Cassazione Penale, Sentenza n. 17087/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990, capo 2) e per numerosi reati- fine ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva: 1) illegittimo ricorso alla motivazione per relationem richiamando un'ordinanza già annullata (violazione art. 627 c.p.p.); 2) motivazione stereotipata e apparente sulla gravità indiziaria per il reato associativo, con omissione di elementi decisivi (breve periodo d'osservazione, assenza di rapporti con i vertici, informativa GdF favorevole); 3) errata qualificazione della condotta come associazione ex art. 74 (si tratterebbe solo di singoli episodi di cessione o rapporto fornitore-acquirente); 4) carenza/contraddittorietà della valutazione della gravità indiziaria per i reati-fine; 5) omissione di valutazione della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5) e delle quantità esigue sequestrate; 6) mancata valutazione dell'attualità e della necessità delle esigenze cautelari (tempo trascorso, comportamento processuale, possibile misure meno afflittive).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato al controllo formale dell'atto impugnato e che non spetti alla Corte riesaminare il merito fattuale o riformare l'apprezzamento degli indizi compiuto dal giudice di merito. Sul primo e sul quarto motivo la Corte ha ritenuto lecita la motivazione per relationem quando il nuovo provvedimento integra il richiamo con l'esame della memoria difensiva e con autonoma valutazione; le censure generiche sono state dichiarate inammissibili. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha ribadito la giurisprudenza secondo cui il rapporto durevole fornitore-spacciatore può integrare l'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/1990 e che un periodo d'osservazione anche breve può essere sufficiente se emergono elementi convergenti di sistematicità; le doglianze difensive sono state ritenute inammissibili. Il motivo relativo alla qualificazione come fatto lieve (art. 73, comma 5) è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, atteso che la derubricazione non avrebbe avuto effetti concreti sulla misura adottata. Anche il motivo relativo all'attualità delle esigenze cautelari è stato respinto: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale che ha considerato la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti associativi (art. 275, co.3 c.p.p.), la personalità dell'indagato e la sua capacità organizzativa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte conferma che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere integrata anche dal vincolo durevole tra fornitore e rete di spaccio, purché vi sia consapevolezza e volontà di contribuire al fine comune e la disponibilità stabile a rifornire il mercato
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
I reati-fine collegati all'associazione sono stati valutati nel loro complesso; la derubricazione alla fattispecie di minore entità (comma 5) non è stata ritenuta rilevante ai fini della misura cautelare nel caso concreto
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La Corte ha ritenuto carente l'interesse del ricorrente a che il fatto sia qualificato come 'fatto lieve' quando tale derubricazione non produce effetti pratici sulla misura cautelare applicata
art. 627 c.p.p.
La censura relativa alla motivazione per relationem è stata respinta: è consentito il richiamo all'originaria ordinanza annullata quando il nuovo provvedimento integra il richiamo con l'esplicitazione delle doglianze difensive e una autonoma valutazione
art. 606 c.p.p.
I motivi di ricorso per vizio di motivazione e violazione di legge devono essere specifici; censure generiche e aspecifiche sono inammissibili
art. 275, comma 3, c.p.p.
Per i delitti associativi opera una presunzione relativa che agevola la valutazione dell'esigenza cautelare; la Corte ha confermato che la presunzione non è vinta dal mero decorso del tempo se permangono elementi che indicano pericolosità e propensione a delinquere
art. 274 c.p.p.
La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione richiede una prognosi adeguata che consideri modalità delle condotte, personalità dell'agente e contesto socio-ambientale; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale in tal senso
art. 591 c.p.p.
Richiamato il principio sull'interesse ad impugnare: l'interesse deve corrispondere a un vantaggio pratico derivante dall'accoglimento dell'impugnazione
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte ha disposto la condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616, ha imposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 273 c.p.p.
La Corte richiama la corretta applicazione delle norme sulla tipizzazione dei reati e sul contraddittorio in fase di motivazione; in tale ambito è stato ritenuto legittimo l'uso combinato delle ordinanze quando integrati da autonoma valutazione
Massime di principio
- Il richiamo per relationem a un provvedimento precedente annullato non è di per sé illegittimo se il nuovo provvedimento integra il richiamo con l'esame specifico delle censure difensive e fornisce autonoma valutazione
- Il rapporto durevole fornitore-spacciatore può integrare la fattispecie associativa ex art. 74 DPR 309/1990 se ricorre la consapevolezza e la disponibilità stabile a rifornire il mercato, anche in assenza di un atto formale di investitura
- La brevità del periodo di osservazione non esclude automaticamente la possibilità di inferire un vincolo associativo quando emergono elementi convergenti e sistematici; va però evitata una valutazione atomistica degli indizi
- Le censure generiche circa la 'scarsa motivazione' sono spesso inammissibili: il ricorrente deve individuare con precisione le omissioni o le illogicità della motivazione per ottenere accoglimento
- La richiesta di derubricazione a 'fatto lieve' rileva in sede cautelare solo se comporta una concreta utilità pratica (es. ostatività della custodia in carcere); in assenza di tale utilità l'interesse è carente
- L'attualità e la necessità delle esigenze cautelari possono essere fondate su una valutazione prognostica che tenga conto della personalità dell'indagato, della professionalità delle condotte e della persistenza del pericolo di reiterazione, anche se i fatti sono risalenti
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