Cassazione Civile, Ordinanza n. 17163/2022 del 26/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 promosso da due società per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare. Il Ministero della giustizia aveva eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che, per il provvedimento di chiusura del fallimento, dovesse applicarsi il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. nella versione modificata dalla L. n. 69/2009, con decorrenza dalla chiusura del fallimento e conseguente decadenza dell’azione. Le società, costituite in Cassazione, hanno resistito e proposto ricorso incidentale contro la liquidazione delle spese operata dalla Corte d’appello, censurandola per violazione degli artt. 91 e 93 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del D.M. n. 55/2014, perché la somma liquidata era inferiore ai parametri minimi applicabili al procedimento di equa riparazione.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso principale del Ministero, ritenendo tempestivo il ricorso per equa riparazione delle società, perché il termine di decadenza decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento e, nel caso concreto, tale definitività è stata individuata in una data successiva al deposito del ricorso. Ha invece accolto il ricorso incidentale delle società sulla liquidazione delle spese, cassando il decreto impugnato sul punto e decidendo nel merito: ha rideterminato le competenze per il giudizio di opposizione davanti alla Corte d’appello in € 2.415,00, applicando i parametri della tabella 12 del D.M. n. 55/2014 e la riduzione massima per la speciale semplicità dell’affare, e ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato come base del procedimento di equa riparazione oggetto della lite
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato nel motivo del ricorso principale per la dedotta tardività dell’azione
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
menzionato per i criteri di liquidazione e la speciale semplicità dell’affare ai fini della riduzione dei compensi
art. 58 L. 18 giugno 2009, n. 69
invocato dal Ministero per sostenere l’applicabilità temporale della nuova disciplina dell’art. 327 c.p.c.; la Corte non ne segue l’impostazione
art. 327 c.p.c.
la Corte afferma che, per la decorrenza del termine di decadenza dell’azione ex L. n. 89/2001 relativa alla chiusura del fallimento, rileva la definitività del decreto di chiusura e, in mancanza di comunicazione, il decorso del termine annuale di cui alla versione previgente
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale
artt. 91 e 93 c.p.c.
richiamati per contestare la liquidazione delle spese di lite, ritenuta eccessivamente bassa
art. 2233 c.c.
richiamato per il limite di decoro professionale che impedisce la liquidazione di compensi meramente simbolici
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tabella 12
applicato quale parametro per la liquidazione dei compensi nel procedimento di equa riparazione, considerato contenzioso
art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
consente la riduzione dei parametri in ragione della speciale semplicità dell’affare
L. 7 ottobre 1969, n. 742
richiamata per la sospensione dei termini processuali nel calcolo della definitività del decreto di chiusura
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10
esclude l’assoggettamento a contributo unificato del giudizio di equa riparazione
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
ritenuto inapplicabile al giudizio di equa riparazione per l’esenzione dal contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento ex L. n. 89/2001 relativo all’irragionevole durata di una procedura fallimentare, il termine di decadenza per proporre domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento; se il decreto non è comunicato, la definitività va individuata tenendo conto del termine lungo di impugnazione applicabile ratione temporis, oltre alla sospensione dei termini processuali.
- La disciplina transitoria delle modifiche introdotte dalla L. n. 69/2009 non può essere applicata in modo da anticipare la decorrenza della decadenza oltre quanto consentito dal regime processuale pertinente al provvedimento di chiusura del fallimento.
- Nel giudizio di equa riparazione, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, si applica il D.M. n. 55/2014, tabella 12, perché il procedimento ha natura contenziosa.
- Dopo il D.M. n. 55/2014, i parametri forensi non sono minimi inderogabili, ma il giudice deve motivare lo scostamento apprezzabile dai valori medi; resta però il limite dell’art. 2233 c.c., che impedisce liquidazioni meramente simboliche e non decorose.
- Quando la liquidazione delle spese sia manifestamente inferiore ai parametri applicabili, la Corte di cassazione può cassare il decreto sul punto e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti, rideterminando direttamente il compenso secondo i parametri e gli eventuali criteri di riduzione applicabili.
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