Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37189/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del saldo del prezzo relativo alla cessione di una quota di partecipazione in una s.r.l., comprensiva della nuda proprietà e dell'usufrutto. Il debitore ha proposto opposizione al decreto, sostenendo che la seconda scrittura privata, non autenticata, con cui era stata indicata una cospicua "rivalutazione" del corrispettivo, fosse nulla per difetto di causa, oppure nulla perché integrava una donazione priva della forma richiesta, oppure ancora annullabile per violenza morale, oltre a contestare il calcolo del saldo e a dedurre la violazione del divieto di concorrenza. La corte d'appello ha respinto l'appello ritenendo che le due scritture fossero il risultato di un'unica trattativa e che la seconda avesse natura di controdichiarazione, che non vi fosse prova di minacce idonee a viziare il consenso, che l'onere di provare il pagamento maggiore gravasse sul debitore e che l'art. 2557 c.c. non fosse applicabile nel caso concreto. Con il ricorso per cassazione sono stati riproposti, in cinque motivi, i medesimi profili: nullità per difetto di causa, nullità per difetto di forma/donazione, violenza morale, violazione del divieto di concorrenza e omesso esame/errore di calcolo sul saldo dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la qualificazione della seconda scrittura come controdichiarazione, stipulata contestualmente alla prima e inserita in un unico assetto negoziale, è un accertamento di fatto e di interpretazione contrattuale sorretto da motivazione logica e non censurabile in sede di legittimità; in tale quadro è stato escluso sia il difetto di causa sia la donazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, oltre che perché la valutazione della violenza morale e della prova delle minacce è apprezzamento di fatto del giudice di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché non censurava la specifica ragione per cui il giudice d'appello aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2557 c.c.; in ogni caso, la norma può estendersi alla cessione di quote solo se la vicenda sia assimilabile alla cessione d'azienda, ipotesi esclusa nel caso concreto. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare un accertamento di fatto sul pagamento parziale e perché, essendo la decisione di appello conforme a quella di primo grado, il vizio motivazionale non era più deducibile nei limiti applicabili ratione temporis. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    richiamato come norma sulla simulazione; la Corte ha ritenuto che la seconda scrittura fosse una controdichiarazione inserita nell'unico assetto negoziale, non un autonomo contratto privo di causa.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato in tema di nullità; esclusa la nullità per difetto di causa della scrittura non autenticata.

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza sulla violazione della norma è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale o abbia dichiarato di applicare il prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 2704 c.c.

    la regola sulla data certa rileva verso i terzi, non nei rapporti tra le parti, rispetto alle quali la data può essere provata con ogni mezzo.

  • art. 1350 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità per difetto di forma; la Corte ha escluso che la seconda scrittura integrasse una donazione soggetta a tale requisito.

  • art. 782 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla forma della donazione; non applicabile perché la Corte ha escluso la causa donandi.

  • art. 48 L. n. 89/1913

    invocato dal ricorrente sulla forma dell'atto; ritenuto inconferente alla luce dell'esclusione della donazione.

  • art. 1434 c.c.

    richiamato in tema di violenza morale; la Corte ha ribadito che la coazione deve incidere concretamente sulla libertà di autodeterminazione.

  • art. 1435 c.c.

    la minaccia, per integrare il vizio del consenso, deve essere specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale e avere efficacia causale concreta sulla volontà.

  • art. 2557 c.c.

    il divieto di concorrenza è applicabile alla cessione di quote solo se la vicenda sia, per concretezza, assimilabile alla cessione d'azienda o produca la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'azienda.

  • art. 1430 c.c.

    invocato per l'errore di calcolo; la Corte non ha ritenuto decisivo il richiamo perché l'accertamento sul saldo e sui pagamenti era un accertamento di fatto non sindacabile nei limiti dedotti.

  • art. 2722 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere limiti alla prova testimoniale tra le parti in materia di pattuizione di un prezzo diverso da quello scritto; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare asserite violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione alla censura sulla violazione dell'art. 116 c.p.c., ma la Corte ha chiarito che la doglianza era in realtà diretta contro la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il sindacato è limitato all'omesso esame di fatti storici decisivi; non consente la rilettura del merito o la contestazione della mera valutazione delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è deducibile nei limiti previsti ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale fonte della disciplina dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un atto negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo; non è consentita una semplice contrapposizione di una diversa lettura plausibile del contratto.
  • Nel ricorso per cassazione, chi denuncia la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale deve indicare specificamente quale regola ermeneutica sia stata violata e quale elemento del testo avrebbe imposto una diversa lettura; una censura generica è inammissibile.
  • La qualificazione di una seconda scrittura come controdichiarazione, anziché come autonomo contratto modificativo, può escludere sia la nullità per difetto di causa sia la configurabilità di una donazione, quando il giudice accerti che le scritture sono frutto di un'unica trattativa e di un'unica operazione economica.
  • In tema di simulazione o di divergenza tra prezzo scritto e prezzo effettivo, la ricostruzione della volontà comune delle parti deve considerare l'intero contesto documentale e la funzione pratica dell'operazione, non le singole espressioni isolate.
  • La violenza morale invalida il consenso solo se la minaccia è specificamente diretta a estorcere la dichiarazione negoziale e presenta efficacia causale concreta sulla libertà di autodeterminazione; la relativa verifica è tipicamente di merito.
  • La censura per violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiari di valutare secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a diversa regola; non basta contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • L'art. 2704 c.c. sulla data certa opera nei rapporti con i terzi e non impedisce alle parti di provare con ogni mezzo la data effettiva della scrittura privata.
  • L'art. 2557 c.c. può estendersi alla cessione di quote sociali soltanto se, in concreto, l'operazione realizzi un effetto sostanzialmente equivalente alla cessione d'azienda, con sostituzione del soggetto nell'impresa e rischio di sviamento della clientela.
  • L'accertamento del pagamento parziale e della misura del saldo dovuto grava sul debitore che invochi l'estinzione o la riduzione del debito, il quale deve fornire prova dell'effettivo importo corrisposto.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaPartecipazioni socialiImpugnazioniProve
RamiContrattiSocietarioProcesso civile
IstitutiSimulazioneNullitàAnnullabilitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.