Ordinanza n. 17/2026 - Trento, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione, della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della Provincia Autonoma di Trento n. 14182 di data 12 dicembre 2025, Repertorio n. 5278, notificata ai ricorrenti in data 7 gennaio 2026, avente ad oggetto “COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA: Regolazione tavolare Stréda de Pian de la Teiles sulla p.ed. 350/1 C.C. Campitello. Determinazione ai sensi dell'art. 31 L.P. 19 febbraio 1993 n. 6. (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità). (F. 125 -2025)”, con la quale è stata disposta l’espropriazione di mq 35 della p.ed. 350/1 C.C. Campitello di proprietà dei ricorrenti; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare della deliberazione della Giunta Comunale di Campitello di Fassa n. 89 del 30 settembre 2025, avente ad oggetto “Regolarizzazione tavolare - ex art. 31 L.P. 19.02.1993, n. 6 e ss.mm. – Strèda de Pian de la Teiles sulla p.ed. 350/1 CC. Campitello”; della nota del Comune di Campitello di Fassa prot. n. 5921 del 28 novembre 2025, a firma del Sindaco, di reiezione delle osservazioni presentate dai ricorrenti; ove occorra, della nota del Comune di Campitello di Fassa prot. n. 4043/P del 19 agosto 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione provinciale di espropriazione di 35 mq della particella edificiale di proprietà pro quota dei ricorrenti, connessa alla deliberazione comunale di regolarizzazione tavolare della viabilità pubblica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione del dirigente provinciale che ha disposto l'espropriazione di circa 35 mq della particella edificiale sulla quale insistono unità immobiliari condominiali, nonché la deliberazione della Giunta comunale che aveva autorizzato la richiesta del decreto di esproprio ai sensi dell'art. 31 della legge provinciale n. 6/1993 e gli ulteriori atti comunali presupposti. La controversia riguarda una porzione del cortile esterno dell'edificio, che i ricorrenti affermano essere stata utilizzata come parcheggio privato per le loro autovetture, mentre il Comune sostiene la natura pubblica dell'area e l'esercizio ultraventennale del possesso pubblico, quale rampa di uscita del parcheggio comunale. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell'art. 31 della legge provinciale n. 6/1993, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Con il secondo motivo sono stati dedotti l'eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, carenza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. In sede cautelare il Collegio ha inoltre rilevato una possibile tardività del ricorso, ritenendo potenzialmente lesiva e autonomamente impugnabile già la deliberazione comunale del 30 settembre 2025, con la quale era stata affermata la natura pubblica dell'area, autorizzata la richiesta del decreto di esproprio e, secondo la prospettazione del giudice, apposto il vincolo preordinato all'espropriazione.
La decisione
La domanda cautelare è stata rigettata per assenza sia del periculum in mora sia, allo stato della sommaria delibazione, del fumus boni iuris. Quanto al periculum, il Collegio ha rilevato che i ricorrenti non hanno dimostrato il rischio di opere o attività irreversibili da parte del Comune: eventuali opere, come la segnaletica, potrebbero essere rimosse o modificate e anche eventuali iscrizioni presso l'Ufficio del Libro Fondiario potrebbero essere cancellate qualora fosse accertata l'inesistenza o l'invalidità del titolo. È stato inoltre considerato il breve intervallo temporale sino all'udienza di merito, incompatibile con un pericolo concreto e attuale. Quanto al fumus, il Collegio ha ravvisato una possibile questione di irricevibilità per tardività, poiché la deliberazione comunale, quale atto presupposto autonomamente lesivo, potrebbe essere stata impugnata oltre il termine decadenziale; la successiva determinazione provinciale è stata qualificata, in via sommaria, come mero atto di recepimento della deliberazione comunale e non idonea a riaprire i termini per censurare atti presupposti ormai inoppugnabili. La decisione cautelare non anticipa il merito e riserva la definizione della questione di rito. Il Collegio ha disposto, ai fini dell'udienza pubblica, che il Comune depositi documentazione sull'esercizio ultraventennale del possesso e sulla destinazione pubblica dell'area, sottolineando che l'art. 31 della legge provinciale n. 6/1993 deve essere interpretato restrittivamente, trattandosi di una forma di sanatoria amministrativa incidente su situazioni giuridiche soggettive di natura reale. L'udienza di merito è stata fissata al 19 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 l.p. Trento 19 febbraio 1993, n. 6
sanatoria amministrativa di situazioni giuridiche soggettive di natura reale
La disposizione, utilizzata per la regolarizzazione tavolare di una situazione di uso pubblico ultraventennale e per l'espropriazione dell'area, deve essere interpretata in modo stringente; l'amministrazione deve comprovare l'esercizio ultraventennale del possesso e la destinazione pubblica dell'area.
Massime di principio
- La domanda cautelare richiede la concreta dimostrazione sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; il pericolo è escluso quando gli effetti prospettati siano reversibili o possano essere rimossi mediante successive iscrizioni o cancellazioni tavolari e quando il tempo previsto per la decisione di merito sia breve.
- Il provvedimento conclusivo di espropriazione non consente, di regola, di impugnare per la prima volta atti presupposti autonomamente lesivi, quali quelli che accertano la natura pubblica dell'area o appongono il vincolo preordinato all'espropriazione, se tali atti sono ormai divenuti inoppugnabili.
- Quando il provvedimento finale si limita a recepire una precedente deliberazione comunale autonomamente lesiva, la sua impugnazione non riapre i termini per dedurre censure rivolte esclusivamente contro la deliberazione presupposta.
- Una disciplina che consenta la regolarizzazione amministrativa di situazioni giuridiche reali deve essere interpretata restrittivamente; l'amministrazione deve fornire adeguata documentazione dell'uso pubblico ultraventennale e della destinazione pubblica dell'area.
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