Cassazione Penale, Sentenza n. 26841/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 01/12/2023 che ha respinto la richiesta di semilibertà. Il ricorrente deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione (violazione art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), sostenendo che il Tribunale ha errato nell'indicare un presunto collegamento con il clan dei Casalesi: secondo il ricorrente, una precedente ordinanza di L'Aquila (23/01/2018) attesterebbe la sua appartenenza al clan Belforte, opposto ai Casalesi, oggi non più operativo; chiede quindi l'annullamento dell'ordinanza e l'assunzione di informazioni sulla assenza di rapporti con il clan Casalesi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Sorveglianza di Roma logica e non contraddittoria: il diniego della semilibertà è fondato su plurime e autonome ragioni (gravità dei reati per cui espia la pena, gravità della sanzione disciplinare del 2020 per uso di cellulare, inadeguatezza dell'attività di volontariato proposta, lontananza del fine pena, nota della Questura di Caserta su possibili contiguità con ambienti delinquenziali). L'eventuale errore fattuale sulla specifica appartenenza al clan non era verificabile in sede di legittimità e comunque ritenuto irrilevante alla stregua delle altre ragioni ostative. Inoltre il parere favorevole dell'équipe trattamentale riguardava la ripresa degli esperimenti premiali e non la concessione immediata di una misura alternativa. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La censura di motivazione (contraddittorietà/illogicità) rientra fra i motivi di cassazione; tuttavia la Corte ritiene che l'ordinanza impugnata sia sufficientemente motivata e che il ricorso non abbia efficacemente contestato le molteplici ragioni poste a fondamento del diniego.
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213
Principio secondo cui il tribunale di sorveglianza, anche se emergono elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente richiedere un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali prima di concedere misure alternative, specie quando il reato o la contiguità con ambienti delinquenziali rendano necessaria una verifica probante della tenuta del percorso trattamentale.
Massime di principio
- Il tribunale di sorveglianza può negare la semilibertà sulla base di più ragioni autonome (gravità del reato, sanzioni disciplinari, inadeguatezza del programma proposto, distanza dal fine pena); il ricorrente deve contestare specificamente tutte le ragioni indicate per avere chance di successo in sede di legittimità.
- Errori di fatto indicati dal ricorrente (es. errata indicazione del clan di appartenenza) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se non supportati da elementi probatori chiari; tali errori, se irrilevanti rispetto alle altre motivazioni poste a fondamento del provvedimento, non comportano annullamento.
- Una sanzione disciplinare per uso di cellulare è considerata particolarmente grave perché può indicare contatti proibiti: tale fatto può giustificare la sospensione o il rigetto di benefici premiali o misure alternative, almeno fino a verifica del definitivo cambiamento di condotta.
- Il parere favorevole dell'équipe trattamentale non obbliga il giudice a concedere immediatamente la misura alternativa: spesso il parere riguarda la ripresa di esperimenti premiali graduali, e il giudice può richiedere ulteriori verifiche comportamentali.
- In caso di diniego basato su molteplici elementi, il ricorso deve affrontare e confutare ciascuna delle ragioni rilevanti; limitarsi a contestare un solo profilo (soprattutto se solo fattuale) è in genere insufficiente per ottenere l'annullamento.
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