva di discrezionalità amministrativa o tecnica e di spendita di potere autoritativo.
  • La controversia relativa alla correttezza del calcolo dell'importo di payback individualmente dovuto da un'impresa fornitrice riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché si colloca a valle dell'esercizio del potere statale e non contesta l'esercizio di un potere autoritativo regionale.
  • La qualificazione legislativa di un atto come «provvedimento» e l'eventuale indicazione, nell'atto stesso, della sua impugnabilità davanti al giudice amministrativo non determinano la giurisdizione, che deve essere individuata in base alla natura effettiva dell'attività esercitata e al petitum sostanziale.
  • Il meccanismo del payback sui dispositivi medici applicabile agli anni 2015-2018 è stato ritenuto dalla Corte costituzionale ragionevole e proporzionato, non lesivo della riserva di legge né del principio di irretroattività o del legittimo affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era conoscibile nei suoi tratti essenziali già dal 2015.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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